Il ricorso per cassazione e' inammissibile se la procura speciale non e' stata rilasciata dopo la deliberazione della sentenza impugnata.
Ricorso per Cassazione - Necessaria una procura speciale rilasciata dopo la sentenza impugnata
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 24.01.2012, n. 929
In fatto e in diritto
1. Nell'interesse di D.A. è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 2 settembre 2009, notificata il 14 ottobre 2009, che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto corretto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal predetto, in quanto le conclusioni dei CTU, che con corretto percorso logico hanno escluso profili d'imperizia, negligenza o imprudenza nella condotta dei medici del S. R., andavano integralmente confermate, ritenendosi che le critiche formulate dall'appellante, fondate essenzialmente su una lettura diversa e di parte delle evidenze documentali, siano inidonee a superarle. L'intimata Fondazione Centro S. R. resiste con controricorso, nel quale chiede, anzitutto, dichiararsi inammissibile il ricorso per mancanza della procura speciale e, in subordine, rigettarsi lo stesso.
2. Rileva la Corte che, conformemente a quanto dedotto dalla Fondazione in controricorso, il ricorso è inammissibile per mancanza di procura speciale. Invero, la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., il carattere della specialità e cioè deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa in tale specifica fase del giudizio (Cass. n. 1905/2009). Essa ha carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata (Cass. n. 17145/2008). Proprio per assicurare il rispetto di tali caratteri di specialità, è necessario un adeguato livello di rigore formale nei requisiti di rilascio di detta procura, specie ove essa non “acceda” agli atti caratteristici del giudizio di cassazione (ricorso e controricorso), sia al fine di assicurarne la posteriorità alla sentenza impugnata (Cass. n. 27224/2005), sia per comprovarne la finalizzazione al patrocinio in detta fase di legittimità (Cass. n. 1328/06). Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'articolo 365 cod. proc. civ., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale (Cass. n. 7084/2006).
Il perseguimento di tali finalità implica anche uno stretto rispetto, nella procura rilasciata ai fini del giudizio di cassazione, dei requisiti di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c. Infatti, nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata in calce o margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art. 83 (Cass. n. 14843/2007; SS. UU. n. 12265/2004 e 13537/2006, ord.).
3. Alla luce di tali principi, non può ritenersi la sussistenza di procura speciale in quanto nel ricorso si dichiara che l'A. sarebbe “rappresentato e difeso” da due avvocati “per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.5.2005 nonché, in forza dei poteri conferiti con la suddetta delega” da altro avvocato “nominato nell'atto di citazione in appello e, con il presente atto” dall'avvocato sottoscrittore del ricorso per cassazione medesimo. Infatti, i primi due mandati indicati in detta formulazione sono anteriori alla sentenza impugnata; il terzo, in ogni caso, non è coerente con la tipicità dei mandati indicata dall'art. 83 terzo comma c.p.c., perché non conferito con atto pubblico né con scrittura privata autenticata. Nella specie non è configurabile - diversamente da quanto sostenuto nella memoria ex art. 378 c.p.c. - un'autonoma procura ad negotia che abbia facultato gli originali procuratori a nominare altri procuratori o difensori. Né si rivela pertinente la giurisprudenza indicata in detta memoria, specie ove si consideri che Cass. n. 5021 del 1995 si riferisce, invece, proprio a diversa fattispecie, nella quale la procura ad negotia che consentiva la nomina di altri difensori da parte del procuratore originariamente nominato che si affiancava alla procura ad litem per iniziare il giudizio di merito, era stata rilasciata con atto pubblico. Si reputa opportuno, per maggiore chiarezza, riportare un brano della motivazione di detta sentenza “Ora, nel caso in cui con la procura ad litem sia stato conferito al procuratore il potere di nominare altri procuratori ed avvocati e di eleggere domicilio, tale specifica disposizione si caratterizza come autonoma procura ad negotia che, superando i limiti del contestuale mandato ad litem, faculta il procuratore legale a nominare altri procuratori e difensori, i quali hanno veste non già di sostituti del legale che li abbia nominati (ai sensi dell'art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933 del 1578), ma di rappresentanti processuali della parte (Cass. 7 giugno 1990 n. 5454; 17 maggio 1985 n. 3034). Questa Corte ha pure già ritenuto che il mandato di diritto sostanziale, con il quale sia stato conferito ad oggetto il potere di nominare, confermare o revocare procura ad litem in qualunque grado o sede, abilita tale soggetto a rilasciare procura speciale per proporre ricorso per cassazione, anche se quel mandato generale sia stato conferito anteriormente alla sentenza da impugnare con il ricorso (Cass. 13 marzo 1975 n. 945)”. Nello stesso senso - e sempre relativamente a fattispecie diverse da quella in esame - si sono espresse anche successive pronunzie di questa S.C. sempre relative a procure risultanti da atti pubblici o scritture private autenticate (Cass. n. 26365/2010; 16736/2005; 9493/2002; 12598/2001).
4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 3.000 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 24.01.2012
29-01-2012 00:00
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