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Sentenza

I maltrattamenti in famiglia presuppongono una serie abituale di condotte lesive.
I maltrattamenti in famiglia presuppongono una serie abituale di condotte lesive.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 4 dicembre 2012, n.46818
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 4 dicembre 2012, n.46818 - Pres. Squassoni – est. Grillo

Ritenuto in fatto

 

1.1. Con sentenza del 28 ottobre 2009 il Tribunale di Massa dichiarava P.D., imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia in danno della propria moglie H.A. (art. 572 cod. pen. - capo “A” della rubrica), lesioni personali aggravate continuate (artt. 81 cpv. 582, 585 cod. pen. - capi “S”, “C” e “E” della rubrica) e violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.) sempre in danno del coniuge, colpevole di tutti i reati fuorché quello di maltrattamenti (per il quale pronunciava assoluzione perché il fatto non costituisce reato), condanna idolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

1.2. La Corte di Appello di Genova, investita del gravame proposto, rispettivamente, dall'imputato e dal Pubblico Ministero, riformava parzialmente la detta sentenza in data 5 ottobre 2010 in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., condannando il P. anche per il reato di maltrattamenti in famiglia dal quale era stato prosciolto, ed aumentando, per l'effetto la pena precedentemente irrogata dal Tribunale ad anni cinque di reclusione, confermando nel resto.

1.3. Per l'annullamento della sentenza suddetta propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo, nell'ordine, i seguenti motivi: a) con riferimento alla condanna per il delitto di violenza sessuale, difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità per avere la Corte motivato in modo apparente - oltre che inconferente rispetto al tema proposto - limitandosi ad un richiamo per relationem della sentenza di primo grado, ma senza alcuna argomentazione specifica rispetto alle censure specifiche sollevate con l'atto di appello; b) sempre con riguardo al delitto di violenza sessuale, difetto di motivazione relativamente alla sollevata questione della inattendibilità delle dichiarazioni promananti dalla persona offesa, incorrendo nel medesimo deficit argomentativi nonostante le specifiche doglianze espresso con l'atto di appello; c); erronea applicazione della legge penale (art. 572 cod. pen.), per avere la Corte, con motivazione, oltretutto, insufficiente, ritenuto provato il delitto di maltrattamenti sulla base del solo dato della ripetitività delle lesioni personali causate al coniuge, senza nulla argomentare in ordine alla abitualità delle sofferenze e mortificazioni inflitte alla donna proprie del reato contestato; d) violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale (artt. 15 cod. pen. in relazione agli artt. 572 e 582 stesso codice) per avere la Corte territoriale ritenuto i due reati fattispecie concorrenti e non, come sollecitato, l'assorbimento delle condotte di lesioni personali sub B, C ed E, sotto il paradigma del delitto di maltrattamenti di cui al capo A); e) violazione di legge ed erronea applicazione della legge processuale (art. 533 cod. proc. pen.) per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di colpevolezza per tutti i reati lesione, nonostante i dubbi insorti con riferimento al reato di violenza sessuale derivanti dalla inattendibilità della persona offesa; f) erronea applicazione della legge penale (art. 62 bis cod. pen.) per avere la Corte riconosciuto irragionevolmente le circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che qui di seguito si espongono.

2. Va, anzitutto, precisato che la sentenza impugnata - la quale si profila nel suo Iter motivazionale - particolarmente sintetica persino sui punti formanti oggetto dell'appello proposte dal Pubblico Ministero - si caratterizza per un generale richiamo per relationem alla sentenza impugnata salvo a discostarsene per la sola parte concernente il delitto di maltrattamenti laddove è stato ritenuto fondato l'appello del P.M.

