L'Applicabilità art. 111 della Costituzione al processo tributario
L'applicabilità dell'art. 111 della Costituzione al processo tributario
1 L'irragionevole esclusione del processo tributario dall'applicazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sancisce, in ambito europeo, il principio del giusto processo. Esso, infatti, è rubricato “Diritto ad un equo processo” e recita testualmente: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”.
L'articolo sopra citato individua le caratteristiche che l'attività giurisdizionale deve possedere, e considera, il principio del giusto processo come un diritto fondamentale dell'uomo.
In esso è possibile rintracciare i principi cardine che in Italia sono stati rimarcati grazie all'articolo 111 della Costituzione. Esso fa riferimento, infatti, alla ragionevole durata del processo e alla necessità di un giudice indipendente ed imparziale. A ben vedere è del tutto assente un riferimento espresso al principio del contraddittorio. L'art. 6, infatti, sottolinea soltanto la necessità di una causa esaminata equamente ed in pubblica udienza.
Da quanto disposto dall'articolo in commento, si evince che esso non fa alcuno specifico riferimento ai processi tributari, menzionando le sole controversie “sui diritti e doveri di carattere civile”, da un lato, e “sulla fondatezza di ogni accusa penale”, dall'altro.
Da queste statuizioni si è dedotta la mancata possibilità di estensione dell'applicabilità dell'art. 6 della CEDU ai procedimenti legati al diritto pubblico, quali il processo amministrativo e tributario.
A tal riguardo, l'atteggiamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stato alquanto restrittivo. In generale, essa ha sostenuto, nelle varie pronunce, che in tali controversie, la natura pubblicistica delle questioni e degli interessi tutelati, escludono la possibilità che possano essere ricondotte al di sotto delle due categorie espressamente richiamate dall'art. 6 della CEDU .
Questo orientamento è stato confermato, da parte della Corte europea, nella sentenza Ferrazzini c. Italia . In tale pronuncia la Corte ha affermato: “la materia fiscale rientra ancora nell'ambito delle prerogative del potere d'imperio, poiché rimane predominante la natura pubblica del rapporto tra il contribuente e la collettività”.
In questo modo la Corte sottolinea la natura pubblica delle controversie tributarie sottraendole, così, all'applicazione delle regole del giusto processo europeo.
Questa tesi sostenuta dalla Corte non è più condivisibile. Oggi l'oggetto del processo tributario è costituito dal diritto del contribuente all'integrità del proprio patrimonio o, comunque, dal diritto di questo ad un'imposizione legittima da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il contribuente non versa più in una situazione di assoluta soggezione nei confronti dell'amministrazione e vanta, nei confronti di questa, una posizione di diritto soggettivo. Egli partecipa alle spese pubbliche, non in forza del potere d'imperio rivestito dall'amministrazione, bensì in virtù dell'art. 53 della Costituzione che testualmente recita: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Alla luce di tale principio costituzionale, il potere autoritativo dell'Amministrazione finanziaria è stato limitato al rapporto sostanziale e alle situazioni patologiche ovvero di mancato adempimento, da parte del contribuente, ai suoi doveri civici.
In definitiva, considerato che la Corte europea estende l'applicazione dell'art. 6 della CEDU ai processi civili in senso lato, e che il processo tributario tutela il diritto al patrimonio del privato-contribuente, è possibile concludere che anche le controversie tributarie possono essere ricomprese tra le controversie sui “diritti e doveri di carattere civile”, cui l'art. 6 della CEDU fa riferimento.
La Corte europea, dopo la sentenza Ferrazzini, ha mostrato l'intenzione di procedere a piccoli passi verso l'applicazione alle controversie tributarie dei principi del giusto processo europeo. In un primo momento ha esteso l'applicazione di tali principi a quelle controversie in cui il contribuente lamenti l'applicazione, nei suoi confronti, di sanzioni legate ad un tributo, rinvenendo in tali controversie i caratteri tipici del diritto penale . In un secondo momento, ha esteso l'applicazione dei principi del giusto processo europeo alle controversie che hanno per oggetto il rimborso di tributi indebitamente percepiti dallo stato .
Il professore Pasquale Russo, a proposito di queste aperture della Corte, afferma che tale atteggiamento sottolinea “un lento processo che potremmo definire di “democratizzazione” del giudizio tributario – tendente ad estendere le garanzie del fair proceeding anche a quest'ultimo” .
In realtà, un atteggiamento in linea con l'obiettivo della Convenzione europea suggerisce di ampliare, maggiormente, i principi del giusto processo europeo ed estendere la tutela dei diritti, da questo affermati, ad ogni controversia che abbia caratteri civili in senso lato, non preoccupandosi di attenzionare la natura pubblica o privata delle parti.
In Italia la L. cost. n. 2 del 1999, che ha riformato l'articolo 111 della Costituzione, ha reso esplicite alcune garanzie costituzionali già presenti nel testo fondamentale ma, soprattutto, ha creato un unico modello processuale, che costituisce il termine di paragone, cui tutti i processi giurisdizionali debbono ambire.
Le statuizioni generali, con cui esso esordisce al primo e al secondo comma, hanno reso possibile usando le parole di Comoglio, la creazione di “un'etica interna al processo fondata sui valori primari di giustizia procedurale, cui debbono interattivamente uniformarsi i comportamenti di tutti gli interpreti del dramma processuale” . Non è sostenibile l'idea che tale articolo fosse, semplicemente, attuativo, in Italia, delle garanzie offerte dall'art. 6 della CEDU. L'art. 111 della Costituzione si riferisce ad “ogni processo”, pertanto, è innegabile la sua possibile applicazione anche al processo speciale tributario. Questa novella costituzionale rappresenta “il frutto e il superamento migliorativo dell'art. 6 della Convenzione” .
