Prova testimoniale. Inutilizzabilita', nullita', prova irrituale. Domande suggestive, poteri del giudice, credibilità e attendibilita'.
Corte di Cassazione, Sez. III penale, 18 gennaio 2012 (dep. 24 febbraio 2012), n. 7373
Massima
Ove si violino le regole che attengono all'esame testimoniale in dibattimento di cui agli artt. 498 e 499 c.p.p. la prova diviene, al massimo “non genuina e poco attendibile” e, come tale, censurabile nella fase della valutazione della prova (e, nel giudizio per Cassazione, come vizio della motivazione). Non determina, invece, l'inutilizzabilità della prova poiché “non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte”.
10-05-2012 00:00
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