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Sentenza

L'avvocato non emette fattura pur ricevendo un acconto e si rifiuta di consegnare i documenti al proprio assistito se non gli avesse corrisposto l'importo di Euro 5.000.
L'avvocato non emette fattura pur ricevendo un acconto e si rifiuta di consegnare i documenti al proprio assistito se non gli avesse corrisposto l'importo di Euro 5.000.
Corte di Cassazione Sez. Unite Civ. - Sent. del 23.02.2012, n. 2703
Presidente Miani Canevari - Relatore Tirelli

Fatto e diritto

La Corte, rilevato in fatto, dalla lettura della sentenza impugnata, che in data 19/3/2007 A.P. ha inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani un esposto con il quale ha lamentato che l'avv. F..F., al quale aveva affidato dei documenti importanti, si era rifiutato di fissarle un appuntamento a studio e di parlarle persino per strada; che successivamente, la P. ha ulteriormente riferito di essere riuscita ad incontrare l'avv. F. e di avergli pagato 600 Euro senza, però, ricevere nessuna ricevuta né ottenere la restituzione dei documenti, che gli sarebbero stati riconsegnati solo dietro il pagamento di 5.000 Euro; che per quanto ancora interessa in questa sede, l'avv. F. è stato allora citato a giudizio disciplinare per avere, fra l'altro, mancato di rilasciare fattura a fronte dei predetti 600 Euro; che invitata due volte come teste, la P. ha dichiarato di essere impossibilitata a comparire, aggiungendo che l'avv. F. non l'aveva mai rappresentata in alcun giudizio; che il difensore dell'incolpato ne ha chiesto il proscioglimento, ribadendo che l'avv. F. non aveva mai avuto nessun rapporto professionale con l'esponente; che il Consiglio dell'Ordine ha, però, pronunciato condanna, in quanto l'omissione della fatturazione non era mai stata smentita dalla P.;
che l'avv. F. si è gravato al Consiglio nazionale forense, il quale ha confermato che la signora P. “non aveva mai ritrattato la circostanza di aver dato una cifra di 600 Euro e di non aver ricevuto in cambio la fattura”; che tale circostanza, a fronte della quale l'incolpato non aveva fornito “valida specificazione”, in quanto si era “limitato a dire che a seguito della ritrattazione della P., che aveva negato i rapporti di prestazione professionale, l'omessa fatturazione era restata priva di ogni consistenza fattuale”, poteva ritenersi perciò incontestata al pari, d'altronde, della commissione dell'illecito da parte dell'avv. F., cui andava inflitta la sanzione dell'avvertimento in considerazione della non particolare gravità del fatto e dell'assenza di precedenti disciplinari;
che l'avv. F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo l'illogicità ed insufficienza della motivazione, perché contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, aveva sempre sostenuto di non aver avuto rapporti professionali e di non aver incassato alcun acconto dalla P. che, dal canto suo, non aveva provato di averlo pagato ed, anzi, aveva spontaneamente ammesso di non essere mai stata rappresentata in giudizio;
che a fronte di una sentenza che, come si è visto, ha espressamente escluso l'esistenza di contestazioni in ordine al pagamento dei 600 Euro, l'avv. F. non avrebbe potuto, però, limitarsi a sostenere il contrario, perché in base al principio di autosufficienza del ricorso avrebbe dovuto, ancor prima, chiarire in quali termini ed in quali atti del giudizio aveva negato di averli ricevuti;
che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, senza necessità di provvedere sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Consiglio dell'Ordine e la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.

 

Depositata in Cancelleria il 23.02.2012
Avv. Antonino Sugamele

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