SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 1° febbraio – 5 maggio 2011, n. 9840.La Cassazione conferma la natura tributaria del Contributo Unificato Cassazione civile , SS.UU., sentenza 05.05.2011 n° 9840. La Cassazione conferma la natura
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 1° febbraio – 5 maggio 2011, n. 9840
(Presidente Preden – Relatore Vittoria)
Svolgimento del processo
1. L'avvocato A.G. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Milano il Ministero della giustizia e la società Esastri - Esazione Tributi s.p.a. ed ha proposto opposizione alla cartella esattoriale 068/20060254275463000, a lei notificata il 6 novembre 2007, con la richiesta di pagamento della somma di Euro 78,00 a titolo di contributo unificato per atti giudiziari, oltre a quella di Euro 5,56, per spese di notifica.
Questi i motivi:
- la notifica della cartella di pagamento, in base all'art. 248 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avrebbe dovuto essere preceduta dall'invito al pagamento del contributo dovuto;
- la cartella era nulla, perché mancava dell'indicazione del responsabile del procedimento, invece richiesta dall'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e della firma del rappresentante del concessionario;
- la cartella era priva di motivazione e non conteneva l'indicazione del tributo dovuto;
- debitore del contributo unificato è la parte, non il suo difensore.
2. I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di dichiarare l'opposizione inammissibile o infondata.
Il tribunale l'ha rigettata.
La sentenza è stata impugnata da A.G.; il Ministero ha a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato, mentre la società Esastri – Esazione Tributi non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. I ricorsi, proposti per l'impugnazione della medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Il tribunale ha qualificato la domanda in parte come opposizione agli atti esecutivi e per il resto come opposizione all'esecuzione, avuto rispettivamente riguardo, per la prima parte, ai motivi volti a contestare la regolarità formale degli atti e, per la seconda parte, al motivo riguardante la soggezione all'obbligazione di pagamento del contributo.
La prima domanda il tribunale l'ha dichiarata ammissibile, osservando che in base all'art. 57 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed in materia di esecuzione esattoriale per debiti tributari a non essere ammesse sono solo le opposizioni relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, tra le quali ha affermato che non rientrava l'opposizione proposta, che ha però giudicato non fondata. La seconda domanda è stata dichiarata inammissibile.
Il tribunale ha osservato che, in tema di obbligazioni tributarie, è ammessa solo l'opposizione all'esecuzione che concerne la pignorabilità dei beni.
3. Il ricorso principale contiene dieci motivi.
4. È inammissibile per la parte in cui nei suoi motivi si svolgono censure che attengono al debito e sono quindi da intendere rivolte alla cassazione del capo della sentenza con cui è stata decisa l'opposizione all'esecuzione.
La sentenza, depositata il 14 gennaio 2010, lo è stata dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 il cui art. 49.2 ha soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c. ed in tal modo ha ripristinato l'assoggettamento della sentenza pronunziata su opposizione all'esecuzione all'ordinario regime dell'appellabilità, previsto dal comma 1 dell'art. 339 c.p.c..
La disposizione transitoria dettata dall'art. 58.2. della legge n. 69 ha poi dichiarato applicabile anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge il testo dell'art. 616 come da essa modificato. La sentenza, in relazione a questo capo, non avrebbe dunque potuto essere impugnata con ricorso per cassazione (art. 360, primo comma, prima parte, c.p.c.).
5. Il ricorso è per contro fondato, per la parte in cui i suoi motivi sono da intendere rivolti contro il capo della decisione relativo alla domanda qualificata dal tribunale come opposizione agli atti esecutivi.
Ed è fondato perché conoscere della domanda proposta dalla parte rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, come nel ricorso è stato dedotto, in particolare nei primi due motivi, dove si è denunziato un vizio di violazione di norme sulla giurisdizione e si è indicato nel giudice tributano quello cui spetta conoscere dei vizi inerenti alla cartella di pagamento fatti valere con l'opposizione. Restano quindi assorbiti tutti gli altri motivi. La Corte osserva al riguardo che il contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura di entrata tributaria.
Le ragioni di tale qualificazione si trovano esposte nella sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2005 n. 73, pronunziata in sede di risoluzione di conflitto di attribuzione tra la Regione Siciliana e lo Stato (e della natura tributaria di tale entrata vi è cenno nelle sentenze 8 febbraio 2008 nn. 3007 e 3008 di queste sezioni unite).
Da tale qualificazione discende che conoscere della domanda proposta dall'attuale ricorrente, rientra nella giurisdizione del giudice tributario in base agli artt. 2.1. e 19 lett. d) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le questioni di nullità sollevate con la domanda attengono infatti non ad atti dell'esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase della riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario (come queste sezioni unite hanno affermato con la sentenza 5 giugno 2008 n. 14831 in tema di preavviso di fermo amministrativo).
6. Quanto al ricorso incidentale condizionato, mentre il primo motivo, che verte sulla giurisdizione, è fondato per le ragioni già viste, il secondo che verte sulla legittimazione del Ministero a contraddire alla domanda, resta assorbito dalla pronunzia sulla giurisdizione.
7. La sentenza è cassata in parte.
È per la stessa parte dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale le parti sono rimesse.
8. La cassazione, pur parziale della sentenza, e la conseguente definizione di questa fase del giudizio impone di provvedere sulle relative spese processuali, con conseguente assorbimento del nono motivo.
L'accoglimento solo parziale del ricorso e la circostanza che è stata l'attuale ricorrente a rivolgersi al giudice ordinario, anziché al giudice tributario, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale in quanto rivolto contro il capo della sentenza impugnata relativo alla domanda qualificata come opposizione all'esecuzione; accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto rivolti contro il capo della sentenza impugnata relativa alla domanda giudicata di opposizione agli atti, dichiarando al riguardo la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale rimette le parti; dichiara assorbiti i restanti motivi dei due ricorsi; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
08-07-2011 00:00
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