Art.674 cp. La molestia da emissione di vapore e fumo e' integrata con il superamento del limite della normale tollerabilità, a prescindere dal superamento dei limiti di legge.
Cassazione, sez. III, 27 febbraio 2012, n. 7605
(Pres. Petti– Rel. Gazzara)
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 24/3/2010, ha dichiarato M. G. F. colpevole del reato di cui all'art. 674 c.p., per avere provocato emissioni di vapori e fumo atti ad imbrattare il condominio sito in via xxxx n. xx, e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
-ha errato il Tribunale nel dichiarare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ad esso ascritto sulla base di un isolato indizio, di certo non sufficiente a potere fare ritenere concretizzata la violazione in contestazione; peraltro, il diniego di assunzione della prova a discarico, consistente nell'esame del tecnico addetto alla manutenzione del forno e di un altro condomino dello stabile, non ha permesso di dimostrare la efficienza dell'impianto predetto;
-palese contraddittorietà della sentenza laddove assolve il prevenuto dalla violazione di cui all'art.24, d.P.R. 203/88, con ciò ritenendo implicitamente autorizzata la attività produttiva svolta dal M., per poi pervenire comunque ad un giudizio di condanna in relazione all'art. 674 c.p..
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, si rivela del tutto logica e corretta.
Col primo motivo di impugnazione la difesa del M. censura la sentenza in punto di mancanza di prova certa sulla responsabilità del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto e si duole della mancata ammissione di prove a discarico che avrebbero permesso di acclarare la efficienza della canna fumaria e dell'impianto, posta a servizio del forno per lo smaltimento in atmosfera del fumo.
Rilevasi che il decidente è pervenuto a ritenere sussistente il reato di cui all'art. 674 c.p. e ad affermarne la ascrivibilità in capo al M. a seguito di compiuta valutazione delle emergenze istruttorie ( deposizione testi C. e l. ),
fornendo puntuale ed esaustivo riscontro a tutti i motivi posti a discolpa del prevenuto.
In particolare, il Tribunale, a giusta ragione.. rileva che la responsabilità dell'imputato per il reato ex art. 674 c.p. si palesa evidente, in quanto l'agente, a prescindere dal superamento o non dei limiti di emissione, è, comunque, tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo atti a imbrattare o molestare le persone.
Il prevenuto, quale titolare dell'esercizio in questione assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti che gli sono addebitabili, non risultando che abbia fatto nulla per reprimere o limitare le emissioni di fuliggine oleosa prodotta quotidianamente dal suo panificio e le prove acquisite hanno dato agio di accertare che dette emissioni, per durata intensità e diffusione, violano la disposizione normativa contestata.
Quanto alla eccepita contraddittorietà della sentenza laddove assolve l''imputato dalla violazione di cui all'art. 24, d.P.R. 203/88, con ciò ritenendo implicitamente autorizzata la attività produttiva svolta dal M., per poi pervenire comunque ad un giudizio di condanna in relazione all'art. 674 c.p., si osserva che l'evento di molestia non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice ( Cass. 21/6/07, riv. n. 237382 ).
In ordine al contestato diniego di assumere testi a discarico, nelle persone del tecnico addetto alla manutenzione del forno e di un condomino dello stabile, è evidente che il giudice di merito ha ritenuto che le prove acquisite fossero del tutto esaustive ai fini del decidere, cosi da rigettare implicitamente l'istanza istruttoria avanzata dalla parte.
Va osservato che il reato risulta prescritto alla data del 31/3/2011, ma la inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il compiuto formarsi del rapporto di impugnazione e preclude a questa Corte di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, a norma dell'art. 129 c.p.p. ( Cass. S.U. 22/11/2000. DE Luca).
Tenuto conto, poi, della sentenza dei13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
04-03-2012 00:00
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