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Sentenza

Abuso di ufficio. Commissione assegnazione alloggi popolari.Ingiusto vantaggio ponendo acune persone, che non ne avevano diritto, nei primi posti della graduatoria
Abuso di ufficio. Commissione assegnazione alloggi popolari.Ingiusto vantaggio ponendo acune persone, che non ne avevano diritto, nei primi posti della graduatoria
Il Presidente e i componenti della Commissione per l'assegnazione di alloggi popolari del Comune rispondono di abuso d'ufficio nell'ipotesi in cui procurino un ingiusto vantaggio patrimoniale in favore di determinate persone, collocandole indebitamente nei primi posti della graduatoria, e arrechino un danno ingiusto ad un altro soggetto, non attribuendogli i punti aggiuntivi spettatigli in relazione alla antigienicità dell'alloggio.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 13 aprile 2012, n.14235 - Presidente Agrò – Relatore Rotundo

Fatto e diritto

 

1.-. Con sentenza in data 24-4-08 il Tribunale di Nicosia ha condannato A.S. , S.F. , F.M. e M.C. alla pena (condizionalmente sospesa) di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 81, 56, 110 e 323 c.p., per avere, nella qualità di Presidente (la S. ) e di componenti (gli altri) della Commissione per l'assegnazione di alloggi popolari nel Comune di Capizzi, tentato di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale in favore di una serie di persone, specificamente menzionate nel capo di imputazione, consistito nel non spettante piazzamento nei primi venti posti utili della graduatoria definitiva, nonché di arrecare un danno ingiusto a C.C.G. , consistito nel non avergli attribuito i punti aggiuntivi spettatigli in relazione alla antigienicità dell'alloggio (in (omissis). Con la medesima sentenza i predetti imputati sono stati condannati altresì al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese dalle predette parti civili sostenute, liquidate come da dispositivo.

2.-. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta, in data 18-2-10, in parziale riforma della predetta decisione di primo grado, concesse agli imputati le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione interna, ha ridotto la pena loro inflitta a mesi otto di reclusione ciascuno, con obbligo di rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo e con conferma della sentenza nelle restanti statuizioni.

3.-. Avverso quest'ultima sentenza del 18-2-10 hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, A.S. , S.F. , F.M. e M.C. , chiedendone l'annullamento.

4.-. A.S. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

In particolare, il ricorrente denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, là dove la Corte di Appello da un lato ha ritenuto legittima la scelta degli imputati di adottare una interpretazione elastica ed allargata dei requisiti per la antiigienicità dell'immobile, e, dall'altro, ha concluso che dall'esame della documentazione in atti non emergeva la prova di una valutazione sempre ispirata al rispetto dei criteri normativi fissati e coerente per tutti i candidati aspiranti agli alloggi. I Giudici di merito, in buona sostanza, non avrebbero in alcun modo indicato sulla base di quali emergenze processuali potesse sostenersi che il ricorrente avesse inteso favorire i candidati indicati nel capo di imputazione e non avrebbero specificato su quali elementi era stato ritenuto sussistente il dolo intenzionale.

5.-. S.F. denuncia in primo luogo travisamento del fatto. In particolare sottolinea che la Corte di Appello, contrariamente alle conclusioni del giudice di primo grado, ha ritenuto che fossero condivisibili e legittimi i criteri adoperati dalla Commissione e che fosse legittimo effettuare le valutazioni per il punteggio da attribuire per la antiigienicità dell'alloggio sulla base delle autocertificazioni degli interessati e sulla scorta dei certificati di consistenza immobiliare redatti dall'UTC di Capizzi. Su queste basi la Corte di merito ha escluso dal novero dei soggetti favoriti ben sette dei dieci concorrenti indicati nel capo di imputazione, ritenendo però integrata la condotta delittuosa con riferimento ai restanti tre soggetti (Sc. ; B. ; V. ), per i quali l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per l'antiigienicità dell'alloggio risultava effettuata dagli imputati sulla base dei dati rilevabili dalla sola autocertificazione allegata dagli interessati (attestante la presenza di una cucina sottotetto) in contrasto con la diversa rappresentazione desumibile dai certificati amministrativi in atti che avevano, invece, escluso la ricorrenza dell'elemento fattuale rappresentato dagli interessati in sede di certificazione. In realtà, però, contrariamente a quanto affermato dalla Corte Distrettuale, tali certificati non menzionerebbero affatto (né per negarla né per affermarla) la collocazione della cucina sottotetto o altrove, limitandosi a certificarne la superficie. In realtà le autocertificazioni ed i certificati di consistenza immobiliare avrebbe avuto diverso contenuto e avrebbero attestato dati diversi.

