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Sentenza

Il danno tanatologico puo' essere riconsciuto solo se la vittima e' cosciente
Il danno tanatologico puo' essere riconsciuto solo se la vittima e' cosciente
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 20.04.2012, n. 6273

Presidente Amatucci - Relatore Carleo
Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 15.2.2002 L.B. , anche in nome e per conto del figlio minore T..Z. , conveniva in giudizio R..R. e la S.p.a. A. Assicurazioni per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale verificatosi il (..) nel corso del quale suo marito R.Z. aveva subito gravissime lesioni personali, che ne avevano poi determinato la morte, quando, a bordo del proprio motociclo Vespa Piaggio 125, mentre ne stava effettuando il sorpasso a sinistra, era stato investito dall'auto condotta dal proprietario R.R. che si era spostata improvvisamente da destra a sinistra senza adeguata segnalazione. In esito al giudizio il Tribunale di Trieste, ritenuto il pari concorso di colpe dei conducenti, condannava i convenuti a pagare in favore dell'attrice la somma di Euro 82.094,80 ed in favore di T.Z. la somma di Euro 114.459, 78 oltre interessi del 2% dal 6.10.07 alla sentenza. Avverso tale decisione proponevano appello, principale la Spa A. Assicurazioni, ed incidentale la B. . In esito al giudizio, la Corte di Appello di Trieste con sentenza depositata in data 12 dicembre 2009 accoglieva parzialmente entrambi gli appelli, rigettava la domanda di danno patrimoniale da lucro cessante, condannava i convenuti al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale per ciascun familiare superstite, della somma di Euro 150.000,00 con detrazione degli acconti versati da scomputarsi dalla cifra globale oltre interessi nella misura indicata nella sentenza dal sinistro al saldo.
Avverso la detta sentenza la B. anche in nome e per conto del figlio minore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria difensiva.
Resiste con controricorso la A. Assicurazioni Spa.

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.345 cpc e dell'art.1916 cc, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha esaminato ed accolto il motivo di appello con cui l'A. aveva lamentato infondatamente che il danno patrimoniale subito dai danneggiati non doveva essere risarcito in quanto l'Inail aveva palesato l'intenzione di avvalersi della surroga prevista dall'art.28 legge 990/69.
Ed invero il motivo - così scrive la ricorrente - non avrebbe dovuto essere considerato ammissibile in quanto, contrariamente all'interpretazione datane dalla Corte, l'A. non aveva proposto un'eccezione formale nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, essendosi invece limitata a portare a conoscenza dei giudici la circostanza della ricezione della comunicazione da parte dell'Inail di esercitare il diritto di rivalsa. Pertanto, l'eccezione dell'A. , mai sollevata in primo grado, era nuova e quindi inammissibile ex art.345 cpc.
Inoltre - si tratta di un submotivo assolutamente diverso dal primo - la Corte avrebbe altresì sbagliato nel ritenere configurabile nella specie l'ipotesi della compensatici lucri cum damno, trascurando la diversità dei titoli giustificativi delle erogazioni.
La prima delle due subdoglianze è manifestamente infondata, alla luce di un duplice ordine di considerazioni. Ed invero, va rilevato in primo luogo che di eccezione nuova può parlarsi solo quando essa non abbia nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, così da costituire una ragione di indagine e di dibattito diversa da quella espletata in primo grado, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo. Ed è appena il caso di sottolineare come tale presupposto difetti del tutto nel caso di specie, posto che fin dal primo scritto difensivo la convenuta aveva fatto esplicito riferimento alla comunicazione scritta con cui l'Inail le aveva fatto presente di voler esercitare il proprio diritto di surroga, comportamento poi effettivamente adottato come risulta dalla quietanza di pagamento prodotta nel giudizio di secondo grado, cui accenna la Corte territoriale (cfr pag.19 della sentenza).
In secondo luogo deve rilevarsi che a norma dell'art.345 co. 2 cpc, nel giudizio di appello, non possono proporsi solo le “nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”. Pertanto, il divieto di proporre nuove eccezioni si riferisce, secondo l'espresso dettato della norma, alle sole eccezioni in senso proprio, concernenti fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, rilevabili solo su eccezione di parte, e non anche alle mere difese, consistenti nella contestazione dei fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, né alle eccezioni in senso improprio, cioè le circostanze dalle quali, già sulla base degli atti, risultano l'inesistenza del fatto costitutivo oppure l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e che quindi costituiscono il presupposto logico e giuridico necessario della pronuncia sulla domanda.
