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Sentenza

Il reato di maltrattamenti in famiglia è unico anche se gli episodi di violenza sono scanditi nel tempo in più azioni criminose
Il reato di maltrattamenti in famiglia è unico anche se gli episodi di violenza sono scanditi nel tempo in più azioni criminose
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 23.08.2012, n. 33142

Presidente Agrò - Relatore Conti

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 2 ottobre 2008 del Tribunale di Pordenone, appellata da GM condannato alla pena di anni tre di reclusione in quanto responsabile di un unico reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 cod. pen., in danno della moglie L. T.e dei figli L e L (Pordenone, dal 1998 al 17 settembre 2005).
Osservava la Corte di appello che la responsabilità dell'imputato derivava dalle convergenti e attendibili dichiarazioni della moglie T e della figlia L , riscontrate da quelle di vari testi (operatori sociali, insegnanti, funzionari di polizia), attestanti che il M. aveva sottoposto i congiunti a continue vessazioni costituite da gravi e frequenti insulti, violenze fisiche e umiliazioni, precariamente venute a cessare nel periodo (ottobre 2001-aprile 2002) in cui l'imputato era stato allontanato dalla casa coniugale ma riprese subito dopo Il rientro, fino a quando il M. non venne sottoposto a una misura cautelare custodiale in data 17 settembre 2005.
2. Ricorre per cassazione il M , a mezzo del difensore, avv. PT , che, con un primo motivo, denuncia, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. osservando che i fatti contestati erano distinti in due periodi temporali, il primo esauritosi nell'ottobre 2001, quando il M era stato allontanato dalla casa coniugale, e il secondo, a partire dal rientro in casa nell'aprile 2002, fino al settembre 2005; e che la Corte di appello aveva illegittimamente, immutando la contestazione, unificato il tutto in una unica condotta, senza considerare che, dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, si trattava di due distinti addebiti, così tra l'altro impedendo all'imputato di addurre prove a difesa partitamente per le due serie di condotte di maltrattamenti contestate.
Con un secondo motivo, denuncia la mancata declaratoria di prescrizione con riferimento al reato contestato con riferimento alla condotta cessata nell'ottobre 2001

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
2. Il reato di maltrattamenti consiste in una condotta oppressiva, caratterizzata sotto il profilo soggettivo dalla volontà del soggetto agente di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali, che, sotto Il profilo oggettivo, si prolungano e reiterano nel tempo.
Tale condotta può ben comprendere momenti di pausa, dovuti a circostanze sia oggettive sia soggettive, che, per essere significative, ai fini della interruzione dell'azione criminosa, e quindi della configurabilità di distinte ipotesi di reato, richiedono che sia accertato un mutamento della volontà del soggetto agente, verificabile sulla base di un apprezzabile lasso temporale, sì far ritenere che, cessata l'intenzione antigiuridica, essa sia ripresa a seguito di una sua nuova volizione.
Nel caso in esame, invece, interrottasi l'attività materiale dei maltrattamenti per circostanze temporanee dovute al coattivo allontanamento dalla casa coniugale del M , essa è ripresa dopo pochi mesi, non appena l'imputato è stato in condizione fare nuovamente ingresso nell'ambito familiare, con identiche modalità e atteggiamento psicologico.
Deve dunque ritenersi, conformemente alla valutazione dei giudici di merito, che questa successiva condotta sia legata sotto il profilo sia psicologico sia materiale a quella precedente, con la conseguenza che essa integra un unico reato di maltrattamenti, consumatosi fino a quando il M da ultimo, venne sottoposto alla misura cautelare in data 17 settembre 2005.

3. AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna M. al pagamento delle spese processuaIi.

 

Depositata in Cancelleria il 23.08.2012
Avv. Antonino Sugamele

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