3. In tema di motivazione per relationem, ferma restandone fa piena legittimità metodologica, va detto che il ricorso a tale sistema di valutazione delle ragioni esposte con l'atto di impugnazione soffre, comunque, precisi limiti in relazione alla specificità delle censure ed alle risposte date in sede di appello dal giudice dell'impugnazione. In tanto, infatti, è possibile l'integrazione della motivazione tra le pronunce di primo e secondo grado laddove conformi, in quanto nella sentenza d'appello possa ravvisarsi un nucleo essenziale di argomentazione, dal quale desumere che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Ne deriva la piena conformità di una motivazione per richiamo alle regole generali sull'obbligo e completezza della motivazione, quando l'appellante si sia limitato ad una mera riproposizione di questioni di fatto (ma anche di diritto) già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia prospettato questioni superflue ovvero inconsistenti anche sotto il profilo della specificità. Diversamente deve operare il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione, quando le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, occorrendo in tale caso un obbligo di motivazione specifico che tenga conto della natura e consistenza delle argomentazioni sviluppate con i motivi di appello: con la conseguenza che laddove tale compito non venga assolto ovvero di giudice di appello si limiti ad un mero richiamo apodittico di argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado ricorre il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma l, lett. e) (Cass. Sez. 6, 20-4-2005 n. 4221): una eventuale ammissibilità di tale metodo di motivazione vanificherebbe l'istituto dell'appello che riafferma infatti il diritto di ogni parte (e dell'imputato, in particolare) ad una revisione integrale in termini critici dell'operato del giudice di primo grado.

4. A tali regole non si è di certo uniformata la corte ligure anzitutto con riguardo alle argomentazioni - per la verità sin troppo sintetiche - spese per affermare quella responsabilità per il delitto di maltrattamenti che il Tribunale aveva, peraltro, escluso, con dovizia di argomentazioni e dopo una analitica ricostruzione del fatto, certamente non compiuta dal giudice distrettuale.

5. Non solo, però, la motivazione in parte qua si profila assolutamente inadeguata, ma appare collidere con i principi ermeneutici (correttamente applicati dal Tribunale) in materia di delitto di maltrattamenti, posto che il giudice distrettuale si è limitato a valorizzare, in modo esponenziale, alcuni episodi di lesioni personali che, a giudizio della Corte genovese, costituiscono la linea-guida per suffragare l'ipotesi delittuosa contestata al capo A), in relazione alla lore ripetitività.

6. La nozione di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. (oggi mutata solo con riferimento ai destinatari della tutela per effetto della L. 172/12) seppure non legislativamente definita, presuppone una serie abituale di condotte estrinsecantesi in più atti lesivi di tipo eterogeneo (dell'integrità psico-fisica; dell'onore, del decoro) o in atti di mero disprezzo o prevaricazione del soggetto passivo, posti in essere in un arco temporale ampio, senza un fine specifico. Viene, quindi, attribuito un particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, “assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana”. Laddove la condotta in parola sia invece caratterizzata da una occasionalità o episodicità ancorché ripetuta, dovuta a situazioni contingenti (come una conflittualità permanente o strisciante facilmente verificabile in rapporti interpersonali di lunga durata propri della convivenza familiare) senza che tale modus operandi sia inquadrabile in una cornice unitaria, il reato di maltrattamenti non è configurabile, ferma restando, ovviamente, l'autonomia penale delle singole condotte laddove integranti - in costanza delle condizioni richieste per la configurabilità delle singole fattispecie altri reati (ad ingiurie, a come nel caso in esame, lesioni) (in termini oltre a Cass. Sez. 6, 27.5.2003 n. 37019 Caruso, Rv. 226794, v. anche, da ultimo, Cass. Sez. 6^ 2.12.2010 n. 45037, Dibra, Rv, 249036).

