La Cassazione con questa sentenza precisa che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è attività riservata al Giudice di merito.
Cass. civ., Sez. lav., 26 ottobre 2012, n. 18469
L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al Giudice di merito, con la conseguenza che essa può essere oggetto di censura in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, allorché la stessa risulti contraria a logica od incongrua, ovvero tale da precludere il controllo dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, rivestendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Orbene, in sede di legittimità, è censurabile solo l'assunzione e l'individuazione da parte del Giudice di merito del citato parametro, mentre l'accertamento degli elementi che rivelano la sussistenza o meno dello stesso parametro nella vicenda in esame mediante la valutazione delle risultanze istruttorie e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, rappresenta un apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivato, resta insindacabile.
06-11-2012 09:16
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