I carabinieri chiedono al Sindaco la copia di un regolamento. Il Sindaco li invita a fare istanza scritta. Condannato in I e II grado viene assolto in Cassazione.
Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data udienza: 07 giugno 2012
Numero: n. 23107
OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - In genere Vedi tutto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente -
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -
Dott. IPPOLITO Francesc - rel. Consigliere -
Dott. LANZA Luigi - Consigliere -
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A.N. n. (OMISSIS);
contro la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, emessa il
05/05/2011;
- letto in pubblica udienza il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione in pubblica udienza del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
sostituto procuratore generale STABILE Carmine, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore avv. A. Di Ianni, che ha concluso per
l'assoluzione del ricorrente, e in subordine, per la dichiarazione
dì prescrizione del reato.
(Torna su ) Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza pronunciata il 5 aprile 2006, con cui il Tribunale di Isernia aveva condannato M.A.N. alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 328 c.p., comma 1, perchè, il 15 ottobre 2004, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cerro del Volturno, indebitamente rifiutò di consegnare il regolamento comunale che disciplina l'ordinamento degli uffici e servizi a due ufficiali di polizia giudiziaria che ne facevano richiesta su delega dell'autorità giudiziaria, e pertanto omise un atto che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di giustizia.
2. Emerge dalla sentenza impugnata che, in realtà, il Sindaco - il quale ben aveva inteso la ragione della richiesta, volta ad acquisire il regolamento comunale che avrebbe dovuto provare la sua responsabilità penale nel procedimento (n. 533/04 rgnr PM Isernia) che lo vedeva indagato per avere omesso di bonificare un suolo comunale ingombro di rifiuti urbani - non oppose un rifiuto, ma tergiversò, richiedendo ai due carabinieri di presentare istanza scritta e protocollata.
3. In sostanza, la polizia giudiziaria, che aveva altre possibilità alternative di acquisire il regolamento recante la disciplina degli uffici e servizi comunali, richiese all'indagato di adoperarsi immediatamente per fornire un atto che avrebbe costituito la una prova di responsabilità penale a sua carico.
4. Il Collegio condivide le precedenti decisioni di questa Corte, secondo cui il reato di rifiuto di atto di ufficio non è integrato qualora l'atto, pur rispondente alle ragioni indicate dall'art. 328 c.p., comma 1, non riveste carattere di indifferibilità e di doverosità. Il carattere indebito del rifiuto non è ravvisarle quando, in presenza di un conflitto di interessi, il compimento dell'atto venga a ledere diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente (Cass. n. 5596/1999, Rv. 213899, Sammartino; Cass. n. 7281/2000, Rv. 217337, Lo Presti).
5. Nel caso in esame, rispetto all'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione e all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, appare prevalente il diritto di difesa dell'indagato, tanto più che la mancata pronta collaborazione da parte del Sindaco non metteva a repentaglio in nessun modo gli altri beni costituzionalmente tutelati, giacchè la polizia giudiziaria avrebbe potuto immediatamente acquisire l'atto rivolgendosi al segretario comunale o a qualsiasi funzionario della struttura amministrativa comunale.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvia per insussistenza del reato.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012
05-10-2012 23:03
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