Operazioni inesistenti. Momento consumativo. Prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 17.05.2012, n. 18929
Presidente Mannino - Relatore Lombardi
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di M.G. e C.M. in ordine al reato di cui all'art. 4 lett. d) ed f) della L. n. 516/1982, come sostituito dagli art. 2 e 8 del D. Lgs n. 74/2000, loro rispettivamente ascritto per avere, il primo quale amministratore unico della S. S.r.l. indicato nella dichiarazione annuale IVA per l'anno 2003 elementi passivi fittizi avvalendosi della fattura n. 10 del 29.7.2003, avente quale imponibile la somma di Euro 19.950,00 ed IVA pari a Euro 3.990,00, fattura emessa dall'impresa del C. e relativa ad operazione in parte inesistente.
Secondo quanto accertato in punto di fatto dai giudici di merito a fronte della fattura di cui alla contestazione relativa alla fornitura di 70 finestroni con vetri e grate il C. aveva fornito alla S. solo 6 finestroni, con la conseguenza che il valore fittizio riportato in fattura ammontava ad Euro 18.240,00 per un importo dell'IVA di 3.648,00.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano sostenuto che la fattura era relativa ad operazione effettivamente eseguita, riferendosi il numero 70 ai singoli riquadri dei finestroni; avevano dedotto inoltre l'inesistenza dell'elemento psicologico del reato e l'intervenuta prescrizione dello stesso.
Su tale ultimo punto la sentenza ha affermato che la consumazione del reato si è verificata entro la fine di giugno 2004, termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
2.1 Con un articolato mezzo di annullamento la difesa del M. denuncia preliminarmente la violazione degli art. 157, 160 e 161 c.p.
Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente individuato il momento consumativo del reato nella scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA, coincidendo invece la consumazione del reato con il momento in cui le fatture sono registrate nelle scritture contabili; fatto che si è verificato l'8 agosto 2003, con la conseguenza che alla data della pronuncia della sentenza il reato era già prescritto. In subordine, si denuncia carenza di prove in ordine all'inserimento della fattura di cui alla contestazione nella dichiarazione IVA della S. S.r.l.
Nel prosieguo si denunciano vizi di motivazione della sentenza in ordine all'accertamento della divergenza tra la fornitura eseguita e quella fatturata, nonché in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico del reato, che non può ravvisarsi nel mero interesse alla operazione.
Si denuncia infine violazione dell'art. 62 bis c.p. e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2.2 Con il primo mezzo di annullamento la difesa del C. denuncia, a sua volta, illogicità della motivazione ed errata applicazione dell'art. 8 del D. Lgs n. 74/2000 in relazione all'accertamento della esistenza del reato.
Si contesta il carattere fittizio, sia pure in parte, dell'operazione riportata in fattura, potendo essere il maggiore importo anche frutto dell'abilità contrattuale del C. Si deduce, poi, che per la configurabilità del reato di cui all'imputazione l'operazione fittizia deve essere del tutto inesistente o non deve essere intercorsa tra i soggetti cui si riferisce, dovendo ravvisarsi altrimenti le fattispecie di cui all'art. 3 o all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione degli art. 8 del D. Lgs n. 74/2000 e 158 c.p.
Si deduce che la sentenza ha erroneamente equiparato, ai fini della individuazione del momento consumativo del reato, l'ipotesi dell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti a quella della emissione delle fatture. Mentre il momento consumativo del reato di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 74/2000 coincide con la presentazione della dichiarazione, quello del reato di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo coincide con l'emissione della fattura. Nel caso in esame l'emissione della fattura è avvenuta il 29 luglio 2003, secondo quanto indicato in imputazione, con la conseguenza che alla data della pronuncia della sentenza impugnata la prescrizione si era già verificata.
Considerato in diritto
1. L'ultimo motivo di ricorso del C.M. è fondato, mentre è manifestamente infondato l'analogo primo motivo di gravame contenuto nel ricorso di M.G.
È noto che il legislatore, disciplinando con l'art. 2 del D. Lgs n. 74/2000 la fattispecie della utilizzazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, già prevista dall'art. 4, primo comma lett. f), del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in L. n. 516/1982, ha individuato quale unico momento consumativo del reato quello della presentazione della dichiarazione, in cui si determina la lesione dell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi (cfr. sez. III, 21/11/2008 n. 626 del 2009, Zipponi, RV 242343).
Il D. Lgs n. 74/2000, infatti, non prevede più l'ipotesi di cui all'art. 4, primo comma lett. d), della L. n. 516/1982, che configurava come reato l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti prodromica alla presentazione della dichiarazione, sicché il mero inserimento di dette fatture nella contabilità aziendale non è più prevista dalla legge come reato.
Il momento consumativo del reato ascritto al M. , pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, deve essere individuato nella data di presentazione della dichiarazione IVA, così come contestata in imputazione, con la conseguenza che alla data della pronuncia della Corte territoriale il reato ascritto a detto imputato non era prescritto.
2. Diverso è, invece, il momento consumativo del reato di emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti ascritto al C.M.
In tal caso, invero, il legislatore, nel riprodurre nell'art. 8 del D. Lgs 74/2000 la fattispecie della emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, già prevista dall'art. 4, primo comma lett. d), della L. n. 516/1982, ha lasciato inalterato il momento consumativo di detta fattispecie criminosa, che coincide con quello della emissione della fattura (cfr. sez. III, 18/04/2002 n. 20787).
Tale fattispecie, pertanto, è stata configurata come reato di pericolo presunto, in considerazione della spiccata pericolosità della condotta di chi immette nel mercato documentazione volta a supportare l'esposizione in dichiarazione da parte delle imprese di elementi passivi fittizi.
La prescrizione del reato ascritto al C. , essendo stata emessa la fattura il 29/07/2003, si è, pertanto, verificata, ai sensi degli art. 157 e 160 c.p., il 29 gennaio 2011, prima della pronuncia della Corte territoriale.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata nei confronti del predetto imputato senza rinvio per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione.
L'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso del C. è assorbente delle precedenti doglianze del ricorrente, che peraltro sono relative a deduzioni di natura fattuale o manifestamente infondate, con la conseguenza che non sussistono cause di proscioglimento di detto imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p..
3. Con riferimento alla posizione del M. è appena il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. b), del D. Lgs n. 74/2000 chi si avvale di fatture per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso con l'emittente, sicché risponde del solo reato di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo.
Nel resto i motivi di gravame formulati nell'interesse del M. sono generici e meramente fattuali.
La deduzioni di carenza di prove in ordine all'effettiva presentazione della dichiarazione IVA da parte della S. S.r.l. contrasta con l'accertamento di fatto contenuto sul punto nella sentenza di primo grado. Né detta deduzione risulta essere stata proposta dinanzi ai giudici di merito.
Anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato le sentenze di merito sono esaustivamente motivate, mentre le deduzioni di cui al ricorso sul punto sono del tutto generiche e meramente fattuali.
È, infine, del tutto generica la denuncia di carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., mentre le sentenze di merito sono esaustivamente motivate sul punto mediante il rilievo della mancanza di elementi di valutazione positivi a sostegno di tale richiesta.
Il ricorso del M. , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.606, ultimo comma, c.p.p. con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.M. perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di M.G. che condanna la pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000.00 alla Cassa delle Ammende.
Depositata in Cancelleria il 17.05.2012
21-05-2012 00:00
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