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Sentenza

Condannato per guida in stato di ebbrezza:- sostituzione della pena carceraria con il lavoro di pubblica utilita' anche se l’imputato non ha indicato l’ente presso cui svolgere l’attivita'
Condannato per guida in stato di ebbrezza:- sostituzione della pena carceraria con il lavoro di pubblica utilita' anche se l’imputato non ha indicato l’ente presso cui svolgere l’attivita'
Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. - Sent. del 08.02.2012, n. 4927

Presidente Estensore Marzano

Ritenuto in fatto

1.0 Il 29 aprile 2011 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza in data 7 dicembre 2010 del Tribunale di Saluzzo, con la quale E.A. era stato condannato alla pena di giorni 15 di arresto ed Euro 900,00 di ammenda per imputazione di cui all'art. 186, 2 e, lett. b), C. d. S. (tasso alcolemico rilevato: 0,94-1,03).
1.1. Nel pervenire alla resa statuizione, la Corte di merito rigettava, per quanto qui interessa, l'istanza dell'imputato-appellante di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9-bis del precitato art. 186 C. d. S, introdotto dall'art. 33, 1 c., L. 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), rilevando che, “indipendentemente dal fatto che nulla in proposito sia indicato nella norma, ad essa si può avere concretamente accesso ove sia presentata dall'imputato documentazione contenente l'indicazione dell'ente presso cui si intenda svolgere l'attività, il consenso di tale ente, il piano di lavoro concordato unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l'entità della pena sostituita, ecc. In mancanza di siffatta documentazione, alla cui stregua si possa ritenere l'esistenza di un accordo con gli enti convenzionati o con altro ente eventualmente disponibile, non può il giudice applicare una sanzione, le cui modalità esecutive sono del tutto sconosciute e lasciate ad una successiva, incerta determinazione; tanto più che al momento della sentenza il Tribunale di Saluzzo non aveva ancora stipulato alcuna convenzione in tal senso e, quindi, l'effettiva applicazione della sanzione sostitutiva sarebbe stata del tutto incerta”.
2.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, denunziando il vizio di violazione di legge.
Deduce che illegittimamente era stata rigettata la sua richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per le ragioni sopra riportate, atteso che la norma non richiede affatto quegli adempimenti da parte dell'imputato, non potendosi, tra l'altro, pretendere la predisposizione di “un calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l'entità della pena”, della quale a quel momento neppure si conosce l'entità. Le “questioni attinenti lo svolgimento del lavoro sostitutivo” - soggiunge - possono essere risolte nella “fase preposta all'esecuzione”, ed il legislatore ha “rimesso al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio per mancata esecuzione del lavoro sostitutivo”.
Considerato in diritto
3.0 Il ricorso è fondato.
Invero, come di già anticipato, il comma 9-bis dell'art. 186 C. d. S. è stato introdotto dall'art. 33 della L. n. 120/2010, e nel suo primo periodo così testualmente dispone: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo (riguardante il caso del conducente in stato di ebbrezza che provochi un incidente stradale: ipotesi nella specie insussistente alla stregua della contestazione), la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”.
3.1 Il richiamo all'art. 54 del D. Lgs.vo n. 274/2000 non comporta la integrale sovrapposizione dei due disposti normativi: difatti, innanzitutto l'art. 54, 1 c., citato dispone che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità “solo su richiesta dell'imputato”, mentre invece il comma 9-bis del novellato art. 186 C. d. 5. dispone che la pena, detentiva e pecuniaria, può essere sostituita “se non vi è opposizione da parte dell'imputato”. Al riguardo è appena il caso di osservare che l'espressione “se non vi è opposizione” non può essere riferita al decreto penale di condanna che immediatamente la precede, sia perché il segno di interpunzione, la virgola, lo esclude, sia perché la opposizione al decreto penale di condanna ne imporrebbe la revoca, sicché il giudice non potrebbe mai disporre tale sostituzione “anche con il decreto penale di condanna”.
La durata, poi, del lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni e superiore a sei mesi per l'art. 54, 2 c., D. Lgs.vo n. 274/2000; invece, per l'art. 186, c. 9-bis, C. d. S. “ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità”.
3.2 Gli enti ed i soggetti a favore dei quali il lavoro di pubblica utilità può essere prestato sono per l'art. 186, c. 9-bis, C. d. S., quelli sopra indicati: essi corrispondono a quelli indicati dal 2 comma dell'art. 54 D. Lgs.vo n. 274/2000, con in più rispetto a questi della indicazione “nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale” (”in via prioritaria”, dice la norma; prioritaria, quindi, ma non esclusiva) e dei “centri specializzati di lotta alle dipendenze”.
Richiamando il comma 9-bis del l'art. 186 C. d. S. l'art. 54 del D. Lgs.vo n. 274/2000 specificamente quanto “alle modalità ivi previste”, mette conto di rilevare che il 6 comma di tale ultimo disposto normativo ha rimesso la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ad un decreto del Ministro della giustizia d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In contemplazione di tanto è stato emesso dal Ministro della giustizia il D. M. 26 marzo 2001, recante “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274″.
