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Sentenza

Cittadino egiziano. Ricongiungimento familiare: parenti fino al secondo grado
Cittadino egiziano. Ricongiungimento familiare: parenti fino al secondo grado
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Ord. del 19.04.2012, n. 8186

Presidente Salmè - Relatore Macioce

Rileve

Il Collegio che Il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
Che il cittadino egiziano S.M. vistosi negare dal Questore di Mantova il permesso per coesione familiare di cui agli artt. 28 dPR 394 del 1999 (confermato dal dPR 334 del 2004) e 19 c. 2 lett. b del d.lgs. 286/1998, che egli aveva chiesto per convivenza con il proprio cugino, cittadino italiano - impugnò detto diniego innanzi al Tribunale di Mantova ma il Tribunale con decreto 23.12.2010 respinse. il ricorso;
Che del pari la Corte di Milano, con decreto 18.3.2011 respinse il reclamo del cittadino egiziano, osservando che al di là della non comprovata convivenza vi era l'assorbente rilievo per il quale il nuovo testo dell'art. 19 c. 2 lett. c del T.U. come modificato dalla sopravvenuta legge 94 del 2009 non dava più rilievo alla convivenza con parente entro il quarto grado, esigendo che detta parentela fosse entro il secondo grado e che la nuova norma, ancorché sopravvenuta dopo la presentazione della domanda di permesso, era da ritenersi, alla stregua dell'indirizzo della Corte di Cassazione, immediatamente applicabile nella specie;
Che Il provvedimento è ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso in data 17.6.2011 al quale ha non resistito l'intimata Amministrazione
Che nel primo motivo si dissente dalla affermata immediata applicazione della norma, entrata in vigore l'8.8.2009, a domanda formulata il 3.8.2009, e si richiama la circolare esplicativa del Ministero; nel secondo motivo si lamenta il mancato invio dell'avviso di procedimento; nel terzo motivo ci si duole della mancata pronunzia sulla istanza di sospensione cautelare;
Che il primo motivo del ricorso, devesi ritenere privo di alcun fondamento, posto che, al di là della irrilevante opinione espressa dalla Amministrazione in una circolare, opinione pervero disattesa con il contestato diniego, con “contraddizione” non rilevante innanzi al G.D., vi è l'assorbente rilievo che la sopravvenienza della nuova previsione restrittiva di cui all'art. 19 c. 2 lett. c del T.U. indotta dalla entrata in vigore dell'art. 1 comma 22 lett. p della legge 94 del 2009 ha indiscutibile efficacia immediata in ordine alla verifica giurisdizionale della sussistenza del diritto al permesso per coesione familiare, non essendosi maturato, al dì della domanda (3.8.2009), alcun accertamento della situazione fonte del diritto ed essendo la nuova previsione (entrata in vigore il 9.8.2009) dei requisiti di insorgenza del diritto indiscutibilmente applicabile, da parte dell'Amministrazione ed in difetto di alcuna previsione di riserva intertemporale, a tutte le situazioni ancora in via di accertamento in sede amministrativa. In tal senso, e con riguardo al problema della sopravvenienza dei nuovi requisiti per il ricongiungimento familiare nel corso del procedimento e prima della sua conclusione, oltre a Cass. 17574 del 2010 richiamata dal decreto della Corte di merito, si richiamano, da ultimo, Cass. 1218 e 18491 del 2011;
il secondo motivo del ricorso propone la tesi della applicabilità dell'avviso di avvio di procedimento che è stata sempre contraddetta dalla giurisprudenza di questa Corte; il terzo motivo propone una incomprensibile - e comunque assorbita - questione di sospensione cautelare;
che ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza

Osserva

La relazione, ad avviso del Collegio, neanche fatta segno ad espressioni di dissenso da parte del ricorrente, deve essere pienamente condivisa anche alla luce del recente pronunziato sulla questione trattata nel primo motivo del ricorso al quale si ritiene di fare specifico richiamo (Cass. 3493 del 2012). Rigettato ” ricorso non si provvede sulle spese In difetto di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta Il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 19.04.2012
Avv. Antonino Sugamele

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