L'articolo 111 avrebbe dovuto fornire la spinta perché si realizzasse la piena equiparazione del processo tributario con gli altri riti ordinari. In tal modo, tale rito avrebbe dismesso i panni di “giurisdizione minore” adeguandosi così ai principi delineati dall'articolo 111 della Costituzione.
Le due revisioni repubblicane del contenzioso tributario non hanno esitato a sancire la “specificità” di tale rito, riconoscendo a questa giurisdizione il carattere di giurisdizione minore.
La specificità di tale rito la si derivava dalla particolare materia trattata, dalla qualità dei suoi giudici, dalle loro origini, dall'esigenza di celerità e dalla natura documentale di tale rito.
Persino la Corte Costituzionale ha utilizzato, più volte, il principio della “tutela differenziata non irragionevole” per giustificare discipline processuali differenziate e la minor tutela offerta al contribuente .
Essa ha affermato, nello specifico, che la specificità del processo tributario deriva dalla particolarità del suo oggetto, riguardante: “la fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento e alla pronta riscossione dei tributi” .
La Corte, quindi, attrae il processo tributario al di sotto del modello costituzionale “flessibile”, un modello di giustizia, cioè, la cui disciplina non è delineata tanto dai principi costituzionali, bensì dalle scelte del legislatore ordinario, purché siano coerenti e ragionevoli. La Corte, nelle diverse pronunce, ha mantenuto sempre una concezione funzionalista del processo tributario, curandosi soltanto della tutela dell'interesse fiscale dello stato .
Si sono autorizzate, in questo modo, discipline poco rispettose dei principi processuali fondamentali in nome dell'interesse fiscale dello Stato. Tale tesi, però, non è più pienamente condivisibile. Oggi, l'interesse fiscale non gode più di quell'assoluta centralità cui godeva nel passato. Oggi, è posto al centro dell'attenzione l'interesse del contribuente, questo partecipa alle spese pubbliche non in virtù del potere d'imperio dell'Amministrazione finanziaria, bensì, in virtù della sua capacità contributiva, secondo il disposto dell'art. 53 della Costituzione.
In tal modo, si è rafforzato la cooperazione tra il privato e la parte pubblica, pertanto, sembra impossibile continuare a giustificare, in virtù dell'interesse fiscale, alcune discipline non in linea con il giusto processo.
L'obiettivo che la novella Costituzionale intendeva realizzare, era quello della creazione di un modello processuale, con alcune regole fondamentali, cui tutti i processi avrebbero dovuto uniformarsi. Ciò non significa che ogni peculiarità, o ogni disciplina specifica di un particolare rito, deve considerarsi illegittima. Ogni rito può conservare le sue specificità, purché non in contrasto con le regole processuali fondamentali. In ultimo, la Costituzione Repubblicana “mentre tuttora consente le specialità, sembra non tollerare più le anomalie” .
La normativa processuale tributaria, soprattutto dopo il 2002, sembra inadeguata a soddisfare le esigenze di tutela che i giudici debbono garantire. Basta riflettere sul fatto che un intero settore così delicato ed importante, quale è la giustizia tributaria, è ancora interamente affidata ad un giudice onorario.
Il legislatore dovrebbe avere sempre ferma l'attenzione sul modello del giudice ordinario, creando, così, un modello di giudizio ad esso ispirato. In seguito potrebbe creare in materia tributaria, alcuni riti speciali capaci di soddisfare particolari esigenze di tutela, differenziandosi, in tali casi, dal rito ordinario .
L'autore Alessandro Giovannini, riflettendo sull'importanza dei beni giuridici, cui il processo tributario ha il dovere di tutelare, individua una possibile soluzione per garantire il rispetto, da parte di questo, del principio del giusto processo. Bisognerebbe, secondo l'autore, attrarre il processo tributario al di sotto del modello processuale “forte”. Un modello processuale in cui la giustizia sarebbe garantita da regole “superprimarie” offerte, oltre che dalla Costituzione, anche dal rispetto dei trattati internazionali .
2. La necessità di un giudice togato, realmente indipendente, terzo ed imparziale.
La caratteristica che incide maggiormente, in senso negativo, sulla giustizia tributaria è la mancanza di un giudice togato che mostri le sue doti di indipendenza, terzietà ed imparzialità.
In ogni epoca il giudice ha rappresentato il soggetto dedito alla risoluzione di controversie e per questo, nel tempo, gli sono stati riconosciuti alcuni connotati che individuano in esso il riflesso della giustizia e dell'equilibrio. Il giudice ha sempre rivestito una funzione di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la legge e, nel caso qui esaminato, nei rapporti tra cittadino e fisco. Il giudice tributario, essendo un soggetto terzo rispetto alle parti, garantisce il giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti, tutti meritevoli di tutela e, grazie alle sue qualità, permette al cittadino di sentirsi garantito rispetto ai possibili abusi dell'Amministrazione finanziaria. Per questi motivi, l'indipendenza, la terzietà e, quindi, l'imparzialità sono connotati che l'organo giudicante necessariamente deve possedere.
In dottrina è abbastanza diffusa l'idea che tali principi non rappresentino il frutto della novella costituzionale del 1999, bensì, costituiscano l'esempio di un modello costituzionale di processo già immanente nel nostro ordinamento . È indiscutibile, infatti, che il nuovo articolo 111 abbia riportato l'attenzione sulla figura del giudice e la relativa attività giurisdizionale, creando un nuovo parametro costituzionale, cui tale attività deve rifarsi; è innegabile, però, che i principi di indipendenza e di imparzialità si possono ritrovare, ben definiti, anche in altre parti della Costituzione.
Gli articoli della Costituzione, cui è possibile fare riferimento, per ritrovare i principi processuali oggetto di discussione, sono, ad esempio, l'art. 25 della Costituzione che sancisce il principio della naturalità e precostituzione del giudice ; gli articoli del titolo IV della Costituzione, rubricato “La Magistratura”, ed in particolare, gli artt. 101 e 108 che sanciscono l'indipendenza degli organi giurisdizionali e la dipendenza di questi soltanto dalla legge.