Quanto al successivo sub motivo, secondo cui la Corte avrebbe altresì sbagliato nel ritenere configurabile nella specie l'ipotesi della compensatici lucri cum damno, la censura è inammissibile per difetto di correlazione con la ratio decidendi della decisione impugnata. Ed invero, la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il creditore surrogato perde ogni legittimazione attiva a pretendere dal debitore l'adempimento della prestazione ora passata nell'attivo di altro soggetto, quale l'ente previdenziale.
Tutto ciò considerato, appare evidente come la censura proposta eluda il punto nodale della pronunzia e non sia correlata con la ratio decidendi della decisione impugnata difettando della necessaria specificità, attesa la non riferibilità alla sentenza d'appello fondata - giova ripeterlo - sulla considerazione che l'esercizio della surrogazione da parte dell'Inail comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell'impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Ne deriva l'inammissibilità della censura.
Ciò, fermo restando che secondo l'orientamento nettamente prevalente di questa Corte, cui questo Collegio aderisce, “nella liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, per evitare duplicazioni risarcitorie, dal danno effettivamente patito dalla vittima per la sua diminuita capacità lavorativa specifica, accertato e quantificato dal giudice con i criteri della responsabilità civile, va sottratto il valore capitale della rendita erogata dall'Inail, rappresentando quest'ultimo un indennizzo anch'esso destinato al ristoro di un danno patrimoniale” (Cass. n. 15738/2010, v. anche Cass. n. 3806/98, Cass. n. 3503/86).
Passando all'esame delle successive censure, deve avvertirsi che viene anticipata la trattazione della terza e della quarta doglianza per comodità di esposizione.
Con la terza doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art.2034 cc, la ricorrente lamenta che la somma di Euro 76.635, versata dalla compagnia assicuratrice poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sarebbe stata corrisposta, in adempimento di un'obbligazione naturale, con conseguente impossibilità di compensare la suddetta somma. Ciò risulterebbe dall'espressione “a fini meramente umanitari”, usata dal legale della compagnia assicuratrice - non da un semplice funzionario - con cui è stata accompagnata la dazione della somma a pag. 8 della comparsa conclusionale, onde l'erroneità del rigetto del relativo motivo di appello, da parte dei giudici di secondo grado.
Con la quarta doglianza, articolata per violazione degli artt. 1284, 1223, 1224 e 2056 cc, la ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il motivo di appello con cui essa appellante aveva richiesto di vedersi riconosciuto sulle somme corrisposte l'interesse compensativo al tasso legale.
Entrambe le censure sono infondate - Quanto alla terza, torna utile premettere che la Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla considerazione che le espressioni usate dal singolo funzionario dell'ente assicurativo “non modificano il pagamento di un'obbligazione giuridica in pagamento di un'obbligazione naturale” con ciò intendendo rilevare che l'indicazione delle ragioni, per cui venga effettuata un'attribuzione patrimoniale, da parte di un delegato che non abbia il potere di rappresentare l'effettiva volontà del delegante, non può indurre a ritenere configurabili i presupposti costitutivi di un'obbligazione naturale quali la sussistenza di doveri morali o sociali (comma 1) o di altri doveri previsti dalla legge come sforniti di azione (comma 2), tali da giustificare un'attribuzione patrimoniale,laddove tali presupposti non solo non risultino essersi verificati ma non siano stati neppure allegati.
Ciò premesso, considerato che le dichiarazioni rese in giudizio dal procuratore ad litem costituiscono solo elementi indiziari, che possono liberamente essere valutati dal giudice per la formazione del suo convincimento, sempre che si tratti di ammissioni, di significato inequivoco e frutto di una chiara manifestazione di volontà, va sottolineato che la valutazione della Corte territoriale, in merito all'insussistenza nella vicenda in esame, dei presupposti idonei a giustificare l'attribuzione patrimoniale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2034 cc, costituisce giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato come lo è stato nella specie. Ne deriva l'infondatezza della censura.
