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Sentenza

La Cassazione annulla sentenza di condanna. Al marito geloso, che maltratta la moglie, non si applica l'aggravante dei futili motivi.
La Cassazione annulla sentenza di condanna. Al marito geloso, che maltratta la moglie, non si applica l'aggravante dei futili motivi.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 2-13 luglio 2012, n. 28111


Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunciata il 12 luglio - 19 luglio 2010 all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha dichiarato U.M.H.R. colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. (capo B) e lesioni aggravate (capo A) - così diversamente qualificata l'originaria contestazione del reato di tentato omicidio - commessi in danno della convivente K.L.K. fino alla data del (OMISSIS), condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente del rito.

2. Con sentenza del 17 febbraio - 5 marzo 2011 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la predetta sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli, condividendo integralmente il percorso motivazionale della gravata sentenza, sia in ordine alla riqualificazione del fatto di cui al capo sub A) (non inquadrabile nel paradigma della volontà omicidiaria, ma solo in quello di un dolo teso alla punizione fisica ed alla violenza spropositata), sia in ordine alla condotta integrativa del delitto di maltrattamenti (ravvisata nella continuità di comportamenti vessatori eretti a regime di vita per la donna, nel quadro di una convivenza familiare improntata alla sopraffazione fisica e psicologica, segnata peraltro da una serie di episodi particolarmente cruenti, alcuni dei quali gravi ed allarmanti, quali un tentato omicidio denunziato nel (OMISSIS) e l'episodio di aggressione oggetto del presente procedimento).

3. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:

a) l'illogicità della motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 585, art. 577, comma 1, n. 4, che richiama l'art. 61 c.p., n. 1, e art. 533 c.p.p., in ordine alla richiesta difensiva di esclusione della ritenuta aggravante dei futili motivi, non avendo l'impugnata sentenza concretamente identificato i reali motivi che indussero l'imputato a delinquere;

b) la mancanza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non avendo la Corte d'appello fornito alcuna risposta in merito alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, motivata sul presupposto dell'analisi della personalità dell'imputato - contrassegnata da una fragilità acclarata dalla deposizione della stessa persona offesa - della corretta condotta processuale e delle obiettive conseguenze fisiche subite dalla persona offesa a seguito della realizzazione della condotta delittuosa ascrittagli.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei limiti qui di seguito esposti.

5. Il profilo di doglianza oggetto del primo motivo di ricorso deve essere accolto, rilevandosi al riguardo come questa Suprema Corte abbia da tempo chiarito, sulla base di una pacifica linea interpretativa, i presupposti per la configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61 c.p., n. 1, che ricorre quando la determinazione criminosa sta stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (ex multis, v. Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, dep. 05/11/2010, Rv. 248832). La spinta al reato, dunque, deve risultare priva di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento logicamente accettabile con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionata all'entità del fatto e rappresentare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale (Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000, dep. 12/04/2000, Rv. 215806; Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, dep. 21/09/2007, Rv. 237686).

5.1. Entro tale prospettiva ermeneutica, tuttavia, è pur sempre necessario che il giudizio sulla futilità del motivo non sia riferito ad un comportamento medio, stante la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma sia più opportunamente ricondotto agli elementi concreti del caso, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonchè dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa (Sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010, dep. 02/12/2010, Rv. 249010).

5.2. A tale rigoroso quadro di principi non si è attenuta l'impugnata pronuncia, che, da un lato, ha correttamente escluso che il motivo della gelosia possa integrare la contestata aggravante (v., Sez. 5, n. 35368 del 22/09/2006, dep. 23/10/2006, Rv. 235008), dall'altro lato ha tuttavia affermato, ricorrendo ad una locuzione del tutto generica, che i futili motivi "sfumano in una confusa reattività", imputandola, contraddittoriamente, alla stessa gelosia, ovvero alla volontà di non assumersi le responsabilità paterne, così omettendo di identificare in concreto la natura e la portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa posta in essere, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un più elevato grado di pericolosità dell'agente. Così come configurata, dunque, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 1, deve essere esclusa.

6. Infondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si consideri che l'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia trova congrua consistenza a fronte della sua integrazione con la sentenza di primo grado, ove il trattamento sanzionatorio adottato è stato giustificato con riferimento alla particolare gravità dei fatti, tenuto conto sia della durata dell'aggressione che del grado e della forma di violenza esercitata sulla persona offesa, argomenti, questi, che la Corte territoriale ha mostrato di ritenere adeguati, richiamandosi al giudizio già espresso dal Giudice di primo grado, tenuto altresì conto del fatto che l'onere motivazionale da soddisfare al riguardo non richiede necessariamente, nè in tema di attenuanti generiche (Sez. 1, n. 33506 del 7.7.2010, Rv.247959), nè in materia di determinazione della pena (Sez. 6, n. 35346 del 12.6.2008, Rv.241189), l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 c.p..

7. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, l'impugnata pronuncia deve essere annullata limitatamente al profilo della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 1, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale interessata, che dovrà conseguentemente provvedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell'intervenuta esclusione della suddetta aggravante. Il ricorso dell'imputato va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei futili motivi che esclude e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Avv. Antonino Sugamele

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