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Sentenza

La procura rilasciata al difensore non da all'avvocato poteri di rappresentanza in ordine alle notifiche eventualmente omesse all'imputato
La procura rilasciata al difensore non da all'avvocato poteri di rappresentanza in ordine alle notifiche eventualmente omesse all'imputato
Corte di Cassazione sez. Sesta Pen. - Sent. del 19.04.2012, n. 15136

Presidente Milo - Relatore Citterio

Ragioni della decisione

1. La Corte d'appello di Bari con sentenza del 15.7.2011 ha confermato la condanna di P.L. per il reato di cui all'art. 570.2 n. 2 c.p., come deliberata dal locale GUP il 22.4.2008, per condotta secondo la Corte distrettuale solo accertata il 28.7.2004 ma oggetto di esame fino alla sentenza di primo grado.
2. Il ricorso personale dell'imputato pone, nell'ordine che segue, due motivi in rito:
- violazione dell'art. 179 c.p.p. per l'omessa notifica all'imputato della citazione in appello;
- violazione dell'art. 179 c.p.p. e nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per il giudizio abbreviato, fissata ex art. 464 c.p.p.
3. Va esaminata per prima l'eccezione contenuta nel secondo motivo, preliminare e in ipotesi assorbente anche della seconda, in quanto in grado di travolgere l'intero giudizio.
Risulta dagli atti, che questa Corte conosce quale giudice anche del fatto per le questioni in rito, che il L. aveva inizialmente dichiarato domicilio in via Brennero, all'atto della redazione del verbale di identificazione (20.9.2004). Il 29.10.2004, nell'atto di nomina dell'avv. M., avveniva la dichiarazione di domicilio in via (…) (stesso domicilio indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del 14.12.2004); il 19,12.2007 era l'avv. M. ad opporre il decreto penale emesso il 19.11.2007 ed a lui notificato il 14.12 (il difensore nell'atto di opposizione attribuiva, incidentalmente, al L. il domicilio in via Brennero). Ed all'indirizzo di via Principe Amedeo era tentata la notifica dell'avviso di fissazione per l'udienza preliminare, a mezzo posta; dopo i primi due accessi riferiti negativi, la cartolina della successiva comunicazione attestava l'omessa notificazione per l'avvenuto trasferimento altrove. A questo punto avrebbe dovuto essere compiuta la notificazione al difensore, ai sensi dell'art. 161.4 c.p.p.: è pacifico in atti, e lo conferma la Corte distrettuale, che tale notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161.4 c.p.p. non è stata mai eseguita. Il difensore del L. ha ricevuto la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare solo in proprio quale difensore.
Va quindi innanzitutto dato atto che vi è stata una notifica non irregolare bensì del tutto omessa all'imputato, il che integra la nullità assoluta di cui all'art. 179.1 c.p.p. (SU, sent 35358 dei 2003, Ferrara; Sez.4, sent 3978/2012; con il chiarimento autorevole di Corte cost ord, 159/2006 sul fatto che tal genere di nullità opera appunto solo nel caso di notifica del tutto omessa).
3.1 La Corte distrettuale ha respinto l'eccezione argomentando innanzitutto che la nullità sarebbe relativa, ai sensi dell'art. 181.3 c.p.p., per cui avrebbe dovuto essere eccepita già nel corso dell'udienza preliminare, cui il difensore aveva partecipato. L'assunto è svolto in termini assertivi, sicché non si comprendono le ragioni per le quali i Giudici d'appello hanno ritenuto la (certa) nullità qualificabile come relativa, a fronte del diverso insegnamento di questa Corte suprema.
La Corte barese svolge poi un'argomentazione che sviluppa in modo sovrapposto due aspetti invece distinti.
Da un lato pare infatti affermare che in ragione della propria regolare notifica e della concreta presenza, il difensore avrebbe dovuto eccepire tempestivamente la nullità, che si era invece pertanto sanata: si tratta di argomentazione che presuppone la natura relativa della nullità, da escludere per quanto detto.
Dall'altro pare affermare che poiché nell'atto di nomina il difensore era stato indicato anche come procuratore speciale, la notifica ricevuta in proprio avrebbe dovuto comunque essere considerata come “estesa” all'imputato, in virtù di tale procura speciale, ancorché la notificazione non facesse alcun espresso riferimento a tale qualità. Ed il fatto che proprio il difensore aveva opposto l'originario decreto penale determinava la circostanza oggettiva che la notificazione era stata in definitiva eseguita nei confronti del soggetto che tale opposizione aveva proposto.
Ora, l'autonoma legittimazione del difensore ad opporre, in quanto tale, il decreto penale, priva di pertinenza al tema il rilievo sull'identità tra il soggetto che ha opposto il decreto e quello che è stato avvisato. Né la procura speciale a richiedere, in sede di opposizione, il giudizio abbreviato, modifica i termini della questione: con tale procura l'imputato attesta di essere a conoscenza della pendenza del procedimento, conferisce il proprio diritto personalissimo di scelta del rito a prova contratta, ma non conferisce al difensore speciali poteri di rappresentanza in ordine alle successive notifiche (non essendo tale procura per sé riconducibile ad una elezione di domicilio presso il difensore né attribuendo altrimenti al difensore ulteriori e diversi diritti personalissimi dell'imputato, come quello di essere avvisato della data dell'udienza - il testo della procura speciale è nell'atto di nomina, retro copertina fasc.p.m.).
Ed allora, in conclusione: è pacifico che l'iter di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato non si è completato. Non si può nella specie parlare di mera irregolarità, perché la parte di iter eseguito è tale da attestare la mancata conoscenza, mentre l'omesso completamento ha determinato che il soggetto che avrebbe dovuto attivarsi nella consapevolezza di essere coinvolto quale immediato rappresentante dell'imputato - il difensore - non è stato in alcun modo allertato della mancata notificazione diretta. Il che configura appunto una vera e propria omessa notificazione all'imputato, situazione che per volontà del legislatore non permette di svolgere apprezzamenti di alcun genere sulle possibili spontanee attivazioni del difensore, attesa la sua riconducibilità a fattispecie di nullità assoluta rilevante in ogni stato e grado del giudizio.
Conseguono l'annullamento della sentenza d'appello e della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Allo stato, infatti, la questione dell'eventuale intervenuta prescrizione (secondo la Corte distrettuale la consumazione dovendosi considerare protratta alla data di deliberazione della prima sentenza) non solo richiederebbe valutazioni di merito (da concretizzarsi secondo i principi di cui a Sez.6, sent 7321/2009) inibite a questa Corte suprema ma, il che è assorbente, sussiste uno specifico interesse del ricorrente alla dichiarazione della nullità, atteso che la regressione del giudizio ai primo grado priva di efficacia le sfavorevoli statuizioni civili.
L'accoglimento del ricorso rende irrilevante l'irregolarità della notificazione per l'odierna udienza al L. , assistito d'ufficio per il giudizio di cassazione (Cass. Sez.6, sent 4531/2012 Nacchia).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del GUP del Tribunale di Bari in data 22.4.2008 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.

Depositata in Cancelleria il 19.04.2012
Avv. Antonino Sugamele

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