Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Provvedimenti cautelari e provvedimenti di urgenza.
Provvedimenti cautelari e provvedimenti di urgenza.
Trib. Reggio Emilia, 13 ottobre 2012


La disposizione di cui all'art. 669-novies c.p.c., nella parte in cui prevede, nel caso di procedimento cautelare anticipatorio, la inefficacia del provvedimento nell'ipotesi in cui non sia iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni, deve interpretarsi, in armonia con la previsione di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 28 del 2010, in materia di tentativo obbligatorio di mediazione prima dell'inizio del giudizio di merito, nel senso che il termine per instaurare il giudizio di merito rimane sospeso da quando inizia a quando si conclude la mediazione. L'interpretazione suddetta trova fondamento, oltre che in un principio di ragionevolezza, anche nella enucleazione di un principio generale, ricavato in via analogica dalle prescrizioni particolari dettate dall'art. 5, comma sesto, D.Lgs. n. 28 del 2010, che prevede appunto, sia pure per il diritto sostanziale, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza durante la pendenza del procedimento di mediazione; e dall'art. 669-octies, comma quarto, c.p.c. in tema di rapporto di lavoro pubblico, che a livello processuale fa decorrere da un momento successivo all'esperimento del tentativo di conciliazione la condizione di procedibilità della domanda cautelare. 
Il sequestro giudiziario, pur caratterizzato dall'affidamento del bene ad un custode che lo gestisca in attesa del merito, può essere posto in esecuzione anche in difetto di detta nomina, poiché il rinvio dell'art. 677 c.p.c. agli artt. 605 e ss. c.p.c. comprova che si seguono le norme sul pignoramento, ciò che consente di ritenere come la procedura possa comunque iniziare, quantomeno con l'identificazione del bene e la richiesta di rilascio da parte dell'Ufficiale Giudiziario, prima della nomina del custode, essendo ben possibile che l'apprensione, per la presenza di uno iato temporale, non corrisponda illico et immediate alla consegna ad un custode. In circostanze siffatte, tuttavia, la parte è tenuta ad attivarsi nel termine previsto dalla legge, dando inizio all'esecuzione del sequestro rivolgendosi ad un Ufficiale Giudiziario, ovvero proponendo istanza di integrazione del provvedimento carente della nomina del custode, tale che in mancanza trova necessariamente verificazione una situazione di inerzia addebitabile alla parte stessa, idonea ad imporre l'accoglimento della richiesta di declaratoria di inefficacia ex art. 675 c.p.c.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza