TAR Abruzzo-L'Aquila, sez. I, sentenza 25.02.2011 n. 95 Istanza, mancata allegazione, provvedimento negativo, automaticità, illegittimità
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
ha pronunciato la seguente sentenza
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2010, proposto da:
A. A., rappresentata e difesa dagli avv. Isidoro Isidori, Claudio Verini, con domicilio eletto presso Claudio Verini in L'Aquila, via G.Carducci N.30;
contro Presidenza Consiglio Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, viale Fiamme Gialle N. 1 (G.D.F.); Comune di Lucoli;
nei confronti di Commissario Delegato Per La ricostruzione dei Territori Colpiti Dal Sisma;
per l'annullamentoDELLA NOTA DEL 29.4.2010 N. 2249 RELATIVA ALLA PRATICA CON IL QUALE IL COMUNE HA COMUNICATO DI AVER PROVVEDUTO AD ARCHIVIARE LA PRATICA INTESA AD OTTENERE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza Consiglio Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il diniego del comune di Lucoli sulla richiesta di concessione del contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni provocati dal sisma. Detto diniego viene motivato dalla mancanza della documentazione prescritta dall'art. 12 dell'OPCM n. 3779/09, che la ricorrente sostiene invece di aver debitamente allegato all'istanza.
Non si è costituito il comune di Lucoli, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri (anch'essa notificataria del gravame) ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
Alla pubblica udienza del 26.1.11 la causa è stata riservata a sentenza.
Il collegio accoglie in primis l'istanza di estromissione formalizzata dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri, trattandosi di vertenza estranea all'attività della citata amministrazione, di cui va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Quanto al vaglio di legittimità del diniego civico oggetto di impugnativa, va in primo luogo puntualizzato che allorquando la PA procede alla verifica di ritualità di istanze, il cui accoglimento è subordinato alla produzione di determinati allegati, il mancato rinvenimento di questi ultimi non consente comunque la diretta adozione del provvedimento negativo (motivato per l'appunto dalla incompletezza della domanda) allorquando dalla domanda medesima acquisita in atti emerga la puntuale indicazione, fra gli allegati, di quella documentazione di cui l'amministrazione procedente riscontra invece la mancanza.
Pertanto, quando tale indicazione risulta inserita nella domanda, la PA è tenuta ad una previa e formale verbalizzazione, dalla quale emerga l'assenza degli atti prescritti al momento di (prima) apertura della busta sigillata.
Solo tale verbalizzazione infatti –con la sua forza di fede privilegiata e con la dovuta assunzione delle connesse responsabilità da parte dei verbalizzanti- può dare ragionevole garanzia che il mancato rinvenimento degli allegati non sia dovuto a disguidi tutti interni all'amministrazione (smarrimento accidentale, erroneo inserimento in altro fascicolo et similia).
In mancanza della delineata verbalizzazione, la PA resta pertanto tenuta ad una leale interlocuzione con il richiedente, anche al fine di (ri)acquisire aliunde la documentazione specificamente indicata nell'istanza.
Rimane peraltro inteso che –in ogni altro caso in cui dovesse effettivamente emergere l'incompletezza degli atti allegati alla domanda- sarà consentito all'amministrazione valutare la possibilità o meno di disporre integrazioni istruttorie ex art. 6 legge 241/90, secondo i noti principi delineati in materia dal GA (cfr. C.S. V sez. 1840/09) e comunque tenendo conto dell'eventuale assenza di controinteressati, anche potenziali e futuri.
Tornando al caso di specie, va precisato che nell'istanza in esame –priva di altrui controinteressi- sussiste una puntuale indicazione dei documenti che sarebbero stati allegati all'istanza, senza alcuna contraria verbalizzazione nei sensi sopra specificati; non solo, ma in esito ad accesso del ricorrente è emerso altresì che il funzionario istruttore ha spuntato con singoli tratti di penna tutto il memorandum documentale inserito nell'istanza, circostanza che da una parte rinforza l'attendibilità della versione del ricorrente stesso circa l'effettivo assolvimento dell'onere allegatorio, e che dall'altra evidenzia ancor più la superficialità istruttoria che ha indotto l'amministrazione ad adottare l'impugnato diniego.
Quest'ultimo va pertanto annullato, trovando accoglimento il presente ricorso.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) Previa estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
09-03-2011 00:00
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