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Sentenza

Comprano al supermercato focacce al tonno. Ricovero in ospedale. Il tonno usato aveva una notevole produzione di istamina. E' responsabile il titolare del supermercato
Comprano al supermercato focacce al tonno. Ricovero in ospedale. Il tonno usato aveva una notevole produzione di istamina. E' responsabile il titolare del supermercato
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 08.05.2012, n. 16963

Presidente Mannino - Relatore Lombardi

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, ha affermato la colpevolezza di P.L. in ordine al reato di cui all'art. 5, primo comma lett. d), della L. n. 283/1962 a lei ascritto perché, nella qualità di legale rappresentante del Supermercato C. “II G.”, con sede in Capannoli, deteneva per la vendita focacce farcite con tonno contenenti batteri nocivi per la salute. Per l'effetto ha condannato l'imputata alla pena di € 500,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che il giorno 24 aprile 2006 L.G. aveva acquistato un pezzo di focaccia ripieno di tonno presso il reparto gastronomia del Supermercato C. . Tornato a casa aveva consumato per pranzo la focaccia con la moglie S.L. Dopo circa un quarto d'ora i coniugi si erano sentiti male con manifestazioni di mal di testa e diarrea e, perciò, si erano recati presso il locale ospedale portando un pezzo di focaccia per farla esaminare. A seguito di analisi si accertava successivamente la presenza nel tonno di una rilevante produzione di istamina conseguenza di una elevata carica batterica.
In sintesi, secondo la sentenza la presenza della carica batterica, che peraltro si riproduce rapidamente in caso di conservazione senza l'osservanza delle regole, era stata determinata dal fatto che il tonno o la focaccia non erano tenuti in frigorifero come prescritto, bensì esposti sul banco di vendita.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
2.1. Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 40, 42 c.p. e 530 c.p.p., nonché difetto assoluto di motivazione della sentenza.
In sintesi, si deduce che la sentenza è totalmente carente di argomentazioni in ordine alle ragioni per le quali il fatto accertato è stato attribuito alla responsabilità dell'imputata.
Sul punto si rileva, da un lato che la P. è titolare di tre supermercati C. e dall'altro che in ogni Supermercato vi è un capo negozio e per ogni reparto un caporeparto, i quali sono responsabili dell'osservanza delle regole e prescrizioni in materia di sicurezza e igiene degli alimenti.
Si deduce inoltre che, secondo quanto è stato accertato dal giudice di merito e di cui la stessa sentenza da atto, il personale dei supermercato veniva aggiornato periodicamente sulle procedure da osservarsi per assicurare la qualità e corretta conservazione dei prodotti alimentari, anche mediante procedure di autocontrollo, e che all'interno del supermercato vigevano specifiche misure di tutela igienica degli alimenti della cui osservanza avevano la responsabilità i capireparto ed il capo negozio.
Nel caso in esame, pertanto, dovevano trovare applicazione i principi vigenti in materia di delega di funzioni da parte del titolare dell'azienda, mentre la sentenza è del tutto carente di motivazione sul punto.
2.2. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 530, primo e secondo comma, c.p.p. e vizi di motivazione della sentenza in punto di accertamento di fatto.
Si deduce che il giudice di merito, ai fini dell'accertamento del fatto, ha ignorato la circostanza che la focaccia è stata sottoposta ad analisi circa due giorni dopo l'accaduto e nelle more non sono state osservate adeguate procedure di conservazione, non essendo stata sottoposta a congelamento. Anche in ordine alla ricostruzione dell'episodio si denunciano vizi di motivazione con riferimento alla omessa valutazione della possibilità che la carica batterica della focaccia si sia sviluppata dopo l'acquisto, come doveva inferirsi dalla circostanza che il L. la aveva tenuta in macchina circa due ore dopo l'acquisto in una giornata calda e che nessun altro acquirente del medesimo alimento aveva subito le stesse conseguenze per la salute.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Costituisce consolidato principio di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte in tema di vendita di, sostanze alimentari all'interno di un ipermercato, che destinatario delle disposizioni impartite dal piano di autocontrollo relative alle attività di controllo e vigilanza preliminari alla messa in vendita del prodotto è il responsabile del relativo reparto, soggetto su cui grava anche l'obbligo di sorvegliare i sottoposti circa l'osservanza delle disposizioni medesime. (sez. III, 8.4.2008 n. 22112, P.M. in proc. Melidei, RV 240045; sez. III, 6.6.2007 n. 32014, Cavallo, RV 237141; sez. III, 16.10.2007 n. 4067 del 2008, Pulvirenti, RV 238596).
Orbene, la sentenza impugnata non fornisce indicazioni in ordine alle caratteristiche dell'esercizio di vendita che viene definito supermercato, né affronta la questione della eventuale delega di compiti all'interno dello stesso.
Anche in punto di accertamento dei fatto e della consequenziale affermazione di responsabilità inoltre la motivazione della sentenza, a parte i rilievi della ricorrente circa una possibile diversa ricostruzione della vicenda, contiene elementi di perplessità in ordine all'accertamento di fatto in quanto si afferma testualmente «è stata raggiunta la prova della penale responsabilità dell'odierna imputata, poiché nonostante i controlli che sicuramente saranno eseguiti all'interno del supermercato circa la verifica di qualità e conservazione degli alimenti, il 24.4.2006 qualcosa non è andato secondo procedura;»
Sicché si palesa evidente la insufficienza dell'accertamento in punto di fatto ai fini della affermazione di colpevolezza della P.
L'accoglimento dei motivi di gravame nei termini così precisati renderebbe necessario l'annullamento con rinvio della sentenza per un ulteriore accertamento sui punti indicati.
Rileva, però, la Corte che con decorrenza dalla data del fatto (24/04/2006), pur tenendosi conto della sospensione del decorso del termine per rinvio del dibattimento su richiesta del difensore dal 10.3.2010 al 19.5.2010 per complessivi giorni 70, la prescrizione si è verificata, ai sensi degli art. 157 e 160 c.p., il 3 luglio 2011.
L'intervenuta causa di estinzione del reato preclude, pertanto, l'ulteriore prosecuzione del giudizio penale con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato.
La fondatezza dei motivi di gravame nei termini precisati preclude inoltre la possibilità di confermare le statuizioni civili della sentenza, sicché in ordine a queste ultime deve essere disposto, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un ulteriore accertamento sui punti oggetto di contestazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia per le statuizioni civile al giudice civile competente per valore in grado di appello.

 

Depositata in Cancelleria il 08.05.2012
Avv. Antonino Sugamele

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