Avvocato accusato di aver sottratto un atto dalla cancelleria, patteggia. Procedimento disciplinare. No ad attenuanti nei casi di illecito disciplinare particolarmente gravi.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18701 del 31 ottobre 2012 ha ritenuto conforme a legge la radiazione dell'albo di un avvocato che aveva sottratto un atto giudiziario dalla cancelleria.
Nel processo penale l'avvocato aveva patteggiato la pena, ottenendo i benefici, le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena ex articolo 163 c.p..
La medesima richiesta di benefici era stata avanazata in sede disciplinare ma non era stata accolta.
Le Sezioni Unite hanno pertanto sentenziato che nessuna attenuante può essere concessa all'avvocato che perpetra illeciti disciplinari particolarmente gravi.
Sono state quindi accolte le istanze del Consiglio Nazionale forense, che precisa «a norma degli artt. 445, comma 1 bis e 653 c.p.p., la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) ha efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati – quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza medesima non ha invece alcuna efficacia in ordine alla valutazione dei fatti e della personalità dell'attore dell'illecito sotto il profilo disciplinare, essendo tale valutazione riservata al giudice disciplinare».
02-11-2012 20:42
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