Per svolgere le mansioni di massofisioterapista e' necessaria la laurea triennale. Legittimo il licenziamento.
Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 22.05.2012, n. 8050
Presidente Lamorgese - Relatore Meliadò
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 30.9/30.10.2009 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da M.G. per fare accertare l'illegittimità del licenziamento intimatole dal Centro A. A. srl di FKT, di cui era dipendente.
Osservava in sintesi la corte territoriale che il possesso di un titolo di masso fisioterapista conseguito all'esito di un corso biennale non era più valido per abilitare allo svolgimento di tale professione, con la conseguenza che si era determinato un caso di impossibilità sopravvenuta e definitiva della prestazione che legittimava il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenuto conto che la lavoratrice nemmeno aveva allegato di avere frequentato un corso per il conseguimento di un valido titolo per l'esercizio di tale professione, e che era stato, altresì, provato che risultava impossibile utilizzare la lavoratrice in altra posizione occupazionale.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.G. con quattro motivi.
Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la società intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 604 del 1966, osservando come, in violazione del principio di immodificabilità dei motivi di licenziamento, la corte territoriale avesse convertito il licenziamento, intimato per mancanza di un requisito soggettivo, in un licenziamento per ragioni inerenti alla sfera organizzativa dell'azienda, a seguito di “un presunto intervento dell'ASL che avrebbe indirizzato la società ad operare una scelta tra il personale”.
Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente prospetta violazione dell'art. 11 cc, dell'art. 1 della legge n. 403 del 1971, dell'art. 3 comma 3 del decr. leg. n. 502 del 1992, dell'art. 9 della legge n. 341 del 1990, nonché degli artt. 1, 2 e 3 del DI 27.7.2000 ed, al riguardo, rileva che i giudici di appello non avevano considerato che, alla luce del principio di irretroattività della legge, non poteva ritenersi che le nuove disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio della professione di fisioterapista potessero regolamentare i rapporti sorti ben prima della loro emanazione, e che, in ogni caso, dall'esame della normativa applicabile, non discendeva che i titoli professionali preesistenti non potessero considerarsi equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione.
Con il terzo motivo, deducendo ancora violazione di norme di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1464 c.c.), la ricorrente si duole che la corte territoriale non avesse considerato che non era stata fornita alcuna prova in ordine ad indicazioni provenienti dalla Regione Campania o dalle aziende sanitarie circa l'obbligo per i centri convenzionati di condizionare il mantenimento in servizio del personale al possesso del titolo abilitante (diploma di massofisioterapista conseguito all'esito di un corso triennale) richiesto dalla società intimata e ad eventuali negative conseguenze in punto di rimborsi; ragion per cui l'attività professionale ben poteva ancora svolgersi “ad esaurimento”, salva la possibilità di conseguire, in costanza di rapporto, il titolo triennale.
Con l'ultimo motivo, infine, svolto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente lamenta violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, ed, al riguardo, osserva che non era stata esaminata, né, comunque, provata l'impossibilità per la società intimata di utilizzare la ricorrente in altre mansioni.
2. Il primo motivo è infondato.
Ed, al riguardo, basta osservare che la censura che con tale motivo si introduce appare del tutto generica, laddove la precisa ragione giustificativa della decisione si rinviene, in coerenza con le motivazioni del recesso esercitato dal datore di lavoro e con i poteri di qualificazione giuridica devoluti al giudice dell'impugnazione, nella esistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro, derivante dalla mancanza in capo alla lavoratrice, per effetto di disposizioni normative sopravvenute, del titolo professionale necessario per l'esercizio della attività lavorativa richiesta dal datore di lavoro e come tale idonea ad incidere sulla funzionalità della relativa organizzazione di lavoro.
Nessuna indebita conversione dei motivi del licenziamento (che, intimato per mancanza di un requisito soggettivo, sarebbe stato confermato per ragioni inerenti alla sfera organizzativa dell'impresa) è, pertanto, ravvisabile, avendo, piuttosto, la corte territoriale valutato il recesso alla luce dei criteri normativi previsti dall'art. 1464 c.c., e, quindi, alla luce di un criterio prognostico circa la possibile ripresa della funzionalità del rapporto senza significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Giova, al riguardo, rammentare come, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, il vizio di violazione di legge deve svolgersi nella deduzione di una erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, in coerenza con la funzione di garanzia dell'uniforme interpretazione della legge assegnata alla corte di legittimità, mentre l'allegazione di una presunta erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, si rivela estranea alla esatta interpretazione della legge e rientra nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di motivazione (v. ad es Cass. n. 18375/2010).
Ciò precisato, deve osservarsi come il ricorso, dopo aver passato in rassegna le disposizioni normative nel caso pertinenti, non specifica (se non per il profilo dell'irretroattività della legge) sotto quale aspetto la ricognizione della fattispecie astratta, operata dalla corte di merito, appaia incompatibile con i criteri di interpretazione legale, sì da rendere l'interpretazione offerta irriducibile al contenuto precettivo della norma.
Ed, al riguardo, basta osservare come la ricorrente assuma che la lettura della disciplina normativa fatta propria dalla corte di merito contrasti con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 5225 del 2007, sulla quale, invece, si fonda, condividendone il contenuto, la decisione impugnata.
