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Sentenza

Nel reato di abuso di mezzi di correzione la Cassazione afferma che non è una scusante il contesto socio culturale.
Nel reato di abuso di mezzi di correzione la Cassazione afferma che non è una scusante il contesto socio culturale.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 06.12.2011, n. 45358

Fatto e Diritto

1. D. L. e D. S. ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna di entrambi, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi sei di reclusione ciascuno per i reati di abuso dei mezzi di disciplina e tentata violenza privata commessi ai danni della figlia minore, D. A.
I ricorrenti deducono:
- Erronea applicazione dell'art. 571 c.p. e vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di merito si sarebbe limitata ad affermare la sussistenza degli eccessi punitivi ai danni della minore senza prendere in considerazione il contesto socio-culturale e la totale mancanza di finalità vessatorie nei comportamenti tenuti, dettati unicamente dalla paura che la ragazza, invaghitasi di un coetaneo italiano, potesse andarsene di casa.
- I medesimi vizi in riferimento alla «segregazione» (da loro asseritamene riservata alla figlia minore), non potendosi qualificare come tale il divieto temporaneo imposto in funzione meramente educativa, alla ragazza di usare il telefonino e di terminare il suo lavoro in un bar per la stagione estiva.
- Insussistenza in ogni caso dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 571 c.p.
- Violazione dell'art. 610 c.p., non sussistendo realmente le minacce contestate.
- Insussistenza di tutti i reati contestati, anche alla Iuce della ricostituzione del nucleo familiare nel frattempo intervenuta.
2. I ricorsi sono inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza.
Tutte le censure prospettate negli atti di impugnazione sono, infatti, già state sottoposte alla Corte di merito, che le ha rigettate con idonea motivazione.
In particolare, la Corte di Appello di Firenze, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha preso in esame il contesto socio-culturale e le finalità che animavano gli imputati (correggere la figlia al fine di farla adeguare ai loro canoni di vita), ma ha osservato che, tuttavia, sussisteva il contestato abuso di mezzi di correzione per la indubbia sproporzione tra i mezzi adoperati e le modalità della loro attuazione.
A parte il fatto che questa Corte ha precisato che integra addirittura il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore (Sez. 6., Sentenza n.. 48272 del 07110/2009, Rv. 45329, E.F.) e che ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 571 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto dalla norma il fine specifico, ossia un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la condotta di abuso (Sez. 6, Sentenza n. 18289 del 16/02/201 O, P.G. in proc. P.).
Quanto alla asserita inesistenza nel caso in esame della contestata «segregazione» della figlia e delle minacce ascritte ai prevenuti, deve rilevarsi che le censure dei ricorrenti attengono alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello, come si è visto, hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
Le residue doglianze sono anch'esse inammissibili per difetto di specificità, atteso che la censure sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi dell'inammissibilità, si stima equo determinare in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille. in favore della Cassa delle Ammende.

 

Depositata in Cancelleria il 06.12.2011
Avv. Antonino Sugamele

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