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Sentenza

Milano. Furgone rubato in un’area di parcheggio gestita dal Comune. No al risarcimento se è segnalato che il parcheggio è incustodito
Milano. Furgone rubato in un’area di parcheggio gestita dal Comune. No al risarcimento se è segnalato che il parcheggio è incustodito
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 20.12.2011, n. 27556

 

Svolgimento del processo

Nell'area di parcheggio di interscambio, gestita per conto del Comune di Milano dall' Azienda Trasporti (…) spa fu rubato il furgone di proprietà della S. spa, concessa in locazione al B. ed assicurata per il furto dalla A. Ass.ni spa.
Quest'ultima, indennizzata la società proprietaria, agì in rivalsa nei confronti della ATM.
Il Tribunale di Milano respinse la domanda con sentenza poi riformata dalla Corte d'appello di Milano, che ha accolto la domanda della A. Ass.ni., ritenendo che l'obbligazione principale del gestore del parcheggio era quella di custodire l'autovettura che il conducente gli consegna per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i conseguenti rischi connessi alla mancanza di custodia.
Propone ricorso per cassazione l'ATM a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso la compagnia assicuratrice. Le parti hanno depositato memorie per l'udienza.

Motivi della decisione

La questione se tra le parti sia stato stipulato un contratto di mera locazione di area, oppure di deposito con conseguente obbligo del depositario di custodire la cosa e restituirla nello stato nel quale gli è stata consegnata è stato oggetto di contrasto giurisprudenziale fino alla sentenza resa da questa Corte a sezioni unite n. 14319 del 28 giugno 2011 Cons. Spirito est., la quale è intervenuta, appunto, a comporre quel contrasto.
Il principio affermato dal menzionato arresto è il seguen te: L' istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione
dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al
pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico
interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste
ascriversi all'organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta.
Nella fattispecie in trattazione risulta accertato che la limitazione di responsabilità del gestore per l'evento dedotto in lite (il furto dell' autovettura) è “contemplata nel regolamento affisso all' entrata del parcheggio, trattandosi di condizione generale del contratto.” (Cfr. pago 6 della sentenza impugnata). Non essendo, dunque, necessari ulteriori accertamenti di fatto, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda della A. Ass.ni spa.
Il contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto, composto soltanto con la menzionata sentenza delle sezioni unite, consiglia l'intera compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio. L' A. Ass.ni va, infine, condannata a restituire alla controparte le somme percepite in esecuzione della sentenza d'appello, oltre gli interessi dalla data di percezione a quella di restituzione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della A. Ass.ni spa. Compensa interamente tra le parti le spese di tutti l gradi del giudizio. Condanna la A. IAss.ni spa a restituire alla controparte le somme percepite in esecuzione della sentenza d'appello, oltre gli interessi legali dalla data di percezione a quella di restituzione.
Depositata in Cancelleria il 20.12.2011
Avv. Antonino Sugamele

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