L'art. 111 della Costituzione, pertanto, funge da raccordo nei confronti di questi principi processuali, già definiti in Costituzione e, troppo spesso, non rispettati. Esso quindi, facendo espresso riferimento al giusto processo, rappresenta una summa di principi già rintracciabili nel nostro ordinamento ed anche in quello europeo ed internazionale .
Terzietà ed imparzialità del giudice, oltre a rappresentare una qualità intrinseca della figura giurisdizionale, sono stati considerati, di frequente, come dei sinonimi, rappresentativi di un'unica qualità. È, invece, necessario distinguerli, in quanto, la terzietà attiene al modo di essere del giudice, mentre l'imparzialità attiene al modo di agire e di decidere.
È necessario, inoltre, sottolineare la differenza tra queste e l'indipendenza, che costituisce un'altra qualità indefettibile dell'organo giurisdizionale. Mentre “l'imparzialità concerne la funzione, l'indipendenza attiene all'ufficio” , pertanto, l'indipendenza è un requisito che deve sussistere sempre, ancor prima dell'instaurazione della lite, la terzietà e l'imparzialità vengono valutate in relazione alle parti e agli interessi coinvolti nel caso concreto.
In definitiva, l'indipendenza è un connotato attinente alla struttura e all'organizzazione dell'organo giudicante, che risulta soggetto soltanto alla legge e non può subire condizionamenti provenienti dall'esterno o anche dall'interno. Secondo Vezio Crisafulli i giudici devono assoggettarsi soltanto alla legge e “sono liberi ed indipendenti proprio in quanto dipendenti solo dalla legge” .
La terzietà, invece, è considerata come una necessaria ed assoluta estraneità del giudice rispetto alle parti ed agli interessi coinvolti.
Dal possesso di questi due fondamentali requisiti discende la maggiore o minore imparzialità dell'organo giurisdizionale. L'autorevole professore Aldo Sandulli affermò che: “tutti i giudici debbono giungere attraverso il proprio esclusivo ragionamento e ascoltando esclusivamente la propria coscienza – e non per imposizione o influenza di altri soggetti – all'adempimento della loro funzione che consiste nell'applicazione della legge al caso da decidere” .
Imparzialità, pertanto, significa giudicare in modo equo, decidendo, in modo assolutamente neutrale, quale degli interessi contrapposti, tutti degni di tutela, debba prevalere nel caso concreto. Imparzialità significa anche acquisire la consapevolezza che le due parti, pubblica e privata, hanno interessi e poteri differenti; per questo motivo, compito del giudice deve essere quello di riequilibrare tali posizioni, tutelando, soprattutto, la parte debole.
All'articolo 111 della Costituzione bisogna riconoscere, innegabilmente, il merito di aver riacceso i riflettori su tali principi processuali, però, come è possibile costatare dalle riflessioni, su riportate, della dottrina, è facile intuire che esso è stato oggetto di studio e attenzioni anche in un passato ormai non troppo recente. Grande importanza ha avuto anche il ruolo svolto dalla Corte Costituzionale che, di imparzialità ed indipendenza, parlò ancor prima del 1999. Essa definì l'imparzialità come regola attraverso la quale dare valore ad ogni altra garanzia processuale. La Consulta definì il giusto processo come un contenitore “in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio”, e continua affermando che esso “comprende l'esigenza di imparzialità del giudice: imparzialità che non è che un aspetto di quel carattere di terzietà che connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio” .
Nessuno, quindi, dubita dell'importanza di una figura giurisdizionale in possesso di questi requisiti sopra delineati. Ciò è sinonimo di giustizia ed equità della decisione. Nulla quaestio nel campo del diritto civile, del diritto penale, del diritto amministrativo e nei relativi processi. In queste materie a giudicare è un giudice ordinario, vincitore di un concorso pubblico, che ha acquisito uno status professionale che si contraddistingue proprio per le sue qualità di indipendenza e terzietà. Essi si sono dotati, inoltre, di un organo di auto-governo , anch' esso sinonimo di garanzia che assicura, per il giudice, la sua qualità di organo al di sopra delle parti.
Nella materia tributaria, anche se spesso si è additato come modello il giudice ordinario, tutto quanto ancora non è stato realizzato.
Nonostante le diverse riforme, succedutesi negli anni, la giurisdizione tributaria continua ad essere affidata ad un corpo di giudici onorari, non professionali, per i quali, quindi, l'attività giurisdizionale non costituisce l'unica attività o non costituisce l'attività principale. Nonostante queste figure vengono scelte da categorie professionali che dovrebbero garantire la competenza, nonostante sia stato previsto un complesso regime di incompatibilità, di astensione e ricusazione, continuano a persistere due ordini di problemi. Il primo è costituito dalla qualità dei giudici tributari, che si caratterizzano per la loro scarsa professionalità e per non avere mai rivestito la qualifica di giudice togato, continuando ad essere un giudice onorario e non a tempo pieno. Il secondo problema è costituito dalla stretta interdipendenza tra tali giudici e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che costituisce una delle parti in causa. Esso, infatti, contribuisce alla nomina e alla retribuzione dei giudici tributari, presenta al Parlamento la relazione annuale sull'andamento della giustizia tributaria; infine, da esso dipende il personale amministrativo impiegato presso le Commissioni Tributarie. Tutto ciò rappresenta un ingiustificabile disprezzo verso la terzietà e l'imparzialità del giudice.
Spesso questa irragionevole diversità è stata giustificata, anche dalla suprema Corte, grazie alla “specificità” della materia tributaria. Tale collegio, in virtù del principio della “tutela differenziata non irragionevole”, ha reso possibile l'adozione di forme processuali in evidente contrasto con i principi del giusto processo .
