Sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per motivi di salute.- In caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura per motivi di salute necessario nominare un esperto terzo
Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 09.01.2012, n. 132
Ritenuto in fatto
Il TdR di Caltanissetta, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di D. G. avverso l'ordinanza del gip di quella stessa città, che aveva, a sua volta, rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per motivi di salute.
Ricorre per cassazione il difensore con tre motivi: a) sono state travisate le conclusioni
cui perviene Ia consulenza medico - Iegale di parte, la quale ha, chiaramente affermato che sussiste pericolo per la vita del detenuto e conclude per la incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute del ricorrente, b) non si rinviene motivazione alcuna in ordine alla doglianza della difesa relativa alla effettiva mancanza di informazioni in ordine alle condizioni di salute dell'indagato, in quanto mai realmente espresse dal sanitario della casa circondariale, sebbene gli fossero state richieste. Nel provvedimento impugnato non vi è alcuna traccia della documentazione pure acquisita agli atti (l'originale della consulenza medico-legale di parte del 19.1.2011 redatta dalla dottoressa P., del contenuto del diario clinico del detenuto D. G. dal 2 dicembre 2010 al 2 gennaio 2011; in detto documento, pag. 4, vi è risposta al quesito proposto dal gip, risposta di ben altro tenore rispetto quanto da questi riportato nel suo provvedimento, c) non è stato nominato un perito che valutasse le condizioni di salute del richiedente. La più recente giurisprudenza ha chiarito che, in caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura per motivi di salute, ai sensi dell'art. 275 comma IV bis cpp, il giudice della cautela deve nominare un esperto terzo anziché limitarsi a chiedere un parere al medico del carcere, si è verificata quindi una violazione di legge.
Considerato in diritto
La terza censura e fondata.
Le SS.UU. ebbero modo di chiarire (sent. n. 3 del 1999, ric. F. RV 2127559) che in tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299, comma IV cpp. AI proposito, la sentenza precisò che è comunque consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma IV cpp, senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere lo domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione. Le successive pronunzie risultano “allineate” con il principio sopra illustrato (ASN 200812698-RV 239374; ASN 201016547-RV 246934; ASN 201027295-RV 247889; ASN 201028738-RV 248391).
Si impone dunque annullamento con rinvio al medesimo Tribunale, per nuovo esame alla luce del predetto principio di diritto.
Deve farsi luogo alle comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. cpp.
P.Q.M .
annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Caltanissetta; manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art 94 disp. att. cpp.
Depositata in Cancelleria il 09.01.2012
11-01-2012 00:00
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