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Sentenza

GUP Giudizio abbreviato. Messa alla prova di un minorenne. Omessa fissazione udienza ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29.
GUP Giudizio abbreviato. Messa alla prova di un minorenne. Omessa fissazione udienza ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29.
Cassazione penale  sez. II
Data udienza:  26 settembre 2012
Numero:  n. 37704


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                       SEZIONE SECONDA PENALE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. COSENTINO     Giuseppe   -  Presidente   -                     
Dott. GENTILE       Domenico   -  Consigliere  -                     
Dott. DE CRESCIENZO Ugo   -  rel. Consigliere  -                     
Dott. DAVIGO        Piercamill -  Consigliere  -                     
Dott. DIOTALLEVI    Giovanni   -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni  di 
Bologna; 
nei confronti di: 
          T.M., nato a (OMISSIS); 
avverso  la  sentenza del G.U.P. del Tribunale  per  i  minorenni  di 
Bologna, in data 9.2.2012. 
Sentita  la  relazione della causa fatta dal consigliere  Piercamillo 
Davigo. 
Udita  la requisitoria del sostituto procuratore generale, dottoressa 
Maria  Giuseppina  Fodaroni, il quale ha concluso  chiedendo  che  la 
sentenza impugnata sia annullata senza rinvio. 
Udito il difensore dell'imputato Avv. Rossi Piefrancesco il quale  ha 
concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. 
                 

(Torna su   ) Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.2.2012, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarò non doversi procedere nei confronti di T. M., imputato dei reati di cui all'art. 81 c.p., art. 688 c.p., commi 1 e 3, n. 1, L. n. 110 del 1975, art. 4, art. 61 c.p., n. 2, per esito positivo della messa alla prova.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna deducendo violazione della legge processuale in quanto il giudice non aveva provveduto a fissare udienza ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29. Le parti non avevano potuto perciò partecipare e ciò integra una nullità assoluta.
diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta agli atti che il G.U.P., anzichè fissare l'udienza prevista dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29 si limitò a trasmettere gli atti al P.M. per le sue richieste.
L'organo requirente si riservò di esprimere parere all'esito dell'udienza prevista dalla norma citata, ma tale udienza non fu fissata ed il G.U.P. provvide de plano.
Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 29 prevede che decorso il periodo di sospensione per la messa alla prova, il giudice debba fissare una nuova udienza per la declaratoria di estinzione del reato, qualora ritenga che la prova abbia dato esito positivo.
D'altro canto il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12283 del 25.1.2005 dep. 30.3.2005 rv 230529, citata anche nel ricorso. La Corte ha osservato che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 c.p., ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio).
La mancata fissazione dell'udienza determina la nullità della sentenza impugnata.
Tale sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Bologna per l'ulteriore corso.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti at Tribunale per i minorenni di Bologna per l'ulteriore corso. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri atti identificativi del minore a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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