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Sentenza

Ingiusta detenzione e 10 giorni di carcere. Danno patrimoniale? Prova nesso eziologico.
Ingiusta detenzione e 10 giorni di carcere. Danno patrimoniale? Prova nesso eziologico.
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 08.03.2012, n. 9211
Presidente Petti - Relatore Squassoni

Motivi della decisione

Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione (che, con sentenza 27 febbraio 2009, aveva solo osservato come, nel caso, non fossero rilevanti condotte colpose o dolose del richiedente versandosi nell'ipotesi dell'art. 314 c.2 cod.proc.pen.) la Corte di Appello di Potenza ha liquidato la somma di Euro 12.640 per l'ingiusta detenzione patita da N.C. dal 13 novembre al 22 novembre 2004.
A sostegno della conclusione, i Giudici hanno quantificato la cifra di Euro 240 per ogni giorno di detenzione e, con criterio equitativo, quella di Euro diecimila per il disdoro e lo strepitus fori, documentato dai quotidiano locali, della vicenda inerente ad incriminazione per associazione a delinquere di stampo mafioso; la Corte ha reputato che fosse carente la prova di danni patrimoniali solo genericamente dedotti.
Questo punto dell'ordinanza è censurato dal N. nei motivi di ricorso in Cassazione con i quali sostiene che la incriminazione infamante per la quale era stato arrestato, e poi assolto, gli ha causato notevoli pregiudizi economici attestati dalle dichiarazioni fiscali che dimostrato il diminuire dei suoi redditi in conseguenza della privazione della libertà; sostiene che, per tale causa, il Direttore Generale dell'Agenzia Ospedaliera (…) ha revocata la delibera 29 dicembre 2004 con la quale aveva aggiudicato una gara (del valore di circa 20.000.000) in favore della A. S. della quale la S. srl., di cui era amministratore unico, era socia al cinquanta per cento. L'Avvocatura Generale dello Stato ha fatto pervenire una memoria. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
È appena il caso di rilevare come il Giudice nella liquidazione dello indennizzo per la ingiusta detenzione sia svincolato da parametri rigidi e debba procedere con equità (per la delicatezza della materia e la difficoltà da parte dell'interessato di provare il preciso ammontare dei danni) in base alla durata della privazione della libertà e delle conseguenze personali, familiari, patrimoniali e morali che ne sono derivate.
Avendo come referente questi principi, si deve concludere che il provvedimento impugnato non presenta vizi di motivazione - carenza o manifesta illogicità dello apparato argomentativo - sul tema della assenza di un plausibile collegamento tra la detenzione e le asserite perdite economiche.
In presenza di una custodia cautelare che seppure ingiustamente patita si è protratta per un breve arco tempo (dieci giorni), il N. sostiene negative ricadute patrimoniali per gli anni successivi dimostrate dalle dichiarazioni dei redditi (che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non sono allegate agli atti in visione della Corte); sul punto, il convincimento dei Giudici di merito circa la mancanza di nesso causale diretto tra la diminuzione degli introiti e la privazione della libertà, stante la sua brevissima protrazione, non è illogica e, di conseguenza, non può essere messa in discussione in questa sede.
Ad uguale conclusione, si deve pervenire per la revoca della delibera di aggiudicazione dell'appalto che pare difficile collegare alla detenzione del N. il quale è stato amministratore della società SMI fino al 3 agosto 2004 (in epoca antecedente al provvedimento di restrizione eseguito il 13 novembre 2004).
Rimane il disdoro patito dal richiedente per la divulgazione, documentata, della vicenda giudiziaria e conseguente danno non patrimoniale che è stato monetizzato, con equitativa valutazione, dei Giudici, nella somma di Euro diecimila ; l'esercizio del potere discrezionale ha raggiunto un risultato di intrinseca ragionevolezza e, pertanto, non può essere censurato dalla Cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille a favore della Avvocatura dello Stato.

Depositata in Cancelleria il 08.03.2012
Avv. Antonino Sugamele

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