Occupazione abusiva di un alloggio: non e' reato se l'imputata e' entrato regolarmente nell’abitazione e vi e' rimasta per stato di necessità
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 21.12.2011, n. 47386
Osserva
1. Avverso la sentenza del giudice di pace di San Donà di Piave, che ha condannato A.O.M. , per il reato di invasione di immobile, alla pena di cinquecento Euro di multa, ricorre personalmente l'imputata, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo a motivo l'inosservanza e falsa applicazione della legge penale,in virtù della mancanza degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato di cui all'art. 633 c.p.
In particolare la ricorrente lamenta che il giudice non ha tenuto conto del fatto che l'appartamento era stato locato dal proprio convivente e che per un periodo di tempo apprezzabile, insieme a costui ed alla loro figlioletta, aveva occupato l'appartamento pagandone regolarmente il canone d'affitto e che solo dopo l'allontanamento del convivente, che aveva disdettato il contratto d'affitto, la ricorrente era rimasta ad occuparlo senza più pagare il canone. Tale condotta, necessitata dallo stato di indigenza in cui versava l'imputata, non configura né l'aspetto oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è fondato.
2.1 È principio giurisprudenziale datato e consolidato di questa Corte, al quale questo Collegio, condividendolo, ritiene di dover dare continuità, che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. La norma di cui all'art. 633 c.p., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato, ancorché prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà contraria dell'avente diritto (sez. 2, 1.12.2005, Monea, rv 23314O).
2.2 Nel caso in esame, l'imputata aveva fatto legittimamente ingresso nell'appartamento perché era la convivente del locatario, che aveva preso in affitto l'appartamento al dichiarato scopo di occuparlo con la famiglia. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza dell'elemento materiale dell'arbitraria invasione da parte dell'imputata, e ciò a prescindere dalla circostanza di fatto che ella fosse al corrente che il suo convivente, abbandonando la famiglia, aveva dato disdetta del contratto. (Sentenza n. 25937 del 2010 M.Rv. 247751).
2.3 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Depositata in Cancelleria il 21.12.2011
27-12-2011 00:00
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