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Sentenza

Chi non paga l'Irap non commette reato perche' non e' imposta sui redditi
Chi non paga l'Irap non commette reato perche' non e' imposta sui redditi
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 22.03.2012, n. 11147

Presidente Squassoni - Relatore Fiale

Fatto e diritto

Il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 26.11.2010, disponeva - ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. e dell'art, 1, comma 143, della regge 4 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) - il sequestro “per equivalente' di conti correnti intestati a P. G , correlando l'applicazione della misura a condotte illecite allo stesso contestate in relazione al delitto di cui all' art. 2 del D .Lgs. n. 74/2000 (dichiarazioni fraudolente dirette ad evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, presentate quale rappresentante legale della s.r.l. “C. per l'anno 2008, avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti

Sull' istanza di riesame presentata nell' interesse dell'indagato, il Tribunale di Salerno confermava il provvedimento di sequestro con ordinanza del 4 marzo 2011.
IlTribunale rilevava che:
La configurabilità del fumus del reato ipotizzato si connetteva ad operazioni di compravendita di materie prime effettuate dalla s.r.l C. legalmente rappresentata dal P. dalle società s.r.l S., s.r.l. S., s.r.l.S. (tutte legalmente rappresentate dal coindagato M. R. ) con le modalità tipiche della c.d. “frode carosello”. In tale contesto, secondo l'impostazione accusatoria, le anzidette società riconducibili al R. sprovviste del supporto strutturale minimo dell'operatore commerciale, hanno di fatto svolto un ruolo di mera “cartiera”, ovvero di soggetto interposto tra il fornitore della merce ed il destinatario effettivo.
Secondo lo schema della “frode carosello” utilizzato nella vicenda che ci occupa, il soggetto interposto effettua acquisti di un prodotto in esenzione da I. V .A. esibendo una “dichiarazione d'intento” di abituale esportatore (prevista dall'art. 1, comma 1 - lett. c, del D.L. 746/1983, convertito nella legge n. 17/1984), ovvero acquistando da fornitore comunitario e poi rivendendo il medesimo prodotto ad un prezzo comprensivo di I.V.A ma con un imponibile inferiore al prezzo di acquisto originario.
La forte contrazione del prezzo imponibile del prodotto determina un'imposizione tributaria per I.V.A. ben inferiore rispetto a quella che sarebbe stata praticata sul prezzo di mercato determinato fisiologicamente. Dal canto suo, l'operatore-cartiera, con le rivendite dei prodotti assume I.V.A a debito nei confronti dell'erario, ma non versa l'imposta, in quanto omette di presentare le dichiarazioni ai fini fiscali e circoscrive la propria esistenza commerciare ad un periodo limitato per poi fare perdere le proprie tracce.
Il riflesso penale immediato di tale frode è quindi l'emissione, da parte delle imprese “interposte/cartiere”, di fatture per operazioni inesistenti nei confronti dell'interponente, condotta prevista. e punita dall'art. 8 del D.Lgs. 74/2000, mentre, di riflesso, nei confronti di quest'ultimo potrà ravvisarsi il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, allorché egli, in sede di dichiarazione annuale, si sia avvalso degli elementi passivi fittizi originati dalle fatture per operazioni inesistenti.
Nei reati fiscali la confisca per equivalente deve ritenersi estesa anche al “profitto del reato” e non limitata al solo “prezzo” dello stesso.
Il vantaggio commerciale ottenuto dalla società del ricorrente doveva essere individuato
dalla somma tra il mancato pagamento dell'Irap sui redditi relativi all'anno 2008 e l'importo dell'IVA indebitamente incamerala nel medesimo esercizio.
- Non era stata dimostrata la sussistenza di beni sociali sufficienti sui quali potesse procedersi con esecuzione in forma specifica rispetto all'indicato profitto.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto due separati ricorsi per cassazione i difensori del P. i quali - sotto il profilo della violazione di legge - hanno eccepito che:
- non sarebbe configurabile il reato ipotizzato, in quanto dovrebbe ritenersi unicamente che la s.r.l. C. abbia inconsapevolmente contrattato con soggetti evasori dell'Iva, che praticavano prezzi corrispondenti a quelli di mercato, in una situazione in cui non aveva la possibilità di verificare la veridicità delle “dichiarazioni di intento” utilizzate dalle società fornitrici:
- la confisca per equivalente non potrebbe essere riferita al “profitto” del reato di cui all'art. 2
del D.Lgs. n. 74/2000;
- non sussisterebbe il “nesso di pertinenzialità tra i beni dell'indagato ed il reato contestato e si sarebbe proceduto al sequestro dei beni del legale rappresentante della società senza avere prima accertato compiutamente l'impossibilità di sequestrare il prezzo o il profitto del reato tributario;
- il sequestro è stato disposto fino a concorrenza del valore di euro 934.153,110, corrispondente, secondo quanto riportato nella richiesta del P.M. e nel decreto del Gip, alla sommatoria tra l'asserito mancato pagamento dell'Irap sui redditi relativi all'anno 2008 (euro 182.410,78) e l'importo dell'Iva che si assume incamerata indebitamente nel medesimo esercizio (euro 751.743,82).
Illegittimamente si sarebbe tenuto conto, in tal modo, anche del presunto mancato pagamento IRAP, dal momento che il reato ipotizzato circoscrive la tutela alle sole imposte dirette ed
all'Iva.
1. La doglianza svolta nell'ultimo motivo di ricorso (secondo la trascrizione che precede) è fondata e deve essere accolta.
Costituisce principio consolidato di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte, che il sequestro e la confisca per equivalente non possono avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché il giudice di merito deve individuare l'effettivo profitto del reato e, quindi, procedere, anche in sede di sequestro. alla valutazione dell'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto (vedi Cass. Sez. V, 9.10.2009, n. 2101/2010. Sortino e altro; Sez. VI 17.3.2009 n. 26176, Paggiaro; Sez, V, 23.11.2010,n. 45504, Marini).
Nella fattispecie in esame il Tribunale, per la quantificazione del profitto del reato, erroneamente ha tenuto conto anche dell'asserito mancato pagamento dell'lRAP sui redditi relativi all'anno 2008 laddove la legge non conferisce rilevanza penale all'eventuale evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico) e le dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva (vedi la Circolare n. 154/2000 del Ministero delle finanze , che motiva l'esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito).
L'ipotizzato art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (che configura un reato di pericolo concreto) tutela il bene giuridico patrimoniale della percezione del tributo ed è all'indebito vantaggio d'imposta (sui redditi e dell'Iva), deducibile dalle correlate dichiarazioni annuali, che deve farsi riferimento per la individuazione del “profitto” del reato.
2. Infondati sono invece gli altri motivi di ricorso.

