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Sentenza

Sentenza nr. 28/2011 Corte Costituzionale referendum energia nucleare. ammissibilità.
Sentenza nr. 28/2011 Corte Costituzionale referendum energia nucleare. ammissibilità.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                             DE SIERVO                    Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                      "

-           Alfonso                       QUARANTA                           "

-           Franco                         GALLO                                    "

-           Luigi                            MAZZELLA                            "

-           Gaetano                       SILVESTRI                              "

-           Sabino                         CASSESE                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                               "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                           "

-           Paolo                           GROSSI                                   "

-           Giorgio                        LATTANZI                              "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti:

            art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;”;

            nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti:

            art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

            art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”;

            art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”;

            art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”;

            art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l'esercizio di impianti per la  produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”;

            art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”;

            art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;”;

            art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”;

            art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”;

            art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”;

            art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”;

            art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

            art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”;

            art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”;

            art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”;

            art. 26;

            art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,”;

            art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”;

            art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l'esercizio e la”;

            art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”;

            art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”;

            art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”;

            art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”;

            art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”;

            art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”;

            art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”;

            art. 29, comma 5, lettera h): “h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”;

            art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all'esercizio o”;

            art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l'energia di fonte nucleare”;

            nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, limitatamente alle seguenti parti:

            il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

            il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”;

            art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

            art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”;

            art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”;

            art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”;

            art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”;

            art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”;

            art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”;

            art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale  rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;”;

            art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;”;

            art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze,  ivi  comprese  le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e  adeguamento della rete elettrica di trasmissione  nazionale  necessarie  all'immissione  in rete  dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”;

            art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”;

            art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”;

            art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”;

            art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”;

            art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”;

            art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”;

            art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

            art. 3, comma 1, lettera a): “a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”;

            art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”;

            art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;”;

            art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”;

            art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la  capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”;

            art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”;

            art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”;

            art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”;

            art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;”;

            art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento  e arricchimento del combustibile nucleare.”;

            l'intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24;

            art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”;

            art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed”;

            art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo”;

            art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

            art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9”;

            art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2”;

            art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall'art. 12.”;

            art. 29;

            art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti”;

            art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività  disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'art. 23 comma 4.”;

            art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.”;

            l'intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32;

            art. 33;

            art. 34;

            art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”, giudizio iscritto al n. 153 del registro referendum.

            Vista l'ordinanza del 6-7 dicembre 2010 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

            udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

            uditi gli avvocati Alessandro Pace per i presentatori Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, Carlo Malinconico per il Movimento Fare Ambiente MED – ONLUS e per l'Associazione italiana nucleare, AIN, e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

            1. – L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2010, serie generale, n. 82, con annunci di rettifica nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2010, n. 87, del 16 aprile 2010, n. 88, e del 20 aprile 2010, n. 91), promossa da diciotto cittadini italiani, sul quesito, così modificato:

            «Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti:

            art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;”;

            nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti:

            art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

            art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”;

            art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”;

            art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”;

            art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l'esercizio di impianti per la  produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”;

            art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”;

            art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;”;

            art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”;

            art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”;

            art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”;

            art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”;

            art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

            art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”;

            art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”;

            art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”;

            art. 26;

            art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,”;

            art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”;

            art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l'esercizio e la”;

            art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”;

            art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”;

            art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”;

            art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”;

            art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”;

            art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”;

            art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”;

            art. 29, comma 5, lettera h): “h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”;

            art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all'esercizio o”;

            art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l'energia di fonte nucleare”;

            nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, limitatamente alle seguenti parti:

            il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

            il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”;

            art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

            art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”;

            art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”;

            art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”;

            art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”;

            art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”;

            art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”;

            art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale  rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;”;

            art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;”;

            art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze,  ivi  comprese  le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e  adeguamento della rete elettrica di trasmissione  nazionale  necessarie  all'immissione  in rete  dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”;

            art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”;

            art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”;

            art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”;

            art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”;

            art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell'energia nucleare in  termini di sicurezza e diversificazione energetica,”;

            art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”;

            art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

            art. 3, comma 1, lettera a): “a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”;

            art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”;

            art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;”;

            art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”;

            art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la  capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”;

            art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”;

            art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”;

            art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”;

            art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;”;

            art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento  e arricchimento del combustibile nucleare.”;

            l'intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24;

            art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”;

            art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed”;

            art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo”;

            art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

            art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9”;

            art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2”;

            art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall'art. 12.”;

            art. 29;

            art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed  uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti”;

            art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività  disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'art. 23 comma 4.”;

            art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.  368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.”;

            l'intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32;

            art. 33;

            art. 34;

            art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”».