A parte il fatto che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che, contrariamente a quanto prescritto nel bando di concorso, fosse possibile dedurre il requisito della antiigienicità dai certificati di consistenza immobiliare e dalle autocertificazioni e non esclusivamente dal certificato della ASL, salvo poi relativamente alla vicenda della parte civile C. distaccarsi da tale principio.

Con ulteriori motivi di ricorso si denunciano ulteriori profili di manifesta illogicità della motivazione (nel punto in cui rileva la mancata attribuzione a C. del punteggio per l'antiigienicità invece attribuito a Cr. ; nel punto relativo alla 'richiesta di riesame' del punteggio attribuito a C. ; nel punto in cui afferma che gli imputati non avrebbero indicato alcuna giustificazione della attribuzione dei punteggi per l'antiigienicità a Sc. , B. e V. ).

Infine la ricorrente rileva la carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale dei presunti favoriti quale conseguenza diretta della condotta ritenuta abusiva, in ordine all'elemento soggettivo del reato ed al requisito della doppia ingiustizia.

6.-. F.M. e M.C. , con identici ma separati atti di ricorso, deducono:

1. Nullità della sentenza per mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, in quanto mentre nell'originaria imputazione la condotta ascritta agli imputati consisteva nell'avere attribuito arbitrariamente dei punteggi non spettanti a dieci concorrenti in violazione dell'art. 7 DPR 10352/72, con la sentenza di appello gli imputati stessi sarebbero stati ritenuti colpevoli per violazione dell'art. 97 Cost., per avere tenuto un comportamento non improntato ai principi di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione. In particolare la Corte di merito avrebbe ritenuto pienamente legittimi i criteri di attribuzione dei punteggi fissati dalla commissione escludendo la contestata violazione dell'art. 7 DPR 1035/72, ritenendo poi i prevenuti responsabili di altra ipotesi delittuosa per avere, in violazione dell'art. 97 Cost., assegnato un punteggio per antiigienicità a Sc. , B. e V. , pur in presenza di un certificato di consistenza asseritamene in contrasto con le dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari.

2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. In particolare, la Corte di Appello sarebbe caduta in insanabile contraddizione, là dove ha ritenuto, contrariamente alle conclusioni del Giudice di primo grado, che i criteri fissati dalla Commissione per l'attribuzione dei punteggi (segnatamente la scelta di interpretare in modo elastico ed allargato i requisiti per la antiigienicità dell'immobile) fossero assolutamente legittimi, considerando quindi legittimo l'uso delle autocertificazioni, salvo imputare agli imputati di non avere disatteso tali dichiarazioni (segnatamente quelle a firma Sc. , B. e V. ) in quanto in contrasto con la diversa rappresentazione desumibile dal certificato di consistenza formato dall'Ufficio Tecnico. A tali conclusioni si sarebbe giunti in base a un plateale travisamento del fatto, posto che dall'esame di detti documenti non risulterebbero i contrasti rilevati dalla Corte di Appello. Quanto alla ritenuta anomalia della valutazione della pratica C. , la Corte di Appello non avrebbe considerato che in quel caso ci si trovava in presenza di un numero di persone che occupavano l'alloggio esorbitante con conseguente sovraffollamento e non di una antigienicità.

