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Sentenza

Suprema Corte di Cassazione Sez. VI Civile Ordinanza 10- 24.11.11, n. 24841. La parte adempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto in forma specifica, ha la facoltà di invocare, in sostituzione dell'originaria pretesa, la facolta' di recesso.
Suprema Corte di Cassazione Sez. VI Civile Ordinanza 10- 24.11.11, n. 24841. La parte adempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto in forma specifica, ha la facoltà di invocare, in sostituzione dell'originaria pretesa, la facolta' di recesso.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

Ordinanza 10- 24 novembre 2011, n. 24841

(Presidente Goldoni – Relatore Matera)

Premesso in fatto

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con atto di citazione notificato il 18-4-1994 T.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Vicenza la Cave Mantovane s.r.l. e F.W., assumendo di aver promesso in vendita alla prima, con contratto in data 16-4-1991, un terreno sito in (omissis), e alla seconda, con Io stesso contratto, altro terreno confinante. L'attrice deduceva che la Cave Mantovane s.r.l. non aveva adempiuto all'obbligo di stipula del contratto definitivo e chiedeva, conseguentemente, che venisse pronunciata sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., tenesse luogo di tale contratto.

Nel corso del giudizio la T. modificava la domanda, chiedendo che, in considerazione del grave inadempimento della società convenuta, venisse accertato che l'attrice aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., con diritto di ritenere la caparra ricevuta. In via subordinata, essa insisteva per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.

A tal punto si costituiva la Cave Mantovane s.r.l., chiedendo il rigetto delle domande attrici.

Il Tribunale adito, accertato il grave inadempimento della società convenuta, dichiarava che l'attrice aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., con diritto di ritenere la caparra ricevuta.

Tale sentenza veniva appellata dalla Cave Mantovane s.r.l.

A seguito del decesso della T. , si costituivano i suoi eredi B.G. , L. e P.

Con sentenza depositata il 3-5-2010 la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Cave Mantovane s.r.l.

B.G., L. e P., nella qualità, resistono con controricorso.

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della l. 590M965. Sostiene che la Corte di Appello, nel ritenere che la convenuta è incorsa in un colpevole inadempimento degli obblighi derivanti a suo carico dal contratto preliminare, non ha tenuto conto del fatto che la parte del fondo di cui aveva disposto la promittente T. era soggetta alla prelazione agraria dei confinanti L. e Be. . Da tanto derivava, secondo la ricorrente, l'impossibilità di stipulare il rogito definitivo alla data del 16-12-1991 prevista nel preliminare, in mancanza della rimozione del vincolo ostativo al trasferimento dell'immobile, alla quale avrebbe dovuto provvedere la promittente venditrice. Solamente in data 7-8-1993, e quindi con colpevole ritardo, peraltro, l'attrice provvide a formalizzare la denuntiatio del contratto ai confinanti, i quali si astennero dall'esercitare il loro diritto nei termini di legge; il tutto dopo che il notaio presso il quale la venditrice era stata convocata dalla ricorrente aveva provveduto alla redazione di un verbale di constatazione di assenza della promittente venditrice. Solo nel dicembre del 1996, infine, il notaio F. prese contatti con la società ricorrente, asserendo di aver ricevuto incarico dalla T. di provvedere alla stipulazione dell'atto pubblico, e rappresentando la necessità di comunicare ai confinanti il contratto in precedenza stipulato, ai fini dell'esercizio della prelazione.

Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte di Appello, con apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, ha accertato che le parti manifestarono la volontà di eseguire il preliminare anche dopo la scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo (16-12-1991), con ciò implicitamente dando atto della non essenzialità di tale termine. E infatti, secondo la ricostruzione della vicenda operata nella sentenza impugnata, la Cave Mantovane s.r.l., in data 7-9-1992, invitò la T. a prendere contatti per la stipula di tale contratto, e l'attrice, in data 7-8-1993, provvide a notificare il preliminare ai proprietari dei fondi confinanti. Successivamente la T., con lettera raccomandata del 3-12-1993, invitò la società convenuta a presentarsi dinanzi al notaio F. il 23-12-1993 per la stipula del contratto, ma la promittente acquirente si rifiutò senza giustificazione di sottoscrivere il rogito. Ciò posto e atteso che, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, i confinanti, a seguito della notificazione del contratto preliminare, si astennero dall'esercitare il diritto di prelazione, è ben evidente che la Corte di Appello, nell'addebitare alla convenuta la mancata stipula dell'atto definitivo dinanzi al notaio F. e, quindi, nel collocare temporalmente il suo inadempimento in un momento successivo alla denuntiatio, non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 8 della l. 590/1965.

2) Con il secondo motivo la Cave Mantovane s.r.l. si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., sostenendo che nella specie non è configurabile alcun inadempimento colpevole a carico della promittente acquirente.

Anche tale motivo è manifestamente infondato, A parte il fatto che nella specie non viene in discussione l'applicazione dell'art. 1453 c.c., bensì della disciplina dettata in tema di caparra confirmatoria dall'art. 1385 c.c., si osserva che le censure mosse si basano su una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, la quale, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico, ha accertato che la convenuta, a seguito dell'invito rivoltole dalla T. a presentarsi, il 23-12-1993, dinanzi al notaio F. per la stipula del contratto definitivo, si è rifiutata senza giustificato motivo di sottoscrivere il rogito predisposto dal pubblico ufficiale. E non par dubbio che una simile condotta concreta un grave inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto preliminare, tale da legittimare, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.p.c., l'esercizio, da parte della promittente venditrice, del diritto di recesso e di incameramento della caparra confirmatoria.

3) Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184 e 185 c.p.c.. Sostiene che l'attrice, avendo originariamente proposto domanda di adempimento, non poteva chiedere successivamente la risoluzione del contratto, sulla base di inadempimenti diversi rispetto a quelli posti a base della domanda originaria.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

Come è stato puntualizzato da questa Corte, in tema di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione (o la risoluzione) del contratto ed il risarcimento dei danni può, in sostituzione di tali originarie pretese, legittimamente invocare (senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova" in sede di gravame) la facoltà di cui all'art. 1385, comma 2, c.c., poiché tale modificazione delle istanze originarie costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento, ed un'istanza di ampiezza più ridotta rispetto all'azione di risoluzione (Cass. Sez. 2, 11-1-1999 n. 186; Sez. 2, 23-9-1994 n. 7644). Nel caso di specie, pertanto, l'iniziale proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non precludeva all'attrice la possibilità di avvalersi, in corso di causa, in sostituzione di tale originaria pretesa, della facoltà di recesso di cui ai citato art. 1385, comma 2, c.c.

Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, d'altro canto, per effetto della modifica della domanda non vi è stata alcuna alterazione sostanziale dei fatti costitutivi del preteso inadempimento della promittente acquirente, rappresentati prima e dopo dall'ingiustificato rifiuto di stipulare il contratto definitivo. In particolare, non risponde al vero l'assunto della Cave Mantovani s.r.l., secondo cui gli inadempimenti ascritti alla convenuta a seguito della modifica della domanda riguarderebbero esclusivamente fatti posti in essere dopo il 18-4-1994, data della proposizione del giudizio di primo grado. La motivazione resa dalla Corte di Appello, infatti, rende palese che l'inadempimento della convenuta si è concretato in un momento anteriore alla introduzione della causa dinanzi al Tribunale di Vicenza.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c."

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

I resistenti hanno depositato una memoria.

Ritenuto in diritto

Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici dalle parti.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Avv. Antonino Sugamele

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