            2. – L'Ufficio centrale per il referendum ha provveduto alla modifica del quesito n. 5 in considerazione del fatto che l'articolo 41 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), contenuto nella proposta dei richiedenti, era stato abrogato dall'articolo 4, comma 1, n. 43 dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), ed era stato riprodotto, con eliminazione delle parole «di potenza termica superiore a 400MW, nonché», nell'art. 133, lettera o) del d.lgs. n. 104 del 2010 e che il Comitato promotore aveva chiesto che «la richiesta referendaria sia estesa alle successive modificazioni di legge».

            2.1. – L'Ufficio centrale, dato atto di siffatta modificazione, ha quindi espunto dal quesito formulato dai proponenti il riferimento all'art. 41 della legge n. 99 del 2009, inserendo l'art. 133, lettera o) del d.lgs. n. 104 del 2010, nei termini risultanti dal quesito sopra trascritto ed ha attribuito al medesimo il seguente titolo: «Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme».

            3. – Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 12 gennaio 2011, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

            4. – In data 27 dicembre 2010, i presentatori del referendum hanno depositato una memoria illustrativa, in cui precisano che il quesito referendario riguarda essenzialmente l'abrogazione del «preannuncio» contenuto nell'articolo 7 comma 1 lettera d) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (che ipotizzava la «realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare») e talune disposizioni volte a permettere la produzione di energia elettrica nucleare e, più in generale, a realizzare nel territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare. La richiesta sarebbe, quindi, identica nell'oggetto a quella ritenuta già ammissibile dalla sentenza n. 25 del 1987. Il quesito sarebbe pertanto ammissibile sia sotto il profilo del requisito dell'omogeneità, in quanto riguardante disposizioni accomunate da una medesima ratio, sia sotto il profilo della chiarezza, in quanto la volontà popolare si ispirerebbe ad una ratio puntuale, nella quale è «incorporata l'evidenza del fine intrinseco dell'atto abrogativo».

            La richiesta tenderebbe, infatti, ad impedire, mediante l'abrogazione popolare di norme “facoltizzanti”, la possibilità di istituire e attivare strutture e centrali capaci di produrre e sfruttare l'energia nucleare elettrica.

            L'obiettivo immediato e diretto del quesito sarebbe del resto chiaramente evidenziato già dalla proposta abrogazione del comma 1, lettera d), dell'art. 7 del citato d.l. n. 112 del 2008 che enuncia, tra gli obiettivi della strategia energetica nazionale, la realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare.

            Osservano i promotori, inoltre, che prima dell'entrata in vigore delle disposizioni oggetto del quesito, la disciplina in materia di sorgenti e impianti nucleari era contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane). Inoltre, la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. – Legge comunitaria 2007), all'articolo 22, aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM.

            L'abrogazione della legislazione nazionale attuativa di tali direttive non costituirebbe, tuttavia, l'oggetto della presente richiesta referendaria appunto perché essa non facoltizzava, direttamente o indirettamente, la «realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare».

            La permanenza in vigore delle discipline pregresse, quindi, a giudizio dei presentatori, non renderebbe disomogeneo il contesto normativo “di risulta”, perché esse riguarderebbero materie diverse dall'avvio di produzione di energia nucleare.

            La difesa dei presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte sui referendum aventi ad oggetto norme elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le condizioni poste da detta giurisprudenza. In particolare, esso sarebbe «dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed omogeneità, in quanto risponde ad una matrice razionalmente unitaria»; inoltre, sarebbe diretto solo ad abrogare parzialmente la normativa, senza sostituirla con una disciplina estranea allo stesso contesto normativo.

            5. – Hanno depositato memorie il Movimento Fare Ambiente MED – ONLUS e l'Associazione italiana nucleare, AIN, entrambi sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario.

