Assemblea di condominio: amministratore spinge un condomino e viene condannato in primo grado per lesioni. La Corte territoriale assolve l'amministratore e la Cassazione annulla la sentenza e rinva per mancanza di motivazione
Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 08.02.2012, n. 4911
Presidente Grassi - Relatore Scalera
Osserva
1.- Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e la parte civile P.A. propongono ricorso avverso la sentenza di quella corte dell'8 novembre 2010 che, in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, aveva assolto B.G. dal reato di lesioni personali lievi in danno del P.
Secondo l'ipotesi di accusa, in esito ad un'assemblea condominiale molto vivace, il B. , amministratore del condominio, aveva colpito con uno spintone il P. , facendolo cadere all'indietro, così procurandogli le lesioni contestate. Il primo giudice aveva ritenuto fondata l'ipotesi di accusa sulla scorta della dinamica dei fatti e delle testimonianze acquisite. La corte territoriale aveva invece rilevato che a suo avviso non c'era modo di scegliere tra la versione dei fatti proposta dalla parte offesa e quella prospettata dall'imputato, atteso che le prove acquisite non consentivano di superare l'incertezza. Entrambi i ricorsi sviluppano analoghi temi di censura. Rilevano infatti la contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva del tutto trascurato di considerare le oggettive risultanze fattuali, atteso che la sede delle lesioni confermava la versione della parte offesa, che riferiva di uno spintone che aveva indotto la caduta all'indietro, versione che rinveniva sostanziale conforto dalle testimonianze acquisite; tale chiaro contesto probatorio era stato illogicamente pretermesso dalla corte territoriale.
La parte civile ricorrente ha depositato memoria difensiva e dossiere con copie di atti e documenti.
La difesa dei B. ha depositato note difensive.
2.- I ricorsi sono fondati.
Infatti l' apodittica argomentazione della sentenza impugnata incorre in sostanziale difetto di motivazione che impedisce di cogliere la ratio della decisione, atteso che omette di valutare oggettive circostanze del fatto, pur specificamente scrutinate dal primo giudice, assumendo genericamente che gli elementi di valutazione acquisiti non consentivano opzione sicura di scelta tra le contrapposte versioni dei fatti, né c'era prova alcuna di un contatto fisico tra l'imputato e la parte civile, circostanza quest'ultima non prospettata dall'ipotesi di accusa, che contempla solo una spinta.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte di Appello di Milano, che provvederà a più compiuto e motivato esame della vicenda.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Milano per nuovo giudizio.
Depositata in Cancelleria il 08.02.2012
11-02-2012 00:00
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