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Sentenza

Giudice di Pace.  Opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada.
Giudice di Pace. Opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada.
Cassazione civile sezione III sentenza 31 agosto 2011 n 17877
Esecuzione forzata, opposizione, cartela esattoriale, competenza
La terza sezione civile
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Terni il 23 febbraio 2009 ha respinto l'opposizione all'esecuzione proposta da
D.L.R. contro l'atto di pignoramento presso terzi (l'INPS) notificato il 10 giugno 2005 ad
istanza della SERIT Terni s.p.a., concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la
Provincia di Terni, con il quale atto era stato assoggettato a pignoramento presso l'INPS sede
provinciale di Terni la somma di Euro 12.032,65, previa revoca dell'ordinanza di sospensione
dell'esecuzione emessa il 17 ottobre 2005, oltre condanna alle spese di lite. Avverso siffatta
decisione propone ricorso per cassazione il D.L., affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso la Equitalia Terni s.p.a., succeduta alla SERIT quale agente della
riscossione per la Provincia di Terni.
Motivi della decisione
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
1. - Il tribunale ha motivato il rigetto della opposizione sulla base di due rationes decidendi.
Infatti, il giudice del merito ha sottolineato che le censure mosse dall'opponente si sarebbero
dovuto azionare in sede di opposizione alla cartella esattoriale avanti al Giudice di pace,
competente per le sanzioni amministrative erogate in tema di violazione delle norme del
Codice della strada, come nella specie.
Non avendo il D.L. agito in tal senso la cartella è divenuta definitiva e ciò senza trascurare che
le contestazioni circa la situazione sostanziale dovevano essere mosse contro l'ente creditore e
non già nei confronti del concessionario.
La seconda argomentazione è nel senso che nel giudizio di opposizione possono essere dedotti
solo fatti impeditivi e/o costitutivi, successivi alla formazione del titolo e non già fatti inerenti
alla formazione del titolo stesso. Il ricorrente non censura affatto questo argomentare che
risulta in linea con la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, in virtù della quale,
stante il comb. disp. art. 205 C.d.S., comma 3 e L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, solo il giudice di
pace ha competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a
violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore (Cass. n. 6463/11; Cass. n.
4022/08).
Peraltro,il relativo quesito di diritto di cui al primo motivo (violazione e falsa applicazione
dell'art. 140 c.p.c.; della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 comma 1; del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 50 in relazione all'art. 360 c.p.c.p., n. 3) è assolutamente generico.
2.-Il secondo motivo (omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo per la
controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5) è da rigettare, in quanto, come è noto, il
termine di prescrizione, rivestendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo, è
decennale (Cass. n. 26161/06).
Comunque, anche la prescrizione doveva essere eccepita avanti al giudice competente (Cass. n.
24215/09).
Conclusivamente il ricorso va respinto, ma la particolare natura della controversa induce a
ritenere che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio
di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

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