Impianto di verniciatura. Installazione senza autorizzazione. E' reato anche se non e' in funzione
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 23.04.2012, n. 15500
Presidente Squassoni - Relatore Lombardi
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Piacenza ha affermato la colpevolezza di B.F. in ordine al reato di cui agli art. 269 e 279, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006, a lui ascritto per avere, in qualità di socio della ditta U. di B.F. & C S.n.c., installato un impianto comportante emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione.
Il giudice di merito ha accertato la installazione di un impianto di verniciatura industriale in un capannone della azienda non munito della prescritta autorizzazione ed ha affermato che, indipendentemente dall'effettiva messa in funzione dell'impianto, costituisce reato ai sensi dell'art. 279, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 la sua installazione senza che fosse stata richiesta l'autorizzazione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza in ordine alla affermazione di colpevolezza.
Si deduce che il giudice di merito ha affermato la colpevolezza dell'imputato sulla base di una motivazione contraddittoria, essendosi dato atto in sentenza che, secondo le deposizioni assunte, l'impianto non era in funzione e non vi erano tracce di vernice. In assenza di emissioni in atmosfera non è configurabile il reato di cui alla contestazione.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 521 c.p.p..
Si deduce che la sentenza ha affermato la colpevolezza del B. per un fatto diverso da quello ascrittogli in imputazione, essendogli stato contestato l'esercizio di un impianto comportante emissioni in atmosfera mentre è stato condannato per la sua installazione e, quindi, per una fattispecie diversa da quella contestata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo di gravame è manifestamente infondato.
Il ricorrente censura, con argomentazioni in punto di fatto, la contestazione relativa all'esercizio dell'impianto producente emissioni in atmosfera, mentre l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata e posto a fondamento della affermazione di colpevolezza riguarda la sola installazione del predetto impianto.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
A seguito delle modifiche apportate all'art. 269 dei D Lgs 3 aprile 2006 n. 152 dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs 29 giugno 2010 n. 128 non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera, bensì la realizzazione dello stabilimento nel suo complesso, dovendo intendersi con tale termine l'insieme delle attività esercitate nel medesimo luogo mediante uno o più impianti o macchinari.
Sicché la installazione o modificazione del singolo impianto o attività nell'ambito dello stabilimento non è di per sé soggetta ad autorizzazione (comma 1 seconda parte dell'art. 269).
È, però soggetta ad autorizzazione, ai sensi del medesimo articolo, la modifica sostanziale dello stabilimento che comporti una variazione delle emissioni in atmosfera (comma 8 dell'art. 269 come modificato dall'art. 3, comma 3 lett. i) del D Lgs n. 128/2010) e, quindi, anche la installazione o modificazione di impianti che la determini.
Ai sensi dell'art. 279, primo comma, del medesimo testo unico sull'ambiente, come modificato dal citato art. 3, comma 13, del D. Lgs. n. 128 del 2010, è punito con sanzione penale l'inizio della installazione di uno stabilimento ovvero l'esercizio dello stesso senza autorizzazione o la prosecuzione dell'attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.
Ai sensi del primo comma dell'art. 279 è, altresì, soggetta a sanzione penale, peraltro aumentata rispetto alla originaria formulazione della norma, la realizzazione di una modifica sostanziale dello stabilimento senza la prescritta autorizzazione, mentre se si tratta di modifica non sostanziale la violazione è soggetta a sanzione amministrativa.
Orbene, la installazione di un impianto di verniciatura industriale con due camini di aspirazione per le emissioni in atmosfera, secondo quanto è stato accertato dal giudice di merito, in una azienda per attività di carrozzeria che non prevedeva tale tipo di lavorazione, costituisce indubbiamente una modificazione sostanziale dello stabilimento soggetta anche essa a preventiva autorizzazione, la cui carenza è punita con la stessa pena di quella prevista per la totale mancanza di autorizzazione.
Sicché correttamente la sentenza impugnata ha affermato la colpevolezza dell'imputato per il fatto ascrittogli con le precisazioni in punto di diritto che precedono.
Né, peraltro, nel caso in esame è configurabile la violazione dell'art. 521 c.p.p., essendo stato posto in grado il B. di esercitare il diritto di difesa in relazione al fatto di cui all'affermazione di colpevolezza (cfr. sez. IV, 15/01/2007 n. 10103, Granata ed altri, RV 236099; sez. II, 16/10/2007 n. 45993, Cuccia e altri, RV 239320), tenuto conto della imputazione in punto di fatto, che pur riferendosi ad una fase successiva a quella della installazione di un nuovo impianto necessariamente la presuppone, e considerato che la imputazione in sede penale è stata preceduta dagli accertamenti e dalle contestazioni dei tecnici dell'ARPA presso l'azienda.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 23.04.2012
30-04-2012 00:00
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