L'ordine di demolizione può essere emesso nei confronti sia dell'autore dell'abuso edilizio, sia del proprietario dell'immobile.
TAR SARDEGNA - SENTENZA 23 luglio 2012, n.749 - Pres. Maggio – est. Aru
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2003, proposto da:
Società Cooperativa del Sud a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Trullu, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Carrara n. 4;
contro
il Comune di Teulada, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco e Valentina Macis, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, via Rossini n. 61;
il Responsabile del Settore Assetto Territorio e Urbanistica del Comune di Teulada, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Responsabile del Settore Assetto e Cura del Territorio, Servizio Edilizia ed Urbanistica del Comune di Teulada, prot. n. 3792 n. 14 reg. ord. del 20.05.2003 e di tutti gli atti presupposti, così come indicati nella detta ordinanza, con la quale si ordinava alla Coop. del Sud, 'di ripristinare l'originario stato dei luoghi in loc. Porto Budello, modificati a seguito di lavori abusivi';
- di ogni atto connesso, tra cui sia le note Sindacali richiamate, sia le relazioni tecniche n. 4460 del 19.6.2002 e n. 7677 del 25/10/2002 e la nota n. 8132 del 14.11.2002, e successivi a quelli oggi impugnati, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teulada;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A partire dal 2002 la società ricorrente cominciò a ricevere dal Comune di Teulada diverse note con le quali le veniva contestata l'esecuzione di lavori abusivi consistenti nello “…sbancamento, movimento terra, riempimento di un impluvio naturale, discarimenti ed apertura strada…”.
A fronte di tali note la società Cooperativa del Sud a r.l. evidenziava agli uffici dell'amministrazione:
- che l'area interessata da tali lavori abusivi era di proprietà di soggetti terzi;
- che tale area non era nella sua disponibilità, non avendo essa alcun titolo che le attribuisse il suo possesso;
- che in ogni caso era del tutto estranea alla realizzazione di tali abusi, e che non era a conoscenza dei loro autori.
Tale situazione fattuale, del resto, secondo la prospettazione della ricorrente, era stata confermata anche dal proprietario del terreno, sig. Mario Perrone, che in una comunicazione inviata all'amministrazione aveva ricondotto all'ESAF la realizzazione delle opere in questione (cfr nota del 4/7/2002).
Sennonché, in data 20 maggio 2003, senza che le suesposte osservazioni ricevessero il benché minimo riscontro da parte dell'ufficio comunale, la società ricorrente riceveva l'ordinanza di rimessione in pristino oggetto di impugnazione.
A suo avviso tale provvedimento sarebbe tuttavia illegittimo per i seguenti motivi:
Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, per carenza di motivazione, per carenza di istruttoria e per sviamento: in quanto non sarebbero stati effettuati gli accertamenti istruttori necessari ad appurare la sua estraneità alla realizzazione dei lavori abusivi, non rivelandosi all'uopo decisivo neppure il verbale di accertamento redatto dagli agenti del Corpo Forestale;
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Teulada che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2012, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
La società Cooperativa del Sud a r.l., fin dall'avvio del procedimento attivato dall'amministrazione comunale di Teulada per l'eliminazione dei lavori abusivi realizzati in località “Porto Budello”, aveva comunicato all'ufficio procedente la sua estraneità ai fatti, dichiarando altresì che tali lavori riguardavano un terreno di cui la stessa società Cooperativa del Sud non aveva la disponibilità.
Malgrado tali rimostranze, il Comune di Teulada ha proceduto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento ordinatorio impugnato, senza svolgere nessun ulteriore accertamento in ordine all'individuazione dell'autore dell'abuso e limitandosi a richiamare le relazioni di sopralluogo redatte dagli agenti del Corpo Forestale.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, gli atti istruttori richiamati nel provvedimento impugnato non valgono a dimostrare, con ragionevole certezza, che gli abusi per cui è causa siano stati realizzati dalla società Cooperativa del Sud a r.l., o che comunque gli stessi siano stati posti in essere all'interno di terreni affidati alla sua disponibilità.