Va rilevato infatti, in proposito, che:
1.1″ La c.d, confisca per equivalente - alla quale è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all'esito del procedimento - può riguardare (a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., che può avere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato (cfr. Cass., Sez. Unite, 22.11.2005, n. 41936, Muci).
La ratio dell'istituto, in tutti i casi in cui esso è legislativamente previsto, è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume “i tratti distintivi di una vera e propria sanzione” (vedi Cass., Sez. Unite: 27.2008, n. 26654, Fisia Italimpiami s.p.a. ed altri e 15.10.2008, n. 38834, P.M. in proc. De Maio).
Anche la Corte Costituzionale ha ritenuto la natura sanzionatoria della confisca per equivalente e in particolare in riferimento alla questione concernente la possibilità di applicare l'istituto previsto dall'art. 322′-ter cod. pen., esteso dalla legge finanziaria del 2008 anche ai delitti tributari, ai fatti commessi anteriormente all' entrata in vigore di tale normativa, ha testualmente affermato che in mancanza di “pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole così una natura eminentemente sanzionatoria che impedisce l'applicabitità a tale misura del principio generale dell'art. 200 cod. pen. secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione e possono essere, quindi, retroattive” (cosi Corte Cost., ord. 2.4.2009, n. 91),
Va affermato e ribadito, pertanto, che il nesso di pertinenzialità - che deve ordinariamente sussistere nel sequestro preventivo - non è richiesto per il sequestro finalizzato alla confisca dell'equivalente, dovendo soltanto esistere “a monte”, come rapporto tra l'ipotizzato prezzo o profitto del reato e la fattispecie criminosa per cui si procede (v. Cass. Sez. V, 16.1.1994, Napolitano; Sez, n. 28.10.2005, Maiorana ed altri.
2.2 L art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha esteso la confisca di valore ai reati fiscali, prevede testualmente che “nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5. 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter del codice penale”.
La tesi difensiva è che il richiamo “all' art. 322 ter del codice penale” sia riferibile al solo primo comma di tale disposizione, che prevede la confisca per equivalente Limitatamente al “prezzo” del reato: tale opzione interpretativa, però, non è condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte ed il Collegio ribadisce il principio secondo il quale il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 322-ter del codice penale, operato dall'art, 1, comma 143 della legge n. 244/2007, costituisce rinvio integrale alla norma richiamata, sicché, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della previsione codicistica (vedi Cass. Sez, III, 6.10.2010, n. 35807).
2.3. Va confutato, infine, l'assunto difensivo secondo il quale alla confisca di valore (ed al sequestro ad essa preordinato) disciplinata dall'art. 322-ter cod. pen. potrebbe procedersi nelle sole ipotesi in cui si individuato un bene specifico costituente profitto del reato, la cui confisca diretta sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile.
II secondo comma della norma richiamata, infatti, consente la confisca di valore in tutti i casi in cui la confisca diretta “non è possibile.

l. Non possono essere valutate in questa sede, nella quale non sono proponibili, le eccezioni dei ricorrenti che attengono alla valutazione di merito delle risultanze probatorie.
Il Tribunale del riesame ha adeguatamente verificato la configurabilità del fumus del reato ipotizzato, rilevando che le società considerate “cartiere”, a seguito delle indagini esperite, sono risultate prive di qualunque struttura e carenti dei requisiti per godere dei benefici di sospensione dell'Iva attraverso le “dichiarazioni d'intento” di esportatore abituale. Ha escluso poi la immediata evidenza di una situazione di buona fede, tenuto anche conto delle modalità operative della conduzione dei rapporti commerciali con quelle società e dell'effettuazione dei pagamenti con lettere di credito circolabili mediante semplice girata.
L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano al giudice del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni del ricorrente non valgono certo ad escludere la configurabilità del fumus del delitto contestato.

4. L'ordinanza impegnata, in conclusione, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio che riesamini il provvedimento di sequestro e le deduzioni dei ricorrenti esclusivamente sotto i profili dell'individuazione dell'effettivo profitto del reato e della valutazione dell'equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e l'entità del profitto conseguito.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno.

 

Depositata in Cancelleria il 22.03.2012
Avv. Antonino Sugamele

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