Questa situazione desta scalpore, soprattutto, se si considera la grande importanza che riveste la giustizia tributaria. Essa funge da filtro, tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, in un settore assai delicato quale è quello delle spese pubbliche e della partecipazione ad esse da parte del cittadino. La giustizia tributaria deve, quindi, garantire il difficile equilibrio tra l'interesse fiscale dello Stato e la tutela del contribuente contro possibili abusi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
In definitiva, la necessità di un giudice togato, realmente indipendente, terzo ed imparziale è sinonimo di garanzia sia per il contribuente che riceve un riscontro giurisdizionale, evitando, così, di subire l'arbitrio dell'Amministrazione finanziaria, ma anche per la stessa amministrazione che potrà fare affidamento su di un giudice libero da qualsiasi condizionamento politico, sociale e burocratico.
Lo scalpore è destinato a crescere se si analizzano i sistemi processuali tributari degli altri Paesi europei. In Germania la giurisdizione tributaria è formata da diciannove Tribunali di primo grado. Ognuno di essi è composto da cinque componenti, tre togati e due laici, quest'ultimi, però, non prendono parte della decisione. In Spagna e in Francia i giudici tributari rappresentano delle sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria o amministrativa, anch'essi, quindi, sono giudici togati.
Tale studio comparato offre lo spunto per riflettere sull'urgenza di una riforma del sistema processuale tributario. La necessità di un giudice togato è imposta, quindi, oltre che dai principi costituzionali, anche dall'esigenza di adeguare l'ordinamento italiano a quello degli altri Paesi europei.
I tempi sono ormai maturi per la realizzazione di una riforma che, seguendo l'esempio di talune legislazioni straniere, crei la figura di un giudice tributario togato e, allo stesso tempo, particolarmente esperto nella materia. Occorre, quindi, un vero giudice professionale e indipendente dalla pubblica amministrazione.
Soltanto in questo modo potrà annullarsi il divario rispetto alla giurisdizione civile, realmente indipendente e sovrana. Soltanto attraverso una riforma strutturale, la giurisdizione tributaria può svestire i panni di giurisdizione minore e abbandonare il ruolo di “giurisdizione di pronto soccorso dell'amministrazione finanziaria ”. Quest'ultima qualità, di certo, non le fa onore dato che mina l'imparzialità delle commissioni e la loro posizione di assoluta equidistanza dalle parti.
Un altro problema che affligge la giustizia tributaria è la carenza di professionalità dei suoi giudici. Questo è, infatti, quanto è risultato dal I° Congresso Nazionale dei Giudici tributari, svoltosi a Venezia il 22 e 23 ottobre 2004. In tale sede si è constatata la lontananza dal traguardo auspicato dalla legge-delega n. 431 del 30 dicembre 1991 che prevedeva la “piena qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche ed economiche acquisita anche con l'esercizio professionale protrattosi per almeno dieci anni di attività professionale”.
Discutibili sembrano, a tal riguardo, i requisiti per la nomina a giudice tributario. Bisogna comprendere che la laurea, anche in giurisprudenza, non offre un'adeguata conoscenza della materia tributaria, lo stesso problema riguarda, ad esempio, gli impiegati civili dello Stato che possono avere svolto attività assai lontane o addirittura estranee alla materia tributaria.
La professionalità è uno dei pilastri portanti dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice. Soltanto il giudice, realmente esperto e competente, riesce a formare in modo indipendente il proprio convincimento, senza cedere a condizionamenti di sorta. In caso contrario difficilmente, il giudice, adotterà una decisione frutto del suo reale convincimento.
Il requisito della professionalità, se viene a mancare, può minare anche il principio della collegialità. Questo, grazie alla partecipazione dell'intero collegio all'adozione della decisione finale, garantisce una decisione più meditata, frutto dell'incontro di diversi punti di vista e, quindi, maggiormente in grado di far coincidere la realtà e la verità processuale. Nel caso delle Commissioni Tributarie non sempre ciò avviene, spesso, “tanto più il caso è difficile, tanto più il Presidente è solo e privo d'aiuto, il Collegio si dissolve e la decisione diventa un rito solitario del Presidente” .
Per eliminare questo deficit di professionalità occorre moltiplicare i corsi di addestramento ma, soprattutto, è necessario consentire l'accesso, all'interno delle commissioni, ai professionisti attraverso un concorso pubblico, realmente selettivo e garante di indipendenza ed imparzialità.
Occorre abbandonare la via della “tutela differenziata non irragionevole”. Occorre riconoscere al giudice tributario, e alla relativa giurisdizione, pari dignità di quella civile. Per raggiungere tale obiettivo è necessario riconoscere ad essi pari doveri. Ciò significa che il giudice tributario dovrà essere un giudice togato, che svolge la sua attività a tempo pieno ed in modo professionale. Come suggerisce la legge-delega del 1991, occorre una magistratura ordinaria, vincitrice di un concorso pubblico. Questa necessariamente si dovrà servire di alcuni membri estranei, dotati di particolari competenze, per decidere alcune controversie che necessitano di valutazioni tecnicamente complesse. La creazione di queste sezioni specializzate permetterebbe di affrontare con competenza l'elevato tecnicismo della materia.
Per concludere, se è pur vero che bisogna ridurre al minimo le giurisdizioni speciali, è anche vero che di queste non possiamo fare a meno del tutto. Esse soltanto sono in grado di soddisfare, assieme al bisogno di terzietà ed imparzialità, anche lo standard di competenze necessarie per affrontare gli aspetti tecnici di una materia come quella tributaria.