Ha, infatti, rilevato il Consiglio di Stato, escludendo l'illegittimità del DI. 27.7.2000, il quale annovera fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista di cui al DM n. 741 del 1992 il diploma di massofisioterapista, solo se conseguito all'esito di un corso triennale, che una corretta interpretazione dell'art. 4 commi 1 e 2 della legge n. 42 del 1999, di cui il decreto citato costituisce attuazione, porta a disattendere una impostazione secondo cui tutti i titoli preesistenti devono essere riconosciuti come equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione. Nell'esaminare, infatti, la disciplina prevista dalla citata legge n. 42 del 1999, la quale ha disciplinato in modo innovativo e nei confronti di tutte le professioni sanitarie (già definite come “ausiliarie”) il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo regime, fondato sul previo conseguimento del diploma universitario, ha osservato il Consiglio di Stato che l'equipollenza può operare in via automatica solo se il relativo diploma è stato conseguito all'esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, e cioè solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fosse già stata riconosciuta nel regime pregresso.
Nel caso dei massofisioterapisti la legge 403 del 1971, istitutiva di tale professione sanitaria ausiliaria, non dettava norme sul relativo percorso formativo, sicché lo stesso è stato disciplinato in modo difforme sul territorio nazionale, con la conseguenza che i titoli rilasciati all'esito dei corsi in questione non potevano, in realtà, fruire di alcun riconoscimento automatico, con piena equiparazione al titolo di fisioterapista acquisito nel vecchio ordinamento sulla base di percorsi didattici i cui contenuti erano stati precisamente normati.
Il DI 27.7.2000 è stato, quindi, ritenuto esente da profili di illegittimità, “prendendo lo stesso atto di una situazione di base contrassegnata dall'evidente disparità dei vari percorsi formativi, selezionando all'interno di essi quelli ritenuti in grado di fornire all'operatore una formazione di livello adeguato all'esercizio di una attività professionale altrimenti riservata a soggetti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore ed abbiano positivamente frequentato un corso di laurea triennale”.
Nel contesto normativo evidenziato, del tutto irrilevante appare, quindi, il riferimento al principio dell'irretroattività della legge, dal momento che scopo della normativa in esame è stato proprio quello di regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento delle professioni sanitarie, stabilendo criteri e modalità per garantire, in un settore particolarmente sensibile e delicato, l'equivalenza dei nuovi titoli professionali a quelli preesistenti, e, quindi, di omogenei livelli professionali, anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione (v. art. 4 comma 2 della legge n.42 del 1999).
4. Infondato è pure il terzo motivo.
Premesso che, alla luce del quadro normativo evidenziato, il possesso di un titolo di massofisioterapista conseguito all'esito di un corso biennale (quale quello della ricorrente) non era più valido per abilitare allo svolgimento dell'attività professionale, ha accertato, per il resto, la corte partenopea che la M. non aveva dedotto, né tantomeno provato, di aver frequentato, o almeno di aver iniziato a frequentare, un corso per il conseguimento di un valido titolo per l'esercizio della professione di fisioterapista, sicché l'impossibilità della prestazione non si configurava più solo come temporanea, ma era divenuta definitiva.
A fronte di tale accertamento, le considerazioni svolte dalla ricorrente circa l'assenza di concreti pregiudizi derivati per il datore di lavoro dalla permanenza presso il Centro della dipendente, sebbene sprovvista di idoneo titolo professionale, non evidenziano, comunque, sotto qual profilo non siano nel caso ravvisabili i presupposti della fattispecie normativa dell'art. 1464 cc, tenuto conto del necessario nesso di collegamento che deve sussistere fra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale, in relazione ai requisiti professionali richiesti dalla legge per l'erogazione delle prestazioni sanitarie eseguibili nella struttura, e della prognosi negativa che, alla luce delle circostanze del caso concreto, ha ritenuto di dover formulare la corte di merito circa la possibilità di una proficua ripresa della funzionalità del rapporto di lavoro.
Il che è quanto basta per affermare la legittimità del recesso ex art. 1464 cc, rispetto al quale, per come ha chiarito questa Suprema Corte, è indispensabile stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell'impossibilità ed il tempo occorrente, potendo, in tal contesto, le ragioni organizzative dell'impresa giustificare l'interesse alla risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, escluderne l'interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini della ragionevolezza (v. ad es Cass, n. 1591/2004).
5. Non accoglibile è, infine, l'ultimo motivo.
Ha accertato, al riguardo, la corte territoriale che la società intimata aveva sofferto di una riduzione di quasi il 50 % della capacità operativa annuale, con conseguente ridimensionamento del personale ammesso al rimborso, e che, peraltro, la ricorrente stessa non aveva fornito nessuna, sia pur minima, allegazione circa la possibilità di essere adibita ad altre mansioni.
Trattasi di valutazione di merito, motivata in termini sufficienti e non contraddittori, e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Avuto riguardo alla novità e peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata in Cancelleria il 22.05.2012
28-05-2012 00:00
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