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Sentenza

Non manda il figlio a scuola che fa troppe assenze. Condannato il padre con ammenda di 20 Euro.
Non manda il figlio a scuola che fa troppe assenze. Condannato il padre con ammenda di 20 Euro.
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 14.03.2012Presidente Fiale - Relatore Mulliri

Sentita la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Giuseppe Volpe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;

osserva

Provvedimento impugnato e motivi del ricorso

Con la sentenza qui impugnata, il Giudice di Pace ha condannato P.F. alla pena di 10 € di
ammenda per non avere, in qualità di genitore esercente la patria potestà, ottemperato all'obbligo scolastico nei confronti del figlio minore risultato assente, senza giustificato motivo, per 84 giorni su 113 dell'anno scolastico.
Avverso tale decisione, il P.G. ha proposto ricorso deducendo:
1) violazione di legge per essere stata irrogata una pena determinata sulla base di 15 € di ammenda quando la norma prevede una pena non inferiore a 20 € né inferiore a 10.000 (tra l'altro, così facendo, ha neutralizzato l'effetto deterrente della pena)
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere, il giudice, riconosciuto all'imputata le attenuante generiche sulla base dell'incensuratezza quando è chiaramente affermato dal comma 3 dell'art. 62 bis c.p. che la semplice assenza di precedenti non è valido motivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche. E, comunque, nella specie difettavano valide ragioni in positivo visto che l'imputata, anche con il proprio comportamento processuale (è rimasta sempre contumace), non ha fornito alcuna spiegazione né, ancor meno, un senso di resipiscenza.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2.1 Sicuramente corretto è il rilievo del primo motivo dal momento che quando - come nel caso in esame - la pena dell'ammenda prevista è “fino a .. “, il suo ammontare minimo va individuato in base al principio generale di cui all'art. 26 c.p. ed ha, quindi, ragione il P.G. quando ricorda che la pena edittale minima su cui applicare l'eventuale riduzione per le attenuanti generiche è di 20 € (e non 15) come fatto dal giudice nella specie. La palese violazione di legge insita in tale decisione implica un annullamento della decisione impugnata limitatamente alla pena. Tuttavia, trattandosi di errore emendabile direttamente da questa S.C. (art. 619 co. 2 c.p.p.), la pena può essere rideterminata nel minimo che - come detto- è pari a 20 € di ammenda.
E', invece, da respingere il secondo motivo di ricorso per la semplice ragione che la norma invocata dal P.G. (comma 3 dell'art. 62 bis c.p.) é stata introdotta con D.L. 23.5.08 (conv. l. 24.7.08 n. 125), vale a dire, in epoca successiva alla data di verificazione dei fatti (che riguardano l'anno scolastico 2007/08). In ogni caso, la astratta riconoscibilità delle attenuanti generiche non incide sulla pena inflitta perché è principio pacifico che, nella inflizione della pena, non può essere superato in ogni caso - sia per quanto riguarda il massimo sia per quanto riguarda il minimo - il limite fissato dalla legge per ciascuna specie di pena [Sez. Il, 10.2.76, Ferrara, Rv 133639)
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ammontare della pena che determina in € 20 di ammenda; rigetta il ricorso nel resto.

 

Depositata in Cancelleria il 14.03.2012
Avv. Antonino Sugamele

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