Ricorso per Cassazione: la parte può sottoscrivere personalmente? Cass. pen. 21 settembre 2011 n. 34527.
Ricorso per Cassazione: la parte può sottoscrivere personalmente? Cass. pen. 21 settembre 2011 n. 34527.
La disposizione di cui alla prima parte dell'art. 613 c.p.p., comma 1, secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell'imputato giacchè detta disposizione "non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell'art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica". Sicchè "la persona offesa dal reato non può ... sottoscrivere personalmente il ricorso non perchè non sia parte processuale, nemmeno nel limitato ambito del procedimento di archiviazione, bensì perchè tale diritto non spetta nemmeno alle altre parti processuali, essendo attribuito dall'art. 571 (e non dall'art. 613) esclusivamente all'imputato" (Sez. un., 27 settembre 2007, Lo Mauro, che cita Sez. un., 21 giugno 2000, Adragna; Sez. un., 27 giugno 2001, Petrantoni).
13-10-2011 00:00
Richiedi una Consulenza