Lite condominiale. Il condomino a piano terra non deve pagare le spese di manutenzione dell'ascensore.
Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 18.09.2012, n. 15638
Presidente Triola - Relatore D'Ascola
Fatto e diritto
1) Con sentenza 21 dicembre 2005 il giudice di pace di Catania accoglieva l'opposizione proposta dall'avv. P.A.M. avverso il decreto ingiuntivo che le ordinava il pagamento di Euro 172,82 in favore del condominio di via (…) .
Il giudice rilevava che trattavasi di spese fatte per supplire al normale logorio dell'ascensore e migliorarne il godimento, come tali non qualificabili spese straordinarie, uniche dovute dalla P. , proprietaria di appartamento posto al piano terra. Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 settembre 2006, che espone 5 motivi.
P. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
2) Con il primo motivo il Condominio lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 132, 159, 161, 164, c. 4 e 5, 277, 311, 318 e 647 c.p.c..
Parte ricorrente, dopo aver rilevato che la citazione formulava solo la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto, senza specificare conclusioni di merito, sostiene che in citazione aveva eccepito la nullità assoluta della citazione per mancanza di petitum e che la sentenza del giudice di pace non aveva spiegato come fosse superabile l'eccezione.
La censura va respinta. Essa coglie apparentemente nel segno laddove evidenzia che la sentenza impugnata non ha specificamente esaminato la questione relativa alla mancanza di esplicite conclusioni di merito nell'atto di citazione.
Va però rilevato che nell'ordinanza interinale in cui aveva esaminato il problema, il giudice di pace aveva disatteso l'eccezione con congrua motivazione, spiegando che dall'esame complessivo dell'atto era agevole arguire il petitum di merito della citazione; aveva aggiunto un pertinente riferimento giurisprudenziale (Cass 3269/95; più di recente, nello stesso senso v. Cass. 7448/01; 6741/04).
Poiché questo rilievo dell'ordinanza è fondato, perché l'atto introduttivo deduceva l'insussistenza del credito ingiunto e la omessa applicazione della tabella condominiale, parte ricorrente non ha interesse a far valere un vizio processuale (l'omessa pronuncia) che aprirebbe la strada all'esame di un vizio processuale - la nullità della citazione - insussistente.
3) È inammissibile il secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione.
Vi si lamenta che il tipo di intervento previsto non rientrava nella straordinaria manutenzione e che a tal fine il giudice avrebbe dovuto valorizzare una prova documentale disponibile.
Giova ricordare che secondo la disciplina ratione temporis applicabile, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà. (SU 564/09) Ne consegue che un comune “error in iudicando” derivante da omessa od errata valutazione di documenti non è deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, come quella in esame, che era relativa a credito azionato di 172,82 Euro.
4) Inammissibile è anche il terzo motivo, che lamenta violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1137 c.c., adducendo che parte opponente non avrebbe dato prova di aver impugnato la delibera condominiale di approvazione della spesa.
Dalla sentenza in esame la questione non risulta dedotta in causa, né parte ricorrente adempie all'onere di indicare specificamente in quale atto difensivo l'avesse dedotta e, per conseguenza, di censurare l'ipotetica omessa pronuncia con idonea censura ex art. 112 c.p.c..
Va ricordato che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, talché nel giudizio di Cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove e nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (Cass. 188/77), come nella specie l'esistenza o meno di pregressa impugnazione di una delibera condominiale.
5) Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 113 c.p.c., nonché degli artt. 1117 e 1123 c.c.
Parte ricorrente sostiene che il giudice di pace avrebbe violato i principi regolatori della materia “ricavabili, per le spese inerenti l'impianto di ascensore in quanto tale, poiché attinenti la sua funzionalità, cosi dovendosi ritenere il meccanismo di apertura porte, ed inerenti l'utilità oggettiva del bene, le sue modificazioni, le migliorie nonché la sua conservazione, dagli artt. 1117 e 1123 comma 1 anziché dall'art. 1123 comma 2″.
La formulazione della censura, che si riflette nel contorto quesito sopra riportato, invano tenta di prospettare quale violazione dei principi informatori della materia la denuncia di un comune error in iudicando che sarebbe stato compiuto nella qualificazione della spesa di cui era chiesto il pagamento. La doglianza va pertanto rigettata.
6) Da accogliere è invece il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della liquidazione delle spese di lite, stabilita in milleottocento Euro oltre iva e c.p.a., sebbene il valore della lite fosse solo di 172 Euro e parte opponente non avesse neppure depositato nota spese.
Fondatamente il ricorso si chiede quale sia stato il “criterio di ragionevolezza utilizzato dal giudice di prime cure per fondare il proprio giudizio di equità”.
Manca infatti in sentenza, sebbene la liquidazione sia estranea ad ogni parametro tariffario conosciuto, qualsiasi giustificazione e motivazione della liquidazione.
L'omessa indicazione, in caso di abnorme superamento del massimo tariffario, del diverso criterio adottato per discostarsi dai limiti posti dalle tariffe, e delle ragioni per le quali il giudice abbia ritenuto che il relativo superamento non contrasti con i principi sottesi all'adozione ed al contenuto delle tariffe rende palese la sussistenza della violazione dei principi informatori della materia.
Discende da quanto esposto l'accoglimento del solo quinto motivo ricorso.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Catania per nuova liquidazione delle spese di lite controverse e di quelle di questo giudizio. Va precisato che l'amministratore non necessitava di preventiva autorizzazione dell'assemblea per agire in giudizio, richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso (Cass. SU 18331/10; 21841/10).
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso. Accoglie il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al giudice di pace di Catania, in persona di altro giudice onorario, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Depositata in Cancelleria il 18.09.2012
23-09-2012 15:34
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