7. Vero è che il dolo proprio del reato in esame è di tipo generico, implicando la coscienza e volontà da parte dell'agente di sottoporre il familiare convivente in modo continuativo ad un regime di vita intollerabile attuando una serie di comportamenti vessatori sia fisici che morali, così come è vero - e ricordato anche dalla sentenza impugnata - che il dolo in questione può attuarsi in modo graduale e progressivo, ma proprio per tali ragioni, tenuto conto del contesto in cui le lesioni in danno della H. erano state causate, sarebbe stato necessario che la Corte esaminasse anzitutto il contesto nel quale tali condotte erano maturate e soprattutto non si fermasse alla presa d'atto degli episodi lesivi, ma desse corpo ad una affermazione di principio esatta nei suoi termini generali, ma non sufficientemente collegata alla realtà di insieme che caratterizzava da tempo il rapporto tra i due coniugi. Tanto più stringente appare il compito della Corte in relazione ad un proscioglimento da parte del Tribunale fondato su un complesso di considerazioni che esigeva una analisi ancor più approfondita prima di pervenire alla soluzione prospettata dalla Pubblica Accusa; non senza considerare che avendo il Tribunale richiamato nelle sue linee generali la sentenza di primo grado, discostandosene soltanto con riferimento al reato di maltrattamenti, l'obbligo di una motivazione adeguata sarebbe dovuto essere particolarmente rigoroso e non limitato alla mera enunciazione di un criterio generale di valutazione dell'elemento soggettivo del reato.

8. Considerazioni sostanzialmente non dissimili vanno svolte anche con riferimento a quella parte della sentenza nella quale si esclude tout court la circostanza attenuante (invocata dall'appellante) di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen. sulla quale già il Tribunale si era espresso in termini negativi. Anche in questo caso, infatti, la Corte di Appello per un verso si è limitata - a fronte di specifiche censure sul punto avanzata dalla difesa dell'imputato - ad un mero richiamo tralaticlo delle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, e, per altro verso, ha, in modo eccentrico rispetto al tema proposto dall'appellante, reso una motivazione non aderente al tema laddove si è limitata ad affermare che le argomentazioni difensive miravano a “minare la credibilità della H.” senza fornire “ulteriori e certi elementi per la corfigurazione del fatto come di lieve entità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen.” (pag. 4 della sentenza impugnata).

9. Ma oltre alla apparenza ed incongruità della motivazione, vizio che ricorre quando la motivazione adottata non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contiene gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (così Cass. Sez. 4^ 15.11.1996 n. 10456, Izzi, Rv. 206322; Cass. Sez. 1^ 25.5.1995 n. 3262, Di Martino, Rv. 202133), la sentenza impugnata si connota soprattutto per una interpretazione assolutamente errata dei criteri con i quali valutare la circostanza diminuente speciale contemplata dall'art. 609 bis cod. pen.

10. La giurisprudenza di questa Corte ha, ormai da tempo, affermato la regola interpretativa - pienamente condivisa da questo Collegio anche per le considerazioni di cui infra - secondo la quale la circostanza in parola può essere riconosciuta quando “avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, si possa ritenere che la libertà sessuale della vittima - che è l'interesse tutelato dalla fattispecie - sia stata compressa in maniera lieve”. Occorre, quindi, una valutazione globale e contestualizzata del fatto, assumendo rilievo le modalità della condotta criminosa, quali “il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima, anche sotto il profilo psichico” (in termini Cass. Sez. 3^ 27.9.2006 n. 40174, G. ed altro, Rv. 235576; v. anche Cass. Sez. 3^ 13.11.2007 n. 45604, M. Rv. 238282).

11. Ora se è vero che un approccio sessuale non seguito dalla congiunzione carnale, ma arrestatosi al livello del tentativo, non è di per sé preclusivo alla esclusione della attenuante, occorrendo comunque una valutazione del fatto nella sua complessità (Cass. Sez. 3^ 15.2.2008 n. 14230. P.M. in proc. L., Rv. 239964; nello stesso senso, Cass. Sez. 3^ 5.2.2009 n. 10085, R. Rv. 243123), è anche vero che occorre fermare l'attenzione sulle modalità della condotta e sul contesto in cui essa si è verificata, di guisa che condotte assolutamente occasionali e frutto di una situazione contingente; durata minima dell'approccio; rapporti interpersonali tra soggetto agente e vittima; motivazioni del gesto; conseguenze sulla vittima; età adulta, costituiscono indici da prendere in considerazione ed alla stregua delle quali verificare se quel comportamento - indubbiamente lesivo della libertà sessuale della vittima - abbia poi generato quelle conseguenze negative sulla psiche della vittima tali da far qualificare non lieve l'entità del fatto.