            6. – Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 sono intervenuti l'avvocato Alessandro Pace per i presentatori Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta. Sono stati, altresì, sentiti gli avvocati Carlo Malinconico per Fare Ambiente MED – ONLUS e per l'Associazione italiana nucleare, AIN, e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. – La richiesta di referendum abrogativo, così come modificata dall'Ufficio centrale per il referendum ed innanzi trascritta, sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda una molteplicità di disposizioni, e di frammenti di disposizioni, che disciplinano la costruzione e l'esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica, contenute: nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; nella legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); nel decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

2. – In linea preliminare, dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, devono essere ritenuti ammissibili gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), interessati alla decisione sull'ammissibilità del referendum (sentenze n. 15 del 2008, n. 49, n. 48, n. 47, n. 46 e n. 45 del 2005).

3. – Il quesito è ammissibile.

3.1. – La richiesta referendaria non viola, anzitutto, i limiti stabiliti dall'art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione, poiché le leggi delle quali si chiede l'abrogazione, di cui in epigrafe, non rientrano fra quelle per le quali detta norma esclude il ricorso all'istituto referendario. In particolare, essa non si pone in contrasto con obblighi internazionali e, segnatamente, con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Al riguardo, occorre osservare che questa Corte, in relazione a proposte referendarie concernenti profili della disciplina in materia di energia nucleare, con una prima, risalente, sentenza, ritenne che il Trattato EURATOM mirasse ad agevolare investimenti e ad incoraggiare iniziative in grado di «assicurare la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità» (art. 2, lettera c) ed il «progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare». Da tale premessa la pronuncia desunse che l'eventuale abrogazione della normativa investita dal quesito, in quanto «strettamente collegata al richiamato ambito di operatività del Trattato di Roma, indirizzato alla finalità di progresso nella utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, che lo Stato italiano ha fatto propria», avrebbe comportato una «violazione di un fondamentale impegno assunto dallo Stato italiano con l'adesione al Trattato di Roma», vanificando l'obbligo di cooperazione imposto dall'articolo 192 del Trattato medesimo (sentenza n. 31 del 1981). 

In seguito, questa premessa non è stata, sostanzialmente, disattesa dalla sentenza n. 25 del 1987, che pure ritenne ammissibili tre richieste di referendum relative ad alcune disposizioni in materia di disciplina delle centrali elettronucleari, avendo tuttavia cura di sottolineare, significativamente, che esse avevano «un oggetto diverso da quella che ha dato luogo alla sentenza n. 31 del 1981», poiché concernevano esclusivamente profili di politica interna relativi ai rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale, alla distribuzione della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari, nonché alla facoltà dell'Enel di promuovere la costituzione di società con imprese o enti stranieri ovvero di assumervi partecipazioni, se aventi quale scopo la realizzazione o l'esercizio di impianti elettronucleari.

L'interpretazione delle norme del Trattato EURATOM, da ultimo, ha costituito oggetto della sentenza n. 278 del 2010 che, in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, ha, invece, affermato che le norme di detto Trattato, quelle della direttiva 25 giugno 2009, n. 2009/71/EURATOM (Direttiva del consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari) e quelle contenute nella legge 19 gennaio 1998, n. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, fatta a Vienna il 20 settembre 1994), non pregiudicano «la discrezionalità dello Stato italiano nello “stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia” (punto 9 del Considerando della direttiva n. 2009/71/EURATOM)», ma impongono «solo, una volta che il legislatore nazionale abbia optato per l'energia atomica, nella misura ritenuta opportuna, misure e standard di garanzia “per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione” (punto 5 dell'appena citato Considerando)».

A questo recente orientamento va data continuità, in considerazione sia dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina in esame, sia della precisazione pure operata da questa Corte, secondo la quale, affinché il limite in questione operi, «non è sufficiente che la richiesta referendaria si riferisca a materia la quale abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali, ma è necessario che essa si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da convenzioni internazionali, sicché, in caso di abrogazione, sia pure attraverso il mezzo di democrazia diretta, della norma di attuazione dell'obbligo suddetto, possa sorgere una responsabilità dello Stato» (sentenza n. 63 del 1990).

