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Sentenza

Costa C0ndordia: la somma di Euro 11.000 proposta a transazione rivolta ad un minore non e' offerta vantaggiosa per il Tribunale di Varese
Costa C0ndordia: la somma di Euro 11.000 proposta a transazione rivolta ad un minore non e' offerta vantaggiosa per il Tribunale di Varese
Tribunale di Varese

Uff. Vol. Giur.

Decreto 18 maggio 2012

(g.t. Buffone)


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letti gli atti e preso atto dell'istanza,

Osserva

X. (padre), Y. (madre) e i loro figli minori A. B., sottoscrivevano con la società Costa Crociere un contratto di viaggio avente ad oggetto un pacchetto turistico per una crociera da effettuarsi a bordo della nave “Costa Concordia”. Il nucleo familiare era a bordo della nave, in data 13 gennaio 2012, allorché si verificava l'incidente sulla nave sopraccitata, evento provato in quanto costituente fatto notorio, ampiamente documentato dall'informazione pubblica nazionale.

La Costa Crociere S.p.A., in via transattiva, ha offerto ai minori, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, la somma di Euro 11.000,00, per ciascuno dei minori. Secondo i genitori, la somma è da ritenersi congrua e, per l'effetto, richiedono l'autorizzazione del Giudice Tutelare per la sottoscrizione della transazione.

Questo giudice tutelare reputa che non sussistano sufficienti elementi per autorizzare la transazione. La somma, infatti, va a coprire “tutti i danni” sofferti dai minori e, quindi, anche quelli non patrimoniali. Vi è, però, quanto a questi ultimi, che un evento traumatico, quale quello oggetto di autorizzazione, ha evidente vocazione plurioffensiva, non solo in senso soggettivo (più danneggiati), ma anche in senso oggettivo (più beni giuridici lesi). In altri termini, nel filtro del risarcimento, deve tenersi conto: delle sofferenze soggettive (orbitanti nel concetto di “danno morale) e dell'eventuale danno biologico (anche meramente psichico).

Vi è, allora, che per valutare la idoneità della somma, i genitori devono produrre documentazione da cui si possano trarre (anche in negativo), i postumi dei minori, conseguenti all'incidente, relativi alla salute, inclusa la sofferenza soggettiva.

P.q.m.

Letto ed applicato l'art. 320 c. c.

Non Autorizza la transazione ed invita alla integrazione entro il 30 settembre 2012.

Letto ed applicato l'art. 741, comma II, c.p.c.

Dispone che il decreto abbia efficacia esecutiva immediata

Si comunichi

Varese lì, 18 maggio 2012

Il Giudice

dr. Giuseppe Buffon
Avv. Antonino Sugamele

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