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Sentenza

Il Comune deve risarcire il danno ad una donna che cade nella piazza comunale  a causa di una lastra di ghiaccio.
Il Comune deve risarcire il danno ad una donna che cade nella piazza comunale a causa di una lastra di ghiaccio.
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 18.04.2012, n. 6062

Presidente Petti - Relatore D'Amico

Svolgimento del processo

M.G.C. convenne in giudizio il Comune di Sarzana chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a causa di una caduta su galaverna formatasi in una piccola porzione di una piazza comunale.
Il Giudice di Pace, con sentenza dell'8 ottobre 2008, condannò il Comune a risarcire i danni subiti dall'attrice.
Ha proposto appello il Comune.
Il Tribunale di La Spezia ha rigettato l'appello e condannato il Comune alla refusione delle spese processuali del grado sostenute da M.G.C.
Propone ricorso per cassazione il Comune di Sarzana con otto motivi e presenta memoria.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi del ricorso e con l'ottavo, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 n. 6 c.p.c. su un punto decisivo della controversia. (In ordine alla custodia del bene). »; 2) « Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. su un punto decisivo della controversia. (Fattore eccezionale - caso fortuito - quale scriminante responsabilità ex art. 2051 c.c.). »; 3) «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. su un punto decisivo della controversia (errata situazione di fatto posta a base della sentenza»; 8) «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. su un punto decisivo della controversia (in ordine alla “res” demaniale). »
Assume il ricorrente di aver chiarito sia in primo grado che in appello la propria impossibilità ad intervenire per evitare la caduta della C.: senza una segnalazione specifica, infatti, il Comune non ha la capacità tecnica di sorvegliare tutte le mattine ogni angolo del centro storico e delle frazioni per evitare che si possa formare la galaverna. Inoltre, essendo la città di Sarzana sul mare, il fatto che si sia formata le lastra di ghiaccio, a causa della temperatura rigida, configura un evento eccezionale.
Sostiene inoltre il Comune di Sarzana che il Tribunale ha errato nella valutazione della situazione fattuale sostenendo che l'intera piazza, di circa 10 mila metri quadrati fosse ricoperta di ghiaccio mentre per ammissione degli stessi attori la galaverna era su una superficie di 30 metri quadrati.
I motivi sono infondati.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume infatti responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che non può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile a segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass., 20 novembre 2009, n. 24529).
Nel caso in esame la C. ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la piazza coperta da sottile lastra di ghiaccio) e l'evento lesivo (la propria caduta) mentre il Comune, che ha la piena custodia di un'area pubblica sita nel centro della città, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il suddetto nesso, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Il Comune non ha invece fornito alcuna prova in tal senso, né la presenza di una lastra di ghiaccio in periodo invernale può qualificarsi come caso fortuito. Anzi la circostanza che lo stesso Comune, quella mattina, avesse inviato mezzi per lo spargimento di sale in altre aree pubbliche dimostra la prevedibilità dell'evento.
Né a carico della C. è stato ravvisato un comportamento colposo, idoneo a interrompere il nesso di causalità rispetto al bene in custodia, essendo emerso che la lastra di ghiaccio era sottile e difficilmente visibile dai passanti.
Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 4) «Nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. (omissione di pronuncia)»; 5) «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. su un conto decisivo della controversia (in ordine alla prevedibilità dell'evento)»; 6) «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3.»; 7) «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 363, comma 1 n. 5 c.p.c. su un punto decisivo della controversia (in ordine alla responsabilità del comune ex art. 2043 c.c.) . »
Assume il ricorrente che, in ordine alla responsabilità ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado ha espresso una motivazione assolutamente contraddittoria ed insufficiente mentre il giudice d'appello non si è assolutamente pronunciato.
Assume in particolare il comune di Sarzana che il giudice d'appello è incorso in error in iudicando nella individuazione delle norme applicabili alla fattispecie concreta per effetto di inesatta qualificazione giuridica della fattispecie stessa. La norma applicabile (in ordine alla colpa del Comune ed alla mancanza di diligenza della danneggiata) era infatti l'art. 2043 c.c., mentre il giudice ha motivato solamente sulla base della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Il giudice di primo grado si è limitato ad affermare che dalle testimonianze è emerso che la galaverna non era visibile e pertanto la c.d. insidia era configurata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Secondo il ricorrente invece dalle testimonianze risulta palese che il pericolo era visibile con l'ordinaria diligenza e comunque prevedibile. La C., secondo il Comune di Sarzana, è dunque caduta perché non ha tenuto un compor7amento diligente.
I motivi sono infondati.
La parte che impugni una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. un “error in procedendo”, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., 17 gennaio 2007, n. 978).
Nel caso in esame parte ricorrente non ha specificato in quale atto difensivo o verbale di udienza ha formulato la domanda in oggetto né ha provveduto alla trascrizione della stessa.
Si deve comunque osservare che alla fattispecie de qua non è applicabile l'art. 2043 c.c. in quarto si tratta di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia rientranti piuttosto nella disciplina dell'art. 2051 c.c.
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata non v'è luogo a disporre delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 18.04.2012
Avv. Antonino Sugamele

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