Condanna con sospensione condizionale della pena. Persone fisiche e persone giuridiche
Cass. pen., Sez. II, ud. 15 dicembre 2011 - 20 marzo 2012, n. 10822
E' inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso una sentenza di appello recante, in motivazione, una risposta specifica a tutti i motivi di gravame. In circostanze siffatte, invero, la ripresentazione delle medesime doglianze come ricorso al Giudice di legittimità non può essere intesa come critica argomentata rispetto a quanto affermato in sede di merito, bensì unicamente quale ripetizione delle doglianze ivi già formulate ed adeguatamente esaminate e respinte.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non trova applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità degli enti e recante la previsione di istituti diversi in funzione specialpreventiva. In tal senso, pertanto, è manifestamente infondata la doglianza proposta al Giudice di legittimità relativa alla mancata concessione, in circostanze siffatte, del beneficio in parola, e conseguentemente non annullabile per difetto di motivazione la pronuncia gravata per non aver preso in considerazione un motivo di impugnazione che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione può, difatti, ritenersi sussistente solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia suscettibile di accoglimento, seppure solo in astratto.
23-03-2012 00:00
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