Trattato estradizione Italia/Usa.Prescrizione del reato nello Stato che riceve la richiesta. Irrilevanza questione di legittimità costituzionale.
Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2012 (dep. 03.09.2012), n. 33594
Estratto della motivazione.
4. La questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, nell'ambito anche di linee generali di politica estera, concludere accordi con altri Stati alle condizioni ritenute più conformi agli orientamenti adottati in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. E l'esercizio, da parte del legislatore, della discrezionalità che gli compete sfugge al sindacato di costituzionalità fin quando non si risolva in violazione dei canoni di uguaglianza e di ragionevolezza, enucleabili dall'art. 3 Cost.. Al riguardo, la Corte costituzionale (sent. 25-3-96 n. 89, in G.U. 3-4-96 n. 14) ha chiarito che il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione, in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti. Ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma al principio di eguaglianza deve incentrarsi sul "perchè" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione e quindi trarne le debite conclusioni in ordine al corretto uso o meno del potere normativo. Il giudizio di eguaglianza, pertanto, è in sè un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere. Ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema e ometta quindi di operare il doveroso bilanciamento dei valori che, in concreto, risultano coinvolti, sarà la stessa "ragione" della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e dunque fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell'uguaglianza. Ogni tessuto normativo presenta quindi - e deve presentare - una "motivazione" obiettivata nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante, del tutto avulsa dai motivi, storicamente contingenti, che possono avere indotto il legislatore a scegliere una specifica opzione. Se dall'analisi di tale motivazione scaturirà il riscontro di una carenza di "causa" o "ragione" della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, derivante dalla "irragionevole" - e per ciò stesso arbitraria - scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe. Non può quindi venire in rilievo, nell'ottica di un contrasto con l'art. 3 Cost., qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa presentare, giacché, ove così fosse, al controllo di legittimità costituzionale verrebbe impropriamente a sovrapporsi una verifica di opportunità, per di più condotta sulla base di un parametro di giustizia ed equità indeterminato ed etereo. Norma illegittima e norma inopportuna sono pertanto due concetti che non si sovrappongono dovendosi il sindacato di costituzionalità arrestare di fronte a discipline che costituiscano estrinsecazioni di scelte che solo il legislatore è abilitato a compiere.
4.1. Non è difficile, nel caso in esame, individuare nella clausola di cui all'art. 8 del Trattato di estradizione Italia - Usa, la "causa normativa" che ne costituisce il fondamento e che consiste nella finalità di impedire che il reo possa sfuggire alla sanzione penale, rifugiandosi nello Stato in cui il reato commesso si prescriva nel termine più breve. La disciplina in esame è coerente con tale finalità e costituisce espressione di scelte di politica legislativa e criminale che, nell'ottica della cooperazione internazionale fra Stati in tale ambito, sono state effettuate dal legislatore e non sono sindacabili nell'ottica del giudizio di legittimità costituzionale. Nè è corretto sostenere che l'opzione normativa in disamina dia luogo alle conseguenze irrazionali segnalate dal ricorrente. La circostanza che l'Italia, in una situazione speculare, non potrebbe chiedere l'estradizione di un soggetto dagli Stati Uniti perchè in Italia, paese richiedente, il reato sarebbe prescritto, anche se non lo fosse negli Stati Uniti, non deriva da una irrazionalità della norma del trattato ma, più semplicemente, dal fatto che la legislazione italiana prevede un termine prescrizionale più breve.
Nè si vede come ciò possa risultare ostativo ad una condizione di parità con gli Stati Uniti, essendo ogni stato libero di stabilire normativamente quali debbano essere i termini prescrizionali dei reati. Ancor meno l'assetto normativo in disamina può vulnerare il diritto di difesa dell'imputato, al quale è sufficiente interpellare un avvocato del paese richiedente per sapere quando scadrà il termine di prescrizione del reato ivi commesso e quando dunque egli potrà essere sicuro di non poter essere più perseguito.
Nemmeno è possibile invocare come tertium comparationis la diversa disciplina enucleabile da trattati stipulati da organismi internazionali distinti - anche se di essi l'Italia fa parte - e maturati in contesti giuridici e politici contrassegnati da una profonda alterità.
5. Sono infondati anche il secondo motivo del ricorso presentato dal T. e l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore.
Sulle questioni dedotte infatti, le determinazioni della Corte d'appello sono sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, avendo la Corte evidenziato che il T. si era sottratto per ben tredici anni all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale; che le cure farmacologiche a cui l'istante era sottoposto non incidevano sul pregresso quadro cautelare, non elidendo il pericolo di fuga; e che il T. aveva anche la cittadinanza […Omissis…], paese in cui egli viveva abitualmente. Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata traspare dunque una valutazione attenta e puntuale della fattispecie concreta, avendo la Corte territoriale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuta al provvedimento reiettivo attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica. Ma, quand'anche la motivazione del provvedimento impugnato presentasse dei vizi, essi sfuggirebbero comunque al sindacato di questa Corte poiché l'art. 719 c.p.p. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello in materia cautelare, nell'ambito della procedura estradizionale, esclusivamente per violazione di legge.
24-10-2012 11:02
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