3. Il sistema di reclutamento e la nomina del giudice tributario.
La terzietà e l'indipendenza del giudice, assieme alla sua professionalità, sono i pilastri su cui si regge l'imparzialità dell'organo giurisdizionale. Maggiore sarà la tutela offerta alle prime e maggiore sarà la possibilità di una decisione giusta ed imparziale.
Terzietà ed indipendenza, malgrado siano entrambe preordinate alla tutela dell'imparzialità del giudice, rappresentano due connotati assai distanti tra loro. L'indipendenza, nello specifico, rappresenta una caratteristica strutturale, definibile a priori, prima dell'instaurazione della lite, che vuole per il giudice, secondo il combinato disposto degli articoli 101 e 108 della Costituzione, l'assenza di vincoli provenienti dallo stesso ufficio di appartenenza o da altre autorità. In tal senso il giudice sarà libero ed indipendente in quanto dipendente soltanto dalla legge .
Essendo l'indipendenza un requisito attinente alla struttura organizzativa dell'organo giurisdizionale, a nulla valgono, per la sua tutela, le regole sull'astensione e ricusazione del giudice. Occorre risolvere il problema alla fonte, curando con dedizione la nomina dei giudici e il sistema per il loro reclutamento. In tal modo, eliminando la possibilità di ingresso di soggetti a rischio, è maggiormente tutelata, indirettamente, l'imparzialità della decisione che l'organo dovrà adottare.
Nella selezione dei giudici delle Commissioni Tributarie, in particolare, si è posto il problema di contemperare, da un lato, l'esigenza di indipendenza e, quindi, terzietà ed imparzialità del giudice e, dall'altro, l'esigenza di assicurare il reclutamento, all'interno delle commissioni, di personale particolarmente specializzato nella materia. Le norme relative al sistema di reclutamento e all'incompatibilità hanno cercato di realizzare un compromesso tra l'esigenza di imparzialità, la qualità di giudice speciale, e la natura non professionale dell'incarico di giudice tributario.
I giudici delle Commissioni Tributarie sono nominati con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Quest'ultimo valuta i requisiti di chi aspira a diventare giudice ed effettua la scelta secondo una graduatoria fatta in base a punteggi e criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 545 del 1992.
In tal modo il legislatore ha inteso eliminare ogni forma di discrezionalità nella nomina di tali giudici, imponendo il rispetto di alcune graduatorie formate con criteri oggettivi. Inoltre, ha reso partecipe di tale procedimento l'organo di autogoverno della giustizia tributaria, per garantire, così facendo, l'indipendenza dei giudici tributari.
In realtà, il difetto più grande è rimasto inalterato. Con le riforme succedutesi negli anni si è fatto tanto ma non si è deciso di effettuare il vero salto di qualità. Purtroppo i giudici tributari, ancora oggi, non sono dei giudici togati, non risultano vincitori di un concorso pubblico, non acquisiscono lo status di magistrato ordinario che permetterebbe loro di distinguersi proprio per la loro indipendenza e terzietà. Inoltre, assieme al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è una delle parti in causa, continua a partecipare alla nomina di tali giudici. Troppo stretti sono, ancora oggi, i rapporti tra tale Consiglio e il Ministero, che continua ad essere partecipe di ogni aspetto della vita delle Commissioni, eliminando la possibilità di un giudice terzo ed imparziale.
I requisiti per la nomina a componente delle Commissioni Tributarie sono indicati agli artt. 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 545 del 1992. Essi, secondo il professore Francesco Tesauro, costituiscono il “punctum dolens” della giurisdizione tributaria , non rispettano affatto la legge delega, a norma della quale i giudici tributari devono essere in possesso di “adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche, acquisita con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali” . Pertanto, desta perplessità quanto disposto all' articolo 4 del D. Lgs. n. 545 del 1992 che, per la nomina di alcuni soggetti, si “accontenta” della loro esperienza professionale non altamente qualificata o del loro semplice status di laureato.
L'articolo 3 del D. Lgs. n. 545 del 1992 individua i requisiti per la nomina dei Presidenti delle commissioni, provinciali e regionali, nonché dei Presidenti e vice-presidenti delle sezioni. A garanzia della terzietà ed imparzialità del giudice, essi devono essere scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo. Possono svolgere, invece, il ruolo di vice-presidente coloro che siano magistrati o abbiano ricoperto il ruolo di giudici tributari per almeno cinque anni, nel caso delle Commissioni Tributarie Provinciali, e per almeno dieci anni, nel caso di quelle regionali, occorre, inoltre, essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
Gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 545 del 1992 individuano i requisiti che occorrono per la nomina, rispettivamente, a componente delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Oltre alle perplessità che tali articoli destano per non aver rispettato la legge delega n. 431 del 1991, sono stati sollevati dei dubbi di costituzionalità in riferimento all'articolo 107 della Costituzione . Anche per il giudice tributario dovrebbe valere quanto disposto, da questo articolo, al terzo comma, secondo la quale: “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”, per questo motivo sembra inspiegabile il divario dei requisiti richiesti per accedere alle Commissioni Tributarie Regionali , rispetto a quelli richiesti per quelle provinciali .
Le disposizioni in esame stabiliscono, quindi, i presupposti per procedere alla nomina di un determinato soggetto, individuando le qualità soggettive di cui deve essere in possesso per entrar a far parte delle commissioni. Gli articoli 4 e 5 sembrano, quasi, l'uno la copia dell'altro. I requisiti richiesti, per la nomina dei giudici di entrambi le categorie, sono assai simili, aggravati, nel caso delle Commissioni Tributarie Regionali, dalla maggiore esperienza richiesta per rivestire la qualità di giudice d'Appello. Qualche esempio può essere costituito dai dipendenti civili dello Stato, questi, per essere nominati all'interno delle Commissioni Tributarie Provinciali, devono aver svolto almeno dieci anni di servizio, di cui almeno due in una qualifica per la quale è richiesta la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, mentre, per essere nominati tra i giudici d'Appello devono aver svolto servizio, per almeno dieci anni, in qualifiche per le quali sono richieste tali lauree.
