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Sentenza

Rapporti tra appello penale e giudizio abbreviato. Poteri di integrazione probatoria del giudice di appello e diritto a richiedere rinnovazione istruttoria.
Rapporti tra appello penale e giudizio abbreviato. Poteri di integrazione probatoria del giudice di appello e diritto a richiedere rinnovazione istruttoria.
Cass. pen., Sez. III, ud. 4 aprile 2012 - 16 ottobre 2012, n. 40559

APPELLO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO 

La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al Giudice di appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, implica tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il Giudice di motivare il diniego di tale richiesta. 
In merito all'elemento soggettivo del reato ex art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, si evidenzia come l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente. Ed infatti, al fine di configurare il reato occorre che l'emittente delle fatture si proponga lo scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.
Avv. Antonino Sugamele

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