L'art. 1 individua il tipo di prestazioni dovute; l'art. 2 richiama convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale. L'art. 3, poi, dispone che “con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati”. Vero è che nello stesso art. 3 si dispone che “dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla scorta del medesimo elenco”, ma tale specifica disposizione attiene alla ipotesi in cui “subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena”, ed il giudice, “se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale”. Il disposto dell'art. 33 del D. Lgs.vo n. 274/2000 appare specifico della normativa riguardante il giudice di pace ed anche in tale contesto rimane confermata la generale regola indicata dall'art. 54 dello stesso testo normativo, secondo cui “il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato”.
3.3 Ai sensi, invece, del comma 9-bis dell'art. 186 C. d. S. non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, come si è già detto: è sufficiente la sua non opposizione. Non assume perciò rilievo che, l'imputato possa, di sua iniziativa, sollecitare e richiedere quel beneficio: ciò che rileva è la cornice normativa nella quale tale istanza si inserisce nell'ambito dell'istituto di riferimento, come delineato dal legislatore, ed il corollario che ne scaturisce: anche in tal caso la legge non pone affatto obblighi di sorta in capo all'imputato, come quelli indicati nella sentenza impugnata, non postula affatto una situazione diversa (cui far conseguire obblighi diversi) da quella ipotizzata di “non opposizione”, quella istanza, in definitiva, solo di tale necessario e sufficiente presupposto dando conto.
E già tanto da ragione della illegittimità del divisamento espresso dalla sentenza impugnata: se non è necessaria una esplicita richiesta dell'imputato, ma è sufficiente solo la sua non opposizione, resa ancor più evidente dalla sollecitata istanza in tal senso, non è dato scorgere il perché o il per come l'imputato medesimo debba essere gravato dell'obbligo di indicare “l'ente presso cui si intenda svolgere l'attività, il consenso di tale ente, il piano di lavoro concordato unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l'entità della pena sostituita, ecc.”, in un momento (ben diverso da quello di cui all'art. 33 D. Lgs.vo n. 274/2000, concernente il giudice di pace, sopra evocato), peraltro, in cui, come giustamente rileva il ricorrente, neppure si sa quale pena il giudice si determinerà ad irrogare. Una volta che egli abbia manifestato la “non opposizione” addirittura chiedendo quel beneficio, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione dello stesso, che non può che spettare solo a chi, nella mera non opposizione del destinatario, quel beneficio si determini a disporre.
Per altro verso, se si assume, quale argomentazione assorbente e di chiusura, che il Tribunale di Saluzzo “non aveva ancora stipulato alcuna convenzione in tal senso”, neppure si vede come e perché l'imputato avrebbe dovuto adempiere a quegli obblighi senza neppure riuscire ad individuare con chi doveva stipularli.
Non ignora il collegio un diverso ed isolato orientamento altra volta espresso da questa Suprema Corte (Sez. IV, 7.7.2011, n. 31145), ma le considerazioni sin qui svolte portano a rivedere quell'orientamento.
3.4 Il provvedimento impugnato si limita ad annotare che “al momento della sentenza il Tribunale di Saluzzo non aveva ancora stipulato alcuna convenzione in tal senso”. Sembra di capire: al momento della sentenza di primo grado, ma nulla dice se tale situazione permaneva al momento in cui venne resa la decisione ora impugnata.
Il D. M. sopra richiamato è, come s'è detto, del 26 marzo 2001. La Corte territoriale non si fa carico di chiarire se a distanza di oltre dieci anni (la sua sentenza è del 29 aprile 2011) siano comprovatamente rimasti del tutto inadempienti non solo il tribunale di Saluzzo (per due lustri), ma, ed ancor prima, anche il Ministero della giustizia, che ai sensi di quel D.M. è il soggetto che stipula le convenzioni, il Presidente del Tribunale agendo solo su sua delega.
Ed a seguire l'orientamento espresso nel provvedimento impugnato, andrebbe pure spiegato perché così ipotizzati ed eclatanti ritardi imputabili esclusivamente alle pubbliche istituzioni, ove comprovatamente e motivatamente sussistenti, debbano poi ricadere sull'imputato, che solo per questi altrui inadempimenti si veda negato il beneficio in questione, in un generale contesto interpretativo costituzionalmente orientato.
Né, infine, ha valutato la sentenza impugnata se difficoltà determinative di quelle modalità di esecuzione fossero poi comunque diversamente affrancagli, anche eventualmente in sede di esecuzione.
4.0 Torna opportuno da ultimo chiarire che la disposizione introdotta dal comma 9-bis dell'art. 186 C. d. S. è certamente norma più favorevole per l'imputato: tra l'altro, a parte la evidente minore afflittività della sanzione, l'utile espletamento del lavoro di pubblica utilità comporta non solo l'avvenuta espiazione della pena, ma anche l'estinzione del reato, la riduzione a metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la revoca della confisca del veicolo: deve, perciò, trovare applicazione il disposto dell'art. 2, 4 comma, c.p.. La suindicata novella legislativa del 2010 ha tuttavia inasprito il trattamento sanzionatorio relativo ad alcune fattispecie di reato (come quella di cui all'art. 186, 2 c., lett. c)), di talché deve essere individuata la legge nel complesso ed in concreto più favorevole, ed una volta questa individuata vanno applicate tutte e solo le disposizioni che a questa si riferiscono, non potendo applicarsi diverse disposizioni proprie di ciascun testo normativo nella successione di leggi, sì da determinare una terza legge composta da parziali disposizioni delle due che si sono susseguite, quella precedente e quella successiva.
Nel caso di specie tale questione non viene in rilievo perché in riferimento al reato contestato, riconducibile al disposto dell'art. 186, 2 c, lett. b), la novella legislativa non ha introdotto inasprimenti sanzionatori.
5.0 La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Depositata in Cancelleria il 08.02.2012
Avv. Antonino Sugamele

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