Le professionalità coinvolte, cui viene riconosciuto il possesso dei requisiti idonei per la nomina a giudice tributario, sono assai disparate. Per questo permangono forti perplessità sull'idoneità di queste figure ad assicurare la giusta professionalità a tale giudice.
Nello specifico, possono essere sollevati due ordini di problemi. In primis, per particolari categorie non si richiede l'esperienza decennale, così come la legge delega aveva previsto. Inoltre, quando tale esperienza è richiesta, non ci si assicura che quel determinato soggetto si sia occupato, nella sua carriera, di questioni attinenti alla materia tributaria. È questo il caso degli impiegati civili dello Stato che possono aver prestato il loro servizio, seppur per più di dieci anni, in materie completamente estranee a quella tributaria.
Infine, riguardo al secondo ordine di problemi, l'art. 4, in particolare, fa riferimento ad alcune professioni, quali gli ingegneri, i periti edili, gli agronomi, che non hanno per oggetto né attività giuridiche né prettamente economiche. Queste ultime categorie, assieme ai semplici laureati, da almeno due anni, in giurisprudenza o in economia e commercio, sono le professionalità più controverse tra quelle elencate agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 545 del 1992, quelle che, più di tutte, pongono a repentaglio la professionalità e, di conseguenza, l'imparzialità del giudice tributario.
Accanto a quelli sopra elencati, l'art. 7 del decreto legislativo n. 545 indica i requisiti generali di cui tutti i componenti delle Commissioni Tributarie devono essere in possesso. Essi debbono essere cittadini italiani, deve esser riconosciuto loro l'esercizio dei diritti civili e politici, non devono aver riportato condanne per delitti comuni non colposi, non devono essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, non devono aver superato, al momento della nomina, il settantaduesimo anno di età, devono godere dell'idoneità fisica e psichica e stabilire la propria residenza nella regione ove ha sede la Commissione tributaria.
Il decreto legislativo n. 545 continua poi, all'art. 8, con una norma che disciplina le diverse cause di incompatibilità che riguardano la figura del giudice tributario. Queste mirano alla tutela dell'indipendenza e della terzietà del giudice e, come più volte ribadito, indirettamente, all'imparzialità delle sue decisioni.
Le modifiche che, nel corso degli anni, ha subìto il regime dell'incompatibilità, dimostrano la voglia di potenziare la tutela di questi principi processuali fondamentali. D'altra parte però, escludendo la possibilità che operino, all'interno delle commissioni, professionisti a stretto contatto con il contribuente, e ammettendo, invece, categorie professionali che operano nei settori più disparati, risulta pregiudicata la professionalità di questi organi giurisdizionali.
Nell'ormai lontano passato, il D.P.R. n. 636 del 1972, in tema di incompatibilità, stabiliva che, durante l'incarico, i componenti delle Commissioni Tributarie “non potevano assistere o rappresentare contribuenti in vertenze tributarie” . La disciplina di tale istituto era, quindi, poco approfondita e sistematica.
Nel 1992 venne creato un regime di incompatibilità molto più analitico che, accanto alle incompatibilità comuni, colpiva i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, gli appartenenti al corpo della Guardia di finanza, gli ispettori tributari, i prefetti, coloro che ricoprivano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici e, in generale, tutti coloro che svolgevano attività di assistenza e rappresentanza dei contribuenti, nelle controversie tributarie, contro l'Amministrazione finanziaria.
Nel 1997, la legge n. 449, introdusse a quest'ultimo periodo l'inciso “in qualsiasi forma” ed introdusse, inoltre, come nuova ipotesi di incompatibilità, l'attività di consulenza tributaria. Mentre, la legge n. 342, del 21 novembre del 2000, ha sancito che l'incompatibilità opera anche nei confronti di chi svolge tale attività di assistenza e rappresentanza dei contribuenti “in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione”.
Pertanto, non è causa di incompatibilità la professione di avvocato, commercialista, ragioniere, ma la loro connessione, anche saltuaria, con la materia tributaria. Qualsiasi forma di consulenza tributaria è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di giudice, poiché esso, oltre ad essere terzo ed imparziale, deve anche apparire tale .
Nell'ordinamento italiano la professione forense e l'esercizio, in via onoraria, di attività giurisdizionali non sono in astratto incompatibili. Esse entrano in conflitto solo nell'ambito territoriale in cui la professione forense è esercitata e, sol in tal caso, determina la decadenza dall'incarico . Nel caso dei giudici tributari, nonostante la Commissioni abbiano una competenza territoriale limitata, non è prevista alcuna limitazione e l'incompatibilità è prevista in assoluto. Tale disparità appare a dir poco incomprensibile.
Anche l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità, con la L. n. 342 del 2000, alle attività professionali svolte in maniera sporadica ed occasionale ha destato qualche problema in sede di applicazione. È stato sostenuto che la terzietà del giudice risulta pregiudicata soltanto da un'attività di consulenza svolta in via abituale. Questa priva il giudice della necessaria serenità e fa venir meno la sua immagine di organo terzo. La stessa attività, svolta in modo occasionale, non è idonea ad incidere sulle decisioni del giudice .
Quest'orientamento non ha trovato pieno riconoscimento, poiché, in altri casi, è stato sostenuto l'incompatibilità tra le professioni anche in caso di attività sporadica ed occasionale .
Il regime dell'incompatibilità, a conferma della tendenza verso il rafforzamento dei principi processuali di cui all'art. 111 della Costituzione, ha subìto una nuova revisione grazie alla legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Le modifiche introdotte hanno determinato uno svuotamento delle Commissioni, nonché la paralisi delle stesse .
