La polizia può filmare cosa accade in una scuola e in particolare la maestra che picchia gli alunni . L'aula scolastica non è domicilio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO AGRO'
Dott. FRANCESCO SERPICO
Dott. GIACOMO PAOLONI
Dott. EMANUELE DI SALVO
Dott. GAETANO DE AMICIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso l'ordinanza n. 195/2012 TRIB. LIBERTA' di BRESCIA, del 03/04/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. . A
Uditi difensor Avv.; -
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO DLLA
5/06/201
SENTENZA
N . A REGISTRO GENERALE
N.1650412012
-Presidente-
Consigliere-
Consigliere -
44,1.Consigliere
Consigliere-.RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione c A ____________________ avverso l'ordinanza emessa ex
art 309 cpp dal Tribunale del riesame di Brescia in data 5-4-12 , con cui era stata
sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di
dimora , per il reato di maltrattamenti pluriaggravati commessi ai danni di alcuni
bambini dai sette ai dieci anni di età , con abuso dell'autorità derivante dal ruolo di
maestra rivestito dalla c I) nella locale scuola elementare , dal 12 settembre
2011 al 19 marzo 2012. Risulta dall'ordinanza impugnata che , a seguito della
presentazione ,da parte dei genitori di tre alunni , di denuncia in ordine a punizioni
corporali subite dai figli ad opera della maestra , il P.M. aveva emesso, il 1 marzo
2012 , decreto con il quale si disponeva l'effettuazione di videoriprese all'interno
dell'aula dove la maestra C teneva le sue lezioni , al fine di filmare la sua
condotta. L'attività di monitoraggio veniva svolta nel periodo 3-19 marzo
2012,consentendo agli operanti di assistere in diretta a numerosi atti di violenza posti
in essere dall'indagata ai danni dei bambini (schiaffi al volto e alla nuca ,strattoni,
poderose tirate d'orecchi e di capelli ).
2 . La ricorrente deduce , con unico motivo , nullità dell'ordinanza impugnata , per
violazione degli artt 191 , 266 , 267 , 268 cpp , poiché il Tribunale illegittimamente
aveva rigettato l'istanza formulata dalla difesa e volta alla declaratoria di
inutilizzabilità di tutte le videoriprese effettuate nell'aula della scuola elementare ove
la C svolgeva la propria attività lavorativa giacché l'attività di ripresa
difettava di idoneo provvedimento autorizzativo di natura giurisdizionale. La
specificità del luogo in cui l'attività di monitoraggio era stata effettuata e la natura
dei comportamenti che erano stati filmati , comunicativi di gesti ed atteggiamenti ,
imponeva che la raccolta d'immagini venisse previamente autorizzata dal giudice
competente. Il P.M. può infatti disporre soltanto videoriprese in luoghi pubblici o
aperti al pubblico , giacché la natura del luogo in cui si svolge la condotta registrata
comporta un'implicita rinuncia alla riservatezza. Al contrario , l'attività di
monitoraggio effettuata in luoghi in cui il soggetto sottoposto a verifica svolga
attività destinate a rimanere riservate —luoghi garantiti dalla previsione di cui all'art
14 Cost — necessita della preventiva autorizzazione prescritta in materia di
intercettazioni ambientali , soprattutto laddove la ripresa abbia ad oggetto
"comportamenti comunicativi"tra presenti. Al riguardo , erroneamente l'ordinanza
censurata ha ritenuto di qualificare l'aula scolastica come "luogo aperto al pubblico"
poiché la maestra esercita , all'interno di tale struttura , uno ius excludendi , sia pur
limitatamente al periodo di tempo in cui si svolgono le proprie lezioni , nei confronti
di qualunque estraneo , e gode quindi di una propria riservatezza ed autonomia.
Sarebbe stata dunque necessaria l'autorizzazione del Gip , in mancanza della quale le
videoriprese raccolte sono inutilizzabili. Si chiede quindi annullamento
dell'ordinanza impugnata con declaratoria di inutilizzabilità delle videoriprese in
disamina
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Le censure formulate dalla ricorrente sono infondate. Al riguardo , le Sezioni unite
( Sez un. 28 -3-2006 ,n. 26795, Prisco) hanno stabilito che le riprese visive sono
prove documentali , ex art 234 cpp , quando siano formate fuori dal procedimento ,
mentre, allorché vengano formate mediante l'opera della polizia giudiziaria , come nel
caso in disamina , costituiscono prove atipiche. Le videoregistrazioni effettuate in
ambito domiciliare , ai fini del procedimento penale, sono prove atipiche acquisite
illecitamente e sono perciò inutilizzabili . La tutela costituzionale del domicilio va
tuttavia limitata ai luoghi con i quali la persona abbia un rapporto stabile , sicché ,
quando si tratti di tutelare solo la riservatezza , la prova atipica può essere ammessa
con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria . Non sono pertanto ammissibili
riprese visive effettuate , aì fini del processo, in ambito domiciliare mentre vanno
autorizzate dall'autorità giudiziaria procedente ( p.m. o giudice ) le riprese visive che ,
pur non comportando un'intrusione domiciliare , violino la riservatezza personale (
come , ad esempio , le riprese effettuate dalla polizia giudiziaria in un bagno
pubblico).
3.1. Nel caso in disamina , deve escludersi che un'aula scolastica possa essere
considerata un domicilio, ai fini che interessano nella presente sede. Trattandosi
infatti di un luogo dove può entrare un numero indeterminato di persone ( alunni ,
professori , preposti alla sorveglianza e alla direzione dell'istituto , familiari degli
alunni), essa va qualificata , come questa Corte ha avuto modo di stabilire ( Cass. Sez
111,8-5-1969 n. 994, C.E.D.Cass. n. 112623 , in tema di atti osceni in luogo
pubblico) come luogo aperto al pubblico.
A quest'ultima qualificazione non è d'ostacolo la ravvisabilità, in capo
all'insegnante, di uno ius excludendi che certamente gli compete ma che è preordinato
non alla tutela della sua riservatezza o comunque di prerogative personali del
docente, ma all'ordinato svolgimento dell'attività didattica, che certamente potrebbe
venire turbato dall'indebita intromissione di estranei, e dunque esclusivamente alla
migliore esplicazione della funzione.
Correttamente , pertanto , nel caso in disamina, il p.m. ha emesso un provvedimento
motivato , con il quale ha dato atto delle ragioni per le quali era necessario procedere
all'attività di videoregistrazione , sulla base degli elementi allo stato desumibili dalle
attività d'indagine fino a quel momento svolte ( dichiarazioni dei genitori di alcuni
alunni; registrazione di un file audio per mezzo di telefono cellulare da parte di una
della mamme dei minori) , in merito al reato di maltrattamenti , senza alcuna
necessità di richiedere l'autorizzazione al gip.
4 . Il ricorso va dunque rigettato , siccome infondato, con conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE PROCESSUALI.
Così deciso in Roma , all'udienza del 15-6-2012.
Il
DEPOSITATOINCANCELLERIA
08-09-2012 11:57
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