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Sentenza

Lo sputo di un uomo verso un'auto è fattispecie punibile con l'art. 639 del codice penale
Lo sputo di un uomo verso un'auto è fattispecie punibile con l'art. 639 del codice penale
Corte di Cassazione Sez. Seconda Pen. - Sent. del 09.12.2011, n. 45924

Osserva in fatto

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, con sentenza in data 21/1/2010, condannava P.M. alla pena di Euro 50 di multa, per il reato di cui all'articolo 639 c.p. per aver deturpato e imbrattato con uno sputo l'autovettura di D.A.G.
il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza in data 18/4/2011, in riforma della sentenza, impugnata dell'imputato lo assolveva perché il fatto non sussiste ritenendo che il semplice sputo non fosse idoneo a produrre un'alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione del reato.
Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino e il difensore della parte civile. Il primo deduceva l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale rilevando che l'atto di sputare ripetutamente su beni altrui, sporcando e insudiciando, costituisce comportamento idoneo a imbrattare il bene stesso e a configurare il reato di cui all'articolo 639 c.p. Nell'interesse della parte civile venivano dedotti i seguenti motivi:
a) Violazione dell'art. 639 c.p., ritenendo gli sputi materia sgradevole e repellente, quindi atti a imbrattare, mentre il Tribunale ha fatto riferimento, erroneamente, ad un unico sputo, ma nel caso di specie, trattavasi di innumerevoli episodi.
Lamentava, inoltre, l'avvenuta confusione da parte del Tribunale dell'elemento oggettivo del reato con quello soggettivo;
b) Violazione di legge con riferimento alla mancata individuazione del dolo generico sufficiente per la configurazione del reato di cui all'art. 639 c.p., risultando anche erronea la formula assolutoria che avrebbe dovuto essere quella del “fatto non costituisce reato” e non quella adottata del “fatto non sussiste”.

Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati.
Il Tribunale, invero, rileva come “lo sputo non appare idoneo a produrre una alterazione temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo del reato”, non considerando che nella fattispecie trattavasi di diversi “sputi” e confondendo l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneità della condotta.
Il reato di cui all'art. 639 c.p. può configurarsi allorché gli sputi, per la particolare densità, o perché reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo.
Va, conseguentemente, annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ariano Irpino che nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà procedere a nuovo esame al fine di valutare se, nel caso di specie, gli sputi siano stati idonei o meno a imbrattare l'autovettura di D.A.G.
Riserva al Tribunale la regolamentazione delle spese della parte civile.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Ariano Irpino per nuovo giudizio.

Depositata in Cancelleria il 09.12.2011
Avv. Antonino Sugamele

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