La nota che ha dato l'avvio al procedimento per cui è causa è la n. 3928 del 28.5.2002, con la quale il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale accertava la realizzazione di lavori abusivi su un'area di proprietà del sig. Mario Perrone, indicando come autore dell'abuso la società Cooperativa del Sud, senza nulla precisare in ordine agli accertamenti svolti per individuarla come tale.
Da quel momento il procedimento si è svolto attraverso le comunicazioni di rito alla società Cooperativa del Sud, e fino all'adozione del provvedimento finale, ponendo sempre a fondamento degli atti adottati, attraverso meri richiami formali, tale determinazione del Corpo Forestale.
Sebbene la società intimata abbia dichiarato da subito la sua estraneità ai fatti, dichiarando altresì che le opere individuate come abusive ricadevano su un'area di cui non aveva la disponibilità, e malgrado l'invio di una nota da parte del proprietario dell'area, sig. Mario Perrone, sostanzialmente confermativa di tali argomentazioni, l'amministrazione comunale di Teulada, senza svolgere alcun ulteriore accertamento, e sulla base di una nota che – come detto - non conteneva alcun rilievo decisivo, ha adottato il provvedimento oggi impugnato nei confronti della società ricorrente.
Orbene, rileva il Collegio che l'ordine di demolizione può essere emesso nei confronti sia dell'autore dell'abuso edilizio, sia del proprietario dell'immobile (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 8 aprile 2010, n. 5889; T.A.R. Campania, sez. VI, 3 aprile 2008, n. 1828; T.A.R. Marche 14 maggio 1998, n. 691).
Presupposto dell'indicazione di un soggetto quale autore di un abuso edilizio, peraltro, è l'accertamento della sua effettiva responsabilità nell'esecuzione di un'opera in assenza o in difformità di un titolo edilizio.
E tale accertamento è affidato all'amministrazione procedente, che in via residuale, laddove appunto non risulti certo l'autore dell'abuso, può rivolgersi direttamente al proprietario del fondo.
Sul punto questo Tribunale, conformemente alla prevalente giurisprudenza amministrativa, si è già pronunciato, precisando che “…anche nell'ipotesi in cui risulti incerto, come nella specie (cfr: lettera del legale della società Puddulandia del 7 dicembre 1991, in atti), l'autore di un'opera priva del prescritto titolo edificatorio, il provvedimento che ingiunge la demolizione dell'abuso non è illegittimo per il solo fatto che l'ordine venga indirizzato al proprietario (anche se estraneo alla commissione dell'illecito edilizio) del suolo su cui ricade la costruzione, atteso che a quest'ultimo deve riconoscersi comunque l'interesse a contestare anche il carattere abusivo della stessa realizzazione, tenuto conto che non può escludersi che la rimozione del manufatto possa arrecare anche un danno all'area di sua proprietà (…).
Del resto, nel caso in cui il proprietario di un'area dimostri la sua assoluta estraneità nell'abuso edilizio commesso da altri e sia manifesto il suo attivo interessamento, coi mezzi consentitigli dall'ordinamento, per la rimozione dell'opera abusiva, resta in ogni caso salva la sua tutela dagli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione che lo stesso sia impossibilitato ad eseguire, i quali effetti in nessun caso possono ricadere su di lui sia per quanto concerne le conseguenze relative all'acquisizione gratuita del bene, sia per quanto riguarda quelle derivanti dall'eventuale demolizione d'ufficio del manufatto abusivo realizzato da terzi …” (cfr: TAR Sardegna, 6 agosto 2003 n. 987).
Nella specie, come detto, risultano quantomeno verosimili, anche perché sostanzialmente confermate dal proprietario del fondo, le argomentazioni della Cooperative del Sud in ordine alla sua estraneità agli abusi per cui è causa, rivelandosi dunque fondata la censura di difetto di istruttoria nella parte in cui l'amministrazione procedente ha omesso di precisare, evidenziando le ragioni del suo convincimento, attraverso quali accertamenti ha individuato la società ricorrente come autore dell'abuso edilizio contestato.
Il ricorso merita pertanto accoglimento sotto tale assorbente profilo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Teulada al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
28-08-2012 00:03
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