Il genitore costringe la figlia, trascinandola con forza, ad andare dai nonni a chiedere scusa per comportamenti insolenti tenuti in precedenza.E' reato.
Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 7 novembre 2012 n. 42962
La Cassazione, sentenza 42962/2012, ha confermato la condanna - sia penale che al risarcimento dei danni morali - a carico di un papà che aveva trascinato per alcuni metri la figlia minore per farle presentare le sue scuse al nonno con il quale non si era comportata bene.
Per la Suprema Corte - che ha condiviso il verdetto della Corte di Appello di Bari il 20 aprile 2011 - "quali che fossero le finalità educative perseguite dall'uomo, il diritto genitoriale non poteva estendersi fino a farvi rientrare l'uso gratuito della violenza". "La costrizione fisica nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, è eccedente i limiti della causa di giustificazione".
Per i giudici di Cassazione il comportamento paterno è stato connotato dalla "illiceità delle modalità violente, ed esageratamente coercitive, con cui l'azione sulla minore era stata condotta". Nessuno spazio all'operatività dello 'ius corrigendi' invocato dall'imputato cosi' come nessuna influenza ha ritenuto la corte che il padre avesse la potestà.-
Il primo grado si era svolto innanzi al Tribunale di Trani.
08-11-2012 17:59
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