12. Dovere motivazionale da parte della Corte tanto più specifico, nel caso in esame in relazione alle censure mosse dall'appellante ed al contesto in cui quella condotta violenta si era estrinsecata: il rapporto tra i due coniugi, ancorché incrinato da tempo, era infatti al centro dei tentativi, magari goffi e certamente inusuali, ma ripetuti da parte del P., di un recupero in extremis anche per la presenza di una figlia minore con la quale l'imputato non intendeva perdere i contatti. Occorreva quindi valutare nel complesso le modalità dell'azione, alla luce delle particolari circostanze di tempio e luogo in cui quella aggressione sessuale era avvenuta.

13. Di ciò la Corte non si è data carico ricorrendo a formule motivazionali stereotipate e soprattutto non pertinenti rispetto allo specifico thema decidendum.

14. Vanno, di contro, disattesi gli altri motivi di ricorso afferenti alla asserita omessa motivazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Invero, con riferimento alla questione relativa alla mancanza di motivazione in merito alla attendibilità della persona offesa, appare, anzitutto, corretto il richiamo per relationem alla motivazione del Tribunale, coincidendo le due decisioni - anche se quella di primo grado risulta suffragata da una particolare specificità - sul punto formante oggetto delle censure: peraltro la Corte territoriale ha, sia pure in modo sintetico, elaborato una motivazione autonoma, pur prendendo atto dello spirito astioso nutrito dalla H. nei riguardi dei coniuge, dovuto - anche secondo la corte - non già ad una gratuita volontà calunniatrice ma alla reazione manifestata dalla donna alle continue manifestazioni di violenza ed aggressività del P. ed alla sua totale inaffidabilità, come ricordato dal Tribunale, dal punta di vista lavorativo, fonte continua dei contrasti familiari in uno all'uso dell'alcool. Peraltro gli stessi motivi di ricorso, seppur cadenzati sulla linea della eccessiva enfatizzazione delle accuse mosse dalla H. e del conseguente eccessivo rilievo accordato dalla Corte territoriale alle sue dichiarazioni, non appaiono tuttavia particolarmente specifiche sul punto.

15. Così come sostanzialmente generico è il motivo riguardante la omessa motivazione da parte della Corte del profilo di responsabilità per i reati minori (le lesioni), avendo anche in questo caso, la Corte genovese fatto correttamente richiamo alla sentenza di primo grado, la cui motivazione, peraltro estremamente specifica coincide su tutti i punti affrontati.

16. In ultimo, anche per quanto riguarda la censura di omessa e/o insufficiente motivazione circa il mancato riconoscimento nella loro massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione resa dalla Corte di appello appare immune da vizi logici e, corretta anche nel riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., avendo il giudice distrettuale tenuto conto in modo preponderante della gravità e ripetitività delle condotte, ritenute, a ragione, indice di maggior pericolosità sociale.

17. Quanto, poi, al motivo di diritto inerente alla mancata applicazione del principio di specialità in relazione alle condotte riguardanti il delitto di maltrattamenti e quelli di lesione personale, tale motivo rimane assorbito in relazione all'avvenuto accoglimento del motivo riguardante l'omessa motivazione in ordine al delitto di maltrattamenti.

18. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione delle Corte di Appello limitatamente al delitto di maltrattamenti ed alla applicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen., punti che il giudice di rinvio dovrà esaminare alla stregua delle indicazioni fornite da questa Corte e dei principi di diritto all'uopo richiamati. Per il resto il ricorso va rigettato.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato previsto dall'art. 572 cod. pen. ed all'applicabilità della attenuante prevista dall'art. 609 bis ultimo comma con rinvio alla Corte di Appello di Genova, altra Sezione. Rigetta, nel resto, il ricorso
Avv. Antonino Sugamele

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