Contumacia dell'imputato. Natura dell'ezione di domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. I penale, 14 dicembre 2011 (dep. 4 gennaio 2012), n. 24
Massima
Ai fini della conoscenza reale del processo penale da parte dell'imputato, l'affermazione che l'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia manifesta l'esistenza di identico rapporto fiduciario, è dunque, anche sul piano astratto, frutto di errore di diritto, giacché l'elezione di domicilio in genere è atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario.
29-02-2012 00:00
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