Immigrato che si trovava all'estero quando e' stato celebrato il dibattimento di primo grado e al momento della emissione della sentenza: ha diritto alla restituzione dei termini ad impugnare
Corte di Cassazione Sez. seconda pen. - Sent. del 29.02.2012, n. 7977
Presidente Carmenini - Relatore Iannelli
Svolgimento del processo
Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Letta la requisitoria del S. Procuratore Generale, Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udita la relazione del cons. Enzo Iannelli;
D.G., condannato in contumacia alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 600 di multa per i delitti ex artt. 474 e 648 c.p. con sentenza 19.6.2009 del tribunale di Ascoli Piceno, sez. distaccata di San Benedetto del Tronto, ricorre per cassazione avvero l'ordinanza de plano 5/22.11.2010 della Corte di Appello di Ancona che rigettava la di lui istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale.
A fronte del discorso giustificativo giudiziale, che rileva la ritualità della notificazione e dell'avviso di udienza e dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia, presso cui l'imputato aveva eletto domicilio, la difesa del ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza della CEDU 8v., (tra le altre, sent. 10.11.2004, n. 56581 Seidovic) eccepisce di non aver avuto effettiva conoscenza dei provvedimenti per trovarsi in Senegal al momento delle notificazioni e per non aver avuto mai, per colpevole inerzia del difensore, notizia del dibattimento di primo grado e del suo epilogo. Il che sarebbe comprovato dal fatto della totale omissione di attività difensiva da parte dell'avvocato che non avrebbe partecipato alla fase dibattimentale, disinteressandosi così delle vicende del processo.
Due criteri di ragione risolutivi della causa: prettamente procedurale il primo, incidente sulla effettiva conoscenza della sentenza contumaciale l'altro.
Per intanto non può condividersi il ragionamento del giudice dell'esecuzione fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani del condannato, non può, di per sé sola, essere considerata prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario che, negando di averla avuta e deducendo concreti motivi a sostegno, ha il diritto di ottenere una pronuncia che fornisca compiuta, puntale e logica motivazione del diniego. Effettiva conoscenza che non può certo coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione del procedimento (v. in tal caso, già Corte cost. 3011.2009, n. 317).
Sul piano procedurale, ritiene la Corte che per decidere su una istanza di restituzione in termini, la procedura de plano, e cioè la decisione senza instaurare il preventivo contraddittorio può essere consentita solo o nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 666 c.p.p., comma 2, di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia di difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Ma ogni qualvolta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al “thema probandum”, deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. - dall'art. 666 c.p.p., comma 3 e ss.” (v. per tutte, Sez. 2, 22.10.2009, Green, Rv 245119). Tale soluzione deve preferirsi a quella fondata sul contrastante principio alla cui stregua sarebbe legittima l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine - per impugnare una sentenza contumaciale - adottata “de plano” e, pertanto, in assenza di contraddittorio, stante il carattere incidentale della procedura che ammette il rito camerale non partecipato e l'assenza nell'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. - contenente disposizioni procedurali riferibili a tutti i casi ivi contemplati - di rinvii all'art. 127 cod. proc. pen. (SEz.5, 10.2/30.3.2011,Nikolic, Rv. 249955). Come ben ha rilevato il P.G. di questa Corte lo impone “una lettura orientata costituzionalmente e convenzionalmente”. La posta in gioco è così rilevante che non sembra possibile condividere un vulnus così profondo del diritto di difesa, costituzionalmente protetto e con la prescrizione del carattere equo del processo come imposta dall'art. 6 Cedu.
Sul piano della effettiva conoscenza dell'estratto contumaciale, poi, deve sottolinearsi il sostanziale abbandono della difesa da parte del difensore di fiducia nominato dall'imputato cittadino senegalese, in tesi assente dall'Italia, in Senegal, nelle fasi del processo, in abbrivio del procedimento, non avendo partecipato il predetto difensore alle fasi successive, compresa la fase dibattimentale né nel suo corso né al suo esito. Peraltro, sempre in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale a causa di asserita irritualità della notifica del relativo estratto, grava sull'autorità giudiziaria l'onere della prova sia della conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'interessato, sia della sua eventuale rinuncia volontaria a comparire e a impugnare. Il che nella specie non sembra essere avvenuto. Si impone l'annullamento con trasmissione atti alla Corte d'Appello di Ancona per l'ulteriore corso alla luce dei su esposti principi.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Ancona per l'ulteriore corso.
Depositata in Cancelleria il 29.02.2012
03-03-2012 00:00
Richiedi una Consulenza