È stata soppressa la lettera f) dell'articolo 8, per cui, grazie a tale revisione, oggi anche gli ispettori tributari possono acquisire la qualità di giudice.
Anche la lettera i) è stata oggetto di modifica, introducendo tra le ipotesi di incompatibilità “la consulenza a qualsiasi titolo”. Da un'interpretazione letterale della legge si evince che qualsiasi attività di consulenza, anche in materia non fiscale, genera un'ipotesi di incompatibilità.
Inoltre, la nuova lettera 1bis), che ha sostituito la lettera m), ha previsto un'incompatibilità assoluta per gli iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e per il personale dipendente che continuano a svolgere le attività individuate nella lettera i) .
La modifica suddetta risulta, difficilmente, compatibile con gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 545, inoltre, tali ipotesi di incompatibilità assolute hanno determinato uno svuotamento delle Commissioni Tributarie, dato che, la componente più numerosa è costituita dai professionisti iscritti in albi professionali e ruoli.
Infine, sono state introdotte ipotesi di incompatibilità relative che colpiscono il coniuge o convivente, i parenti fino al secondo grado e gli affini in primo grado che, iscritti in albi professionali, esercitano le attività di cui alla lettera i). Diversamente dalla vecchia lettera m), tale incompatibilità riguarda, non solo coloro che svolgono questa attività nel territorio in cui ha sede la Commissione, bensì, coloro che operano in province confinanti, nel caso delle Commissioni Tributarie Provinciali, e in regioni confinanti, nel caso delle Commissioni Tributarie Regionali.
Questo regime di incompatibilità, così severo ed impeditivo, è sconosciuto ai giudici delle altre giurisdizioni, pertanto, risulta lesivo del principio di uguaglianza.
In ultimo, è degno di nota questo atteggiamento poco meditato del legislatore che, in cambio di una riforma davvero risolutiva, che affidasse la giurisdizione tributaria a giudici professionali, a tempo pieno, realmente terzi rispetto alle parti, ha previsto un regime in grado, soltanto, di paralizzare l'attività di tali organi, pregiudicando la professionalità degli stessi, senza rilevanti risultati in termini di terzietà ed imparzialità.
4. L'astensione e la ricusazione del giudice tributario.
L'ordinamento costituzionale italiano pone, come requisito essenziale della figura giurisdizionale, la sua terzietà, ovvero la totale estraneità rispetto alle parti e agli interessi contrapposti da definire. La terzietà è un connotato che occorre valutare in concreto, ovvero dopo l'instaurazione della lite e in relazione alle parti stesse. Può ben accadere che un determinato collegio, validamente costituito in astratto, presenti interessi, nel caso concreto, che possano minare la sua imparzialità. Queste sono le c.d. situazioni “patologiche” che l'ordinamento affronta attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione.
Questi rimedi sono delineati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Esso, al primo comma, effettua un rinvio all'articolo 51 del c.p.c., prevedendo, anche per il giudice tributario, le ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal c.p.c. “in quanto applicabili”.
Prevede poi, al secondo comma, due ipotesi di astensione tipiche del settore tributario.
L'art. 51 descrive cinque casi in cui il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
L'ipotesi prevista sub 1) non desta particolari problemi dato che, anche il giudice, in veste di contribuente, può avere interesse su una causa che riguarda un'identica questione.
Riguardo ai rapporti di parentela, rapporti di credito o debito, delineati sub 2) e 3), tali ipotesi sembrano fare riferimento, più verosimilmente, alla sola parte privata, a meno che non si voglia riferire tali motivi di astensione al dirigente, piuttosto che all'ente impositore .
Le ipotesi previste sub 4), talvolta, sono assolutamente incompatibili con il processo tributario. Basta riflettere sull'impossibilità, per il giudice, di deporre come testimone, data l'inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario .
Infine, anche le ipotesi previste sub 5) possono configurarsi soltanto nei confronti della parte privata nel caso in cui il giudice abbia svolto, nel passato, altre attività in qualità di professionista .
L'art. 6 continua, al secondo comma, affermando che “il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti”.
Riguardo ai rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione con le parti, la ratio di tale disposizione sta nel fatto che, almeno sino al nuovo regime di incompatibilità, delineato dalla L. n. 155 del 2011, i giudici venivano reclutati, quasi esclusivamente, tra i professionisti che potevano avere intrattenuto, nel passato, rapporti di lavoro con le parti.
Con riferimento, invece, alla prima parte dello stesso secondo comma, l'art. 13 è stato abrogato dal D.P.R. n. 115, del 30 maggio 2002 e tale disposizione è stata trasfusa all'articolo 139, secondo comma, dello stesso D.P.R. Questo dispone che “i giudici tributari che fanno parte della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti delle commissioni”.
Cesare Glendi ha sostenuto l'identità di ratio tra quest'ultima ipotesi di astensione e quella prevista dall'art. 51 del c.p.c. In entrambi i casi si tende ad evitare che il giudice, nel decidere, sia condizionato dal ragionamento logico svolto in altre fasi o in altri gradi del giudizio .
Anche la Corte Costituzionale si è espressa in tal senso, sostenendo che l'imparzialità può venir meno a causa della forza della prevenzione, cioè “da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento” .
In un primo momento l'obbligo di astensione per il giudice fu previsto solo per i casi in cui esso avesse partecipato ad un diverso grado del giudizio .
In seguito la Corte Costituzionale stabilì che il diritto ad un giudice terzo ed imparziale è violato quando il giudice “nel decidere abbia a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito”. Per questo motivo l'obbligo di astenersi, per il giudice, ricorre, non solo nel caso di decisioni assunte in un diverso grado del giudizio, bensì, anche nel caso di decisioni assunte in una fase autonoma dello stesso procedimento . Grazie al mutato atteggiamento della Corte, e al nuovo articolo 111 della Costituzione, fu riconosciuta la rilevanza della forza della prevenzione come motivo di astensione obbligatoria per qualsiasi giudice, sia esso penale, civile, amministrativo o tributario.