3. Mancata valutazione e mancata assunzione di prove decisive a discarico (esame testimoniale del sindaco del Comune di Capizzi e esame dell'imputata S. ).

4. Mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 323 c.p.. Il requisito della 'doppia ingiustizia' (e cioè della condotta contraria a norme di legge o di regolamento e dell'evento costituito dal vantaggio patrimoniale) sarebbe stato male interpretato dai Giudici di merito, che avrebbero fatto coincidere l'ingiustizia del danno con la presunta ingiustizia della condotta, e cioè con l'attribuzione del punteggio in graduatoria. In ogni caso i ricorrenti avrebbero tenuto una condotta diretta a far conseguire all'ente il fine pubblico, senza porre in essere condotte discriminatorie tese a favorire alcuni aspiranti rispetto ad altri. Anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sarebbe rimasta indimostrata.

5. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla pena inflitta, ritenuta eccessiva, e alle statuizioni civili.

7.-. I ricorsi sono fondati.

La Corte di Appello di Caltanissetta, giungendo sul punto a conclusioni difformi da quelle alle quali erano pervenuti i Giudici di primo grado, ha ritenuto legittima (e pertanto non indicativa in re ipsa di alcun abuso) la scelta adottata dagli imputati di interpretare in modo elastico ed allargato i requisiti sui quali fondare il giudizio di antiigienicità dell'immobile, anche a prescindere da una specifica attestazione della Autorità Sanitaria e semplicemente operando sulla base degli elementi tecnici desumibili dalla certificazione di consistenza degli immobili rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Capizzi o anche solo da eventuali autocertificazioni allegate dagli interessati.

Su queste basi la Corte di merito ha escluso dal novero dei soggetti favoriti ben sette dei dieci concorrenti indicati nel capo di imputazione, ritenendo però integrata la condotta delittuosa con riferimento ai restanti tre soggetti (Sc. ; B. ; V. ), per i quali l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per l'antiigienicità dell'alloggio risultava effettuata dagli imputati sulla base dei dati rilevabili dalla sola autocertificazione allegata dagli interessati (attestante la presenza di una cucina sottotetto) in contrasto con la diversa rappresentazione desumibile dai certificati amministrativi in atti che avevano, invece, escluso la ricorrenza dell'elemento fattuale rappresentato dagli interessati in sede di certificazione.

Nei confronti di questi tre soggetti, quindi, la Corte di merito ha ritenuto contra legem la valutazione effettuata dagli imputati, essendo evidente che la Commissione - di fronte al contrasto tra gli elementi desumibili dalla autocertificazione e gli elementi ricavabili dalla certificazione amministrativa in atti - avrebbe dovuto privilegiare la rappresentazione della situazione di fatto rilevabile dal certificato, anziché quella desumibile dall'autocertificazione, essendo la funzione di tale ultimo atto venuta meno per effetto della diretta constatazione della realtà e relativa certificazione operate dalla Autorità Amministrativa a ciò preposta.

Queste conclusioni sono, però, state basate su una immotivata interpretazione dei certificati di consistenza redatti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Capizzi. Infatti dalla motivazione della sentenza di primo grado (che fornisce una adeguata descrizione di detti certificati) emerge chiaramente che i predetti certificati di consistenza si limitavano certificare l'entità della superficie degli immobili, senza neanche menzionare (né per negarla né per affermarla) la collocazione della cucina sottotetto o altrove.

In definitiva, le autocertificazioni ed i certificati di consistenza immobiliare sembrano avere avuto diverso contenuto e sembrano attestare dati diversi.

Ne deriva con tutta evidenza la possibilità di un travisamento del contenuto di detti certificati amministrativi operato dalla Corte di merito, che su questa interpretazione ha basato la sua decisione.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.

 

P.Q.M.

 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
Avv. Antonino Sugamele

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