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Sentenza

L'appello e' tempestivo ma il ricorso e il decreto non vengono notificati. L'appellante puo' ottener un nuovo termine.
L'appello e' tempestivo ma il ricorso e il decreto non vengono notificati. L'appellante puo' ottener un nuovo termine.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Sent. del 30.03.2012, n. 5181

Presidente Relatore Battimiello

Ritenuto in farro e diritto

1. Con ricorso al giudice del lavoro di Marsala S. N. premesso di essere stato destituito dall'impiego alle dipendenze della Regione Sicilia e che a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di destituzione era stata disposta la sua reintegrazione in servizio, impugnava il decreto con cui l'Amministrazione l'aveva successivamente dichiarato decaduto.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal S. la Corte di appello di Palermo con sentenza del 22.03.10, dichiarava l'improcedibilità dell'appello in quanto rilevava che l'impugnazione, pur tempestivamente proposta nel termine di legge, era tuttavia improcedibile dato che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non era avvenuta e che non era consentito al giudice di fissare una nuova udienza di discussione e di assegnare all' appellante un nuovo termine per la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
3.- Propone ricorso per cassazione S. Risponde con controricorso la Regione Sicilia.
4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c, ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata al difensori costituiti assieme all'avviso di convocazione dell'adunanza. S. ha depositato memoria.
5.- Parte ricorrente con unico motivo deduce violazione degli artt. 291 e 435 c.p.c. e 111 Costituzione. Il principio affermato dal giudice, in ossequio a Cass., S.u. 30.7.08 n. 20604, innova un consolidato principio secondo cui il termine di dieci giorni per la notifica dell'atto di appello (art. 435 c.p.c.) non è perentorio in quanto assolve ad una funzione acceleratoria del processo, per cui ogni vizio e la stessa inesistenza della notificazione può essere sanata ai sensi dell'art. 291 c.p.c. mediante fissazione di nuova udienza di discussione e concessione di nuovo termine di notifica.
6.- La Corte di merito ha fatto applicazione di un principio di diritto affermato da Cass., S.u., 30.7.08 n. 20604; parte ricorrente non offre elementi per mutare l'orientamento, deducendo argomentazioni già prese esaminate e contrastate da questa Corte.
7.- Cass. S.u. 11.7.1 1 n. 15144 ha, tuttavia, affermato che “deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dal mutamento giurisprudenziale nei confronti della consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale sebbene solo sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo”. In questo caso, proseguono le Sezioni unite, “lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in relazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dal mutamento di giurisprudenza”.
8.- L'affermazione di questo principio, nonostante il tenore del mezzo di impugnazione, impone la cassazione della sentenza ed il rinvio al giudice di merito perché, alla luce della peculiarità della situazione processuale valuti se la parte avesse confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo) e, in caso di positivo accertamento, consideri l'opportunità di concedere il richiesto termine per la notifica dell'atto di appello.

9.- Lo stesso giudice provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 30.03.2012
Avv. Antonino Sugamele

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