La mancata comparizione del querelante in udienza non da luogo a remissione tacita anche se è stato sollecitato a comparire dal Giudice.
Autorità: Cassazione penale sez. II
Data udienza: 25 ottobre 2012
Numero: n. 42536
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere -
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere -
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco;
Nei confronti di:
T.S. n. il (OMISSIS);
avverso la SENTENZA del giudice di pace di Lecco del 4.7.2011;
visti gli atti;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Prestipino;
Sentito il PG Dr.ssa Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio della sentenza;
Letto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco avverso la sentenza del locale giudice di pace del
4.7.2011, che dichiarò estinto per remissione tacita di querela il
reato di danneggiamento ascritto a T.S.;
ritenuto che il ricorso è fondato;
Fatto
OSSERVA
Ritenuto infatti che la mancata comparizione del querelante in udienza, al di fuori dell'ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, non da luogo a remissione tacita della querela, nonostante la sollecitazione a comparire espressamente rivoltagli dal giudice (ex plurimis, Corte di Cassazione 24/03/2010 imputato Lombardi);
ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice di pace di Lecco.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Lecco in persona diversa per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2012
28-11-2012 23:18
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