Nel processo tributario, l'art. 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992 prevede, in caso di danno grave ed irreparabile per il contribuente, se il ricorso non appare manifestamente infondato, la possibilità per questo soggetto di chiedere, alla Commissione Tributaria Provinciale, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. È prevista l'insussistenza di tale potere cautelare in capo alla Commissione Tributaria Regionale, anche quando si faccia espressa richiesta di pronuncia di sospensione in quella sede .
Il giudice deve accertare l'esistenza, quindi, del fumus boni iuris e del periculum in mora. Anche questo comporta una valutazione, seppur sommaria, dell'oggetto del processo e può condizionare il giudice nella sua futura decisione. Pertanto, anche in questo caso si ha un'ipotesi di astensione obbligatoria.
A tal proposito, si deve segnalare un'interessante caso di astensione del giudice, il quale ha motivato la propria decisione sul rilievo che per giungere all'adozione dell'istanza cautelare, “ai fini della verifica del periculum in mora e del fumus boni iuris necessariamente si è dovuto esaminare anche solo a livello deliberatorio, ma, comunque, con un minimo di approfondimento, il merito e che, pertanto, è venuta a configurarsi una situazione simile a quella prevista come causa di astensione nel n. 4 dell'art. 51 c.p.c.”
D'altra parte è stato sostenuto che tale tutela, nel caso dell'art. 47, potrebbe tradursi in un utile strumento per eludere il principio del giudice naturale. Allora, “per evitare questo inconveniente e permettere l'operare della forza della prevenzione quale causa di astensione obbligatoria, sarebbe necessario l'introduzione di un giudice tributario dell'urgenza” .
Nel caso in cui il giudice non rispetti l'obbligo di astensione, le parti hanno facoltà di chiederne la ricusazione. In passato, la giurisprudenza affermò la natura amministrativa per il procedimento relativo all'istanza di ricusazione. Per questo la parte ricusante vantava una posizione di interesse legittimo rispetto al provvedimento finale .
Questa posizione risultò in contrasto con il nuovo articolo 111 della Costituzione, che prevedeva il diritto, per le parti, ad un giudice terzo ed imparziale. Per questo motivo, visto che l'istanza di ricusazione tutelava un diritto soggettivo, doveva godere di carattere giurisdizionale . In definitiva, il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte che, se non lo esercita entro il termine previsto dall'art. 52 del c.p.c., non ha più alcun mezzo processuale per far valere il vizio in questione.
Degno di nota è stato l'intento del legislatore di introdurre, all'interno del D. Lgs. n. 546, un articolo che disciplinasse gli istituti su descritti. Esso, assieme, agli articoli 4, 5 e 8 del D. Lgs. n. 545 del 1992, rappresentano le poche disposizioni a tutela dell'indipendenza e della terzietà del giudice tributario.
Ancora una volta, però, l'intervento del legislatore poteva realizzarsi in modo più sistematico. In particolare, esso avrebbe dovuto sganciarsi, in questo caso, dalle norme del c.p.c. e prevedere alcuni motivi di astensione, tipici del processo tributario, in relazione alla specificità della materia e alla particolare modalità di reclutamento dei suoi giudici .
5. Il ruolo dell'art. 59 del D. Lgs. n. 546 del 1992 a garanzia della terzietà ed imparzialità del giudice tributario.
Il principio del giusto processo impone il rispetto di talune garanzie processuali in ogni fase e grado del procedimento. Un processo può definirsi giusto soltanto se rispetta, dall'inizio alla fine, i principi processuali delineati dall'art. 111 della Costituzione.
Quando, in appello, viene denunciata la violazione di un principio processuale fondamentale, il giudice dell'impugnazione deve poter rimettere la questione al giudice di grado inferiore, al fine di riprendere il procedimento dal momento in cui la violazione si è realizzata.
L'art. 59 del D. Lgs. n. 546 del 1992 prevede la possibilità, per le Commissioni Tributarie Regionali, di rimettere, in particolari casi, la causa alla Commissione Tributaria Provinciale, che ha emesso la sentenza impugnata. Tra questi, alla lettera d), è prevista la possibilità di rimessione nel caso in cui “il collegio della Commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto”.
Tale causa di rimessione si riferisce al vizio di composizione numerica del collegio, alla partecipazione di un soggetto che doveva astenersi, o di un soggetto la cui nomina è viziata per assenza dei requisiti richiesti. Inoltre, secondo il disposto di questo articolo, una volta accertata la parzialità della Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale deve rimettere la causa al giudice di primo grado, purchè tale parzialità sia stata oggetto di ricusazione e sollevata come motivo di appello .
In tal modo risulta maggiormente tutelato il diritto ad un giudice terzo ed imparziale, limitando l'atteggiamento dilatorio di chi, pur essendosi accorto della mancata imparzialità del collegio, aspetta il secondo grado per ottenere un giudizio di rimessione .
Pertanto, l'articolo in commento, occupandosi dell'illegittima composizione del collegio giudicante, è una disposizione perfettamente in grado di tutelare il diritto ad un giudice terzo ed imparziale. Esso contribuisce all'attuazione del disposto dell'art. 111 della Costituzione, secondo il quale, ogni processo, in tutti i suoi momenti, deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale.
Infine, nonostante esso dilati i tempi processuali, rappresenta un valido sacrificio, sopperisce, infatti, ai limiti che caratterizzano il giudizio di appello, in cui non è prevista una devoluzione automatica delle questioni sollevate in primo grado o la possibilità di sollevarne di nuove, evitando, così, di rinunciare ad un grado di cognizione della causa.
Dr. Salvatore Rapisardi (Studio Legale Sugamele)
22-09-2012 12:12
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