Quanto alla quarta doglianza, va osservato che la decisione della Corte si è basata sul rilievo che nel caso in esame il Tribunale ha disposto il calcolo sulla somma rivalutata all'epoca della sentenza, applicando un tasso di interesse del due per cento, superiore alla soglia legale. Da ciò, l'inammissibilità della doglianza sul punto per carenza di interesse dell'appellante, che si era avvantaggiato dell'errore del giudice, essendo stato previsto un tasso di interesse sulla somma rivalutata, superiore alla soglia legale.
Ora, la sentenza è ed appare corretta. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari esistenti alla data della liquidazione, è dovuto al danneggiato soltanto il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardo nella liquidazione.
Tale risarcimento può avvenire attraverso la liquidazione degli interessi. Pertanto, sull'importo liquidato all'attualità della data della pronuncia, possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l'equivalente monetario alla data di insorgenza del credito ovvero mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo da considerare ovvero computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito (cfr Cass. n. 3931/2010).
Resta da esaminare la seconda doglianza, - la cui trattazione è stata posticipata per comodità di trattazione - la quale è stata articolata sotto il duplice profilo della violazione degli artt.536, 2043 cc nonché dell'omessa ed insufficiente motivazione, e fondata sulla considerazione che la Corte avrebbe sbagliato quando ha rigettato la richiesta risarcitoria del danno biologico e morale subito dalla vittima, spettante agli eredi iure successionis, deducendo che la vittima non avrebbe subito nessun dolore di carattere psichico perché era in coma.
A riguardo, giova osservare che il danno tanatologico, inteso come consapevolezza dell'imminente fine della vita, non può essere riconosciuto, nel caso di specie, dovendo escludersi che la vittima, come già accertato dal primo giudice, abbia sofferto alcun dolore di natura psichica. Ciò, in quanto era in coma e pertanto non soffrì vedendo lucidamente avvicinarsi la morte, essendo rimasto nel medesimo stato fino al decesso. Sotto tale profilo, la decisione impugnata è pertanto assolutamente in linea con l'indirizzo di questa Corte, le cui Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/08 hanno affermato il principio di diritto, secondo cui, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile, non come danno biologico, ma come danno morale, inteso come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, sempre che “sofferenza psichica vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all'evento dannoso).” (così Cass.28423/08 in motivazione, sostanzialmente conforme sul punto Cass. n. 458/2009), laddove analoga circostanza, come è stato accertato dal giudice di merito, risulta invece esclusa nel caso di specie.
Del resto, l'orientamento sopra riportato è stato ribadito, recentemente, da questa Corte, quando ha statuito che “In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno catastrofale - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta (Cass. n. 6754/2011).
Va invece riconosciuto il danno biologico consistente nella lesione in sé e per sé dell'integrità psico-fisica, per il tempo intercorso tra l'insorgenza delle lesioni ed il successivo decesso. Ed invero, costituiscono massime ormai consolidate nella giurisprudenza di questa Corte, quelle secondo cui, in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, si da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, mentre non è configurabile quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. n. 870/2008, Cass. n.18163/2007, Cass. n. 10107/2011) Nel caso di specie, la durata, assolutamente non brevissima, del periodo di sopravvivenza alle lesioni (di quattro giorni) è tale da consentire l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità' della vita in ragione del pregiudizio della salute e non è pertanto ostativa alla configurabilità del danno non patrimoniale sotto il profilo biologico, il quale, come è stato chiarito nelle citate sentenze (v. anche Cass. n. 6754/2011), consegue alla lesione del diritto alla salute e non alla lesione del diritto alla vita. Ne consegue che, nel caso di specie, ai necessari fini risarcitori si deve prendere nella dovuta considerazione l'intervallo di tempo intercorso tra il momento in cui è iniziata la compromissione dell'integrità psico-fisica, gradualmente crescente, e quello in cui essa, infaustamente evolutasi, ha determinato il sopravvenire del decesso della vittima. Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, quest'ultima censura merita pertanto accoglimento, nei sensi sopra indicati e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, rigettato ogni altro motivo di doglianza. Ne deriva ulteriormente che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, nell'osservanza del principio richiamato, la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieva per quanto di ragione, secondo motivo di ricorso, rigetta ogni altro, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio anche per le spese alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 20.04.2012
Avv. Antonino Sugamele

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