L'art. 2, lettera c), del citato Trattato, benché indichi che tra le finalità dell'EURATOM vi è quella di assicurare la «realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità», precisa, infatti, che essa deve essere realizzata «nelle condizioni previste dal presente trattato». Tuttavia, quest'ultimo non contiene prescrizioni specifiche, che vincolino gli Stati ad installare centrali nucleari, o a non vietarle, e ciò neppure a livello di collaborazione nel quadro degli obiettivi dei Trattati, contenendo, invece, obblighi specifici in tema di ricerca e sicurezza. L'esatta identificazione dell'obbligo di cooperazione menzionato dall'art. 192 del Trattato richiede, inoltre, di tenere conto dell'evoluzione della disciplina in questione, da esaminare altresì nel contesto di quella più generale stabilita dall'Unione europea in materia di energia.

Al riguardo, assume rilievo la Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, avente ad oggetto «Una politica energetica per l'Europa», del 10 gennaio 2007, la quale, al punto 3.8, dedicato al «futuro dell'energia nucleare», indica espressamente che «spetta ad ogni Stato membro decidere se ricorrere all'energia nucleare», pur precisando che, «qualora il livello di energia nucleare diminuisse nell'UE, questa riduzione deve assolutamente essere sincronizzata con l'introduzione di altre fonti energetiche a basse emissioni di carbonio per la produzione di elettricità».

Inoltre, e con riferimento ad un più generale contesto, il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha inserito nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Titolo XXI, dedicato alla «Energia», il cui art. 194, paragrafo 2, attribuisce al Parlamento europeo ed al Consiglio l'adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ma stabilisce che «esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c)» (art. 194, n. 2). L'art. 192, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, a sua volta, prevede che «il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni» può adottare «misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo» che, tuttavia, fino ad oggi non sono state adottate, con la conseguenza che la discrezionalità di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, in ordine alla scelta di realizzare o meno impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibile nucleare, resta piena.

In definitiva, l'inesistenza di un preciso obbligo di realizzare o mantenere in esercizio impianti per la produzione di energia nucleare conduce ad escludere che la richiesta referendaria si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da convenzioni internazionali o da norme comunitarie.

3.2. – Ad un giudizio positivo deve, altresì, pervenirsi in ordine ai requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità del quesito.

Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, benché contenute in molteplici atti legislativi, sono, infatti, tra loro strettamente connesse, in quanto sono tutte accomunate dalla eadem ratio, di essere strumentali a permettere la costruzione o l'esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica. La matrice razionalmente unitaria di dette norme comporta che il quesito in esame incorpora l'evidenza del fine intrinseco dell'atto abrogativo, consistente nell'intento di impedire la realizzazione e la gestione di tali centrali, mediante l'abrogazione di tutte le norme che rendono possibile questo effetto. Pertanto, l'elettore è messo in condizione di esprimersi, con un'unica risposta, affermativa o negativa, su di una questione ben determinata nel contenuto e nelle finalità ed il quesito è idoneo al conseguimento del succitato scopo, quale risulta anche dal titolo formulato dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. L'esigenza di garantire al medesimo univocità ed omogeneità giustifica che in esso siano state talora incluse singole parole o singole frasi di alcune delle disposizioni che ne costituiscono oggetto, benché esse, isolatamente considerate, siano prive di autonomo significato normativo (sentenza n. 17 del 2008).

Il quesito, nonostante sia caratterizzato dalla tecnica del ritaglio, mira, inoltre, a realizzare un effetto di ablazione puro e semplice della disciplina concernente la realizzazione e gestione di nuove centrali nucleari e, perciò, non è connotato dal carattere della manipolatività; tale tecnica, nella specie, è anzi giustificata dall'esigenza di non incidere sulla regolamentazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e degli impianti nucleari non in esercizio, palesemente estranea rispetto allo scopo avuto di mira dai presentatori del referendum.

Non incide, infine, sui requisiti della chiarezza ed univocità la circostanza che una delle disposizioni oggetto del quesito (art. 35 del d.lgs. n. 31 del 2010) ha espressamente abrogato alcune preesistenti norme concernenti la disciplina in esame. Indipendentemente da ogni considerazione in ordine all'idoneità di queste ultime norme a permettere la realizzazione e la gestione di centrali nucleari, l'abrogazione, a seguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è, infatti, inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono state già espunte dall'ordinamento (sentenza n. 31 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, avente ad oggetto “Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme”.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.
